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Entscheid

U 2019 57

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

22. August 2019Deutsch20 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Contestata è qui una decisione in materia di assistenza sociale. Essa costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). Competente è dunque il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Ciò è indiscusso.

2. La ricorrente è legittimata a ricorrere e il suo ricorso è tempestivo. Tuttavia il Comune convenuto fa valere dei vizi di forma. A tal proposito si costata però che, benché il ricorso non contenga un petito esplicito nel senso formale classico, la richiesta della ricorrente risulta palesemente dal contesto e in particolare dalla motivazione della replica. La ricorrente chiede difatti nel senso che il contributo di assistenza sociale concessole sia fissato a fr. 1'330.75 come dalla sua richiesta iniziale, anziché decurtato a fr. 965.75 come deciso dal Comune convenuto. Lo riconosce perlomeno indirettamente pure il Comune convenuto nella sua duplica. Le censure formali in merito avanzate dal Comune convenuto sono dunque infondate e la Corte può entrare nel merito del ricorso.

3. Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico quando il valore litigioso non supera complessivamente i fr. 5'000.-- e non è prevista una composizione di cinque giudici ai sensi del cpv. 2 di detta disposizione. Secondo la prassi di questa Corte, in casi concernenti l'assistenza sociale il valore litigioso è composto dalla differenza tra il contributo mensile richiesto dall'istante nei petiti di ricorso e quello corrisposto nella decisione impugnata. Qualora non sia dato sapere per quanto tempo l'istante faccia valere pretese di assistenza sociale, sempre per prassi, detto importo è annualizzato, moltiplicandolo per 12 (vedi la sentenza del Tribunale amministrativo U 14 69 del 23 dicembre 2014 consid. 1.b con cui è stata fondata detta prassi). Nel caso qui in giudizio non si è in presenza di una costellazione che richieda la composizione di cinque giudici ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LGA. La differenza mensile tra richiesta e decisione impugnata è di fr. 365.--. Anche se la ricorrente avesse chiesto e/o ottenuto l'assistenza sociale per un periodo più lungo che i 4 mesi di cui alla sua domanda del 25 marzo 2019 e alla decisione del 1° maggio 2019 (cioè da marzo 2019 a giugno 2019), si giungerebbe alla somma di fr. 4'380.-- all'anno, ossia un importo comunque inferiore alla soglia di fr. 5'000.-- prevista all'art. 43 cpv. 3 lett. a LGA. Di conseguenza il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico.

4. Essendo controverso l'importo concreto da corrispondere quale contributo di assistenza sociale, conviene rievocare dapprima i principi applicabili al calcolo dello stesso.

4.1. Giusta l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. Tale disposizione costituzionale garantisce solo il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nel Cantone dei Grigioni, l'aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (Legge cantonale sull'assistenza, abbreviazione inufficiale LCAss; CSC 546.250). Ai sensi dell'art. 1 LCAss è persona nel bisogno chi non possa provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al suo sostentamento e a quello dei membri della sua famiglia che ne condividono il domicilio (cpv. 1). Sono prestazioni assistenziali le prestazioni in denaro o in natura concesse alle persone nel bisogno e i provvedimenti atti a evitare l'indigenza incombente o a eliminarla qualora fosse già subentrata (cpv. 2). Secondo l'art. 1 delle Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza dell'8 novembre 2005 (DELCAss; CSC 546.270), per la valutazione dell'assistenza da parte del comune competente sono determinanti le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale per il calcolo dell'aiuto sociale (COSAS), con delle concretizzazioni e limitazioni nelle disposizioni seguenti delle DELCAss.

4.2. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b DELCAss, nel calcolo del minimo vitale determinante per la valutazione dell'assistenza devono essere considerate fra l'altro anche le spese di alloggio. Giusta l'art. 8 DELCAss, poi, nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto medio sul mercato locale di un appartamento economicamente vantaggioso per la rispettiva grandezza del nucleo familiare, più le spese accessorie. Spese di alloggio giudicate eccessivamente elevate devono inoltre essere finanziate soltanto fino al prossimo termine di disdetta, al massimo tuttavia per sei mesi. Secondo la giurisprudenza, però, ciò vale solo per chi non beneficia già di prestazioni assistenziali. Le direttive COSAS raccomandano inoltre concretamente ai comuni, difronte alla diversità locale o regionale degli affitti, di definire dei limiti massimi per le spese di alloggio a livello regionale, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche, e di riesaminarli periodicamente.

4.3. Nel caso che qui ci concerne, il Comune ha emanato delle direttive entrate in vigore il 3 febbraio 2016 (act. C.19), concedendo per un nucleo familiare di 1–2 persone un appartamento da 2½ locali con un limite dei costi d'affitto mensile da fr. 700.-- a fr. 900.-- e per un nucleo familiare di 2–3 persone un appartamento da 3½ locali con un limite dei costi d'affitto mensile da fr. 1'000.-- a fr. 1'100.--.

5. Come si vedrà nel seguito, nella fattispecie sono stati misti degli importi da due calcoli con basi completamente diverse. Si impone dunque rifare l'intero calcolo, riferendosi alla denominazione delle posizioni di cui al modulo ufficiale H.10 delle direttive COSAS 12/15, tenendo conto della situazione del nuovo partner della ricorrente e in tal modo pure dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica.

5.1. La ricorrente chiede essenzialmente un contributo equivalente al deficit calcolato in act. C.3 di complessivi fr. 1'330.75. Su quel foglio di calcolo, alla posizione B.3 sono stati indicati fr. 865.-- per spese di alloggio, corrispondenti cioè alla metà delle spese totali di alloggio di fr. 1'730.--, e non sono stati dedotti i fr. 740.-- (o qualsiasi altra somma) di entrate per il servizio di portineria. Si nota inoltre che su quel foglio, da un lato è stato preso detto importo di fr. 865.-- per spese di alloggio per la ricorrente (e di conseguenza gli altri fr. 865.-- andrebbero riconosciuti al partner quale sua uscita), mentre dall'altro invece alla posizione F.5.2 l'importo d'indennizzo per la conduzione dell'economia domestica è stato ripreso dal foglio di calcolo dell'economia domestica (act. C.7), dove alla ricorrente sono stati riconosciuti solo fr. 500.-- per spese di alloggio e i fr. 1'230.-- restanti sono stati interamente computati quali uscite del partner (sebbene siano stati considerati fr.750.-- di entrate per il servizio di portineria), riducendo così sensibilmente la sua eccedenza a fr. 619.50. Un tale miscuglio di importi da due calcoli con basi del tutto diverse è palesemente scorretto.

5.2. Il Comune convenuto, di canto suo, ha riconosciuto un contributo di fr. 965.75, facendo un calcolo ancora diverso. Egli ha accettato le uscite della ricorrente di cui all'act. C.3 di fr. 2'028.50 – senza dunque tener conto delle spese di trasporto di fr. 53.90 – e ha poi ridotto l'importo per spese di alloggio da fr. 865.-- a fr. 500.-- nella prima variante e a fr. 495.-- nella seconda. Prendendo erroneamente l'indennizzo per la conduzione dell'economia domestica come è stato calcolato nell'act. C.7 – come ha fatto la ricorrente – giunge così a un deficit di fr. 965.75 rispettivamente poi nella seconda variante di fr. 960.75. Anche questo calcolo non è corretto.

5.3. Intanto si costata che l'unico punto contestato sia dal Comune convenuto sia dalla ricorrente è quello delle spese di alloggio, comprese le entrate, o meglio la deduzione da operare per il ricavo del servizio di portineria. Ne segue viceversa che tutti gli altri importi non sono contestati e ad esempio i fr. 53.90 di cui al documento act. C.7 per spese di trasporto possono essere concesse alla ricorrente. Tornando alle spese di alloggio, la domanda della ricorrente di corrisponderle un contributo di fr. 1'330.75 si basa, come detto, su un riconoscimento di spese di alloggio sue di fr. 865.--. La ricorrente sostiene che l'appartamento sia adeguato e sufficientemente economico, tenuto conto della riduzione per il servizio di portineria. Senza dirlo espressamente, chiede nel senso che le spese di alloggio da aggiudicarle siano fissate a fr. 865.--. Ciò non è ammissibile, poiché significherebbe che bisognerebbe riconoscere al partner l'altra metà e così giungerebbe a una somma largamente eccessiva dal punto di vista delle spese riconoscibili secondo le direttive COSAS e del Comune qui convenuto. Anche se si volesse dedurre i fr. 740.-- di portineria (e non fr. 750.--, poiché il Comune convenuto ha ormai riconosciuto tale importo, del resto comprovato anche dai nuovi documenti agli atti) esclusivamente dall'importo del partner, si arriverebbe a un risultato iniquo.

5.4. Poco importa, però, quale metodo di calcolo sia da usare. È difatti stata la ricorrente stessa a dichiarare esplicitamente nella sua replica che i costi effettivi di alloggio sarebbero di fr. 990.--. Ciò poiché dalla pigione ammontante a fr. 1'550.-- più le spese accessorie di fr. 180.-- mensili andrebbero appunto dedotti i fr. 740.-- di entrate per il servizio di portineria, essenzialmente prestato da entrambi i partner. Da questa dichiarazione segue per conseguenza che l'importo delle spese di alloggio (affitto e spese accessorie) da prendere per il calcolo – per ambedue i partner – è di fr. 495.--, ossia ½ delle spese effettive totali di fr. 990.--. Tale somma non supera la soglia prevista nelle direttive del Comune convenuto (act. C.19). A titolo abbondanziale va confermato quanto sostenuto dal Comune convenuto in merito alla situazione giuridica. In quanto beneficiaria di prestazioni assistenziali già da gennaio 2019, la ricorrente doveva essere al corrente che le spese di alloggio sarebbero state finanziate dall'ente pubblico a condizione che l'oggetto locato fosse stato idoneo alla sua situazione personale ed economica. Del resto anche le direttive COSAS rammentano che "quando un assistito cambia comune di domicilio, l'ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l'affitto previsto sarà accettato". Il Servizio sociale Moesa ha difatti espressamente informato la ricorrente a riguardo e gli importi massimi nel nuovo comune di domicilio le erano noti. È dunque a ragione che il Comune convenuto si oppone a riconoscere un importo per spese di alloggio superiore a fr. 500.-- per uno. Resta quindi da rifare il calcolo del contributo. Compilando di nuovo il modulo ufficiale H.10 delle direttive COSAS 12/15 si giunge ai seguenti importi:

Fabbisogno secondo le norme COSAS (importi in fr. al mese)

Copertura dei bisogni materiali primari: partner istante

B.2.2 Forfait per il mantenimento (economia dom. 2 pers.) 755.00 755.00

B.3 Spese di alloggio (accessorie comprese) 495.00 495.00

B.5 Spese di base per la salute:

▪ Premi assicurazione base LAMal 343.20 330.10

▪ Forfait per franchigie e partecipazioni 85.30 -

Prestazioni specifiche:

C.1.1 ▪ Spese supplementari di trasporto 500.00 53.90

C.1.4 ▪ Spese dovute a malattia o handicap - 78.40

▪ Spese per cure dentarie 39.00 -

Erwägungen

C.1.5 Assicurazioni (domestica e RC) 15.00 -

Incentivi d'integrazione:

C.2 Supplementi d'integrazione / quota esente 500.00 -

/ E.1.2 (franchigia) sul reddito da attività lucrativa

Ampliamenti

Imposte 285.00 -

Altro (Terzo pilastro) 378.00 -­

Totale delle spese computabili 3'395.50 1'712.40

Entrate

E.1.1 Reddito netto da attività lucrativa 4'000.00 -

F.1 Altre entrate - 388.00

Sostanza

E.2.1 In caso di contributo di convivenza - -

H.4 Indennità per la conduzione dell'economia dom. - -

Totale delle entrate computabili 4'000.00 388.00

Deficit / Eccedenze 604.50 -

F.5.2 Indennità per la conduzione dell'economia dom. - 302.25

(corrispondente al 50% del reddito eccedente)

Deficit / Eccedenze - −1'022.15

5.5

La ricorrente ha dunque un deficit mensile di fr. 1'022.15. In parziale accoglimento del ricorso le va perciò riconosciuto un contributo di assistenza sociale per tale importo.

6.

Resta da decidere sulle spese processuali e ripetibili che di regola seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA e art. 78 cpv. 1 LGA).

6.1

Dato che il contributo di assistenza sociale riconosciuto alla ricorrente è soltanto marginalmente superiore a quello corrispostole dal Comune convenuto e largamente inferiore a quello preteso dalla ricorrente, si giustifica considerare integralmente soccombente la ricorrente.

6.2

Viste le circostanze economiche della ricorrente, si giustifica eccezionalmente rinunciare a prelevare spese processuali a suo carico.

6.3

Giusta l'art. 78 cpv. 2 LGA ai comuni non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Nell'occorrenza non vi sono gli elementi per scostarsi eccezionalmente da tale regola.

Il Giudice unico decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso dei considerandi, corrispondendo alla ricorrente un contributo assistenziale di fr. 1'022.15 anziché fr. 965.75 per il periodo dal 1° marzo 2019 al 30 giugno 2019, tenendo conto degli importi già versati. Per il resto il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non sono riconosciute spese ripetibili.

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]