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Entscheid

U 2019 89

Sozialhilfe

10. Dezember 2019Deutsch13 min

Source gr.ch

Sachverhalt

I beneficiari del sostegno sociale devono adempiere agli obblighi stabiliti dal Servizio Sociale e ancorati nella legislazione cantonale. Questi si basano in particolare sul concetto fondamentale di prestazione e controprestazione e sul principio della sussidiarietà. Nella misura delle loro possibilità, i beneficiari del sostegno sociale devono contribuire ad attenuare e a superare la loro situazione di indigenza. I mezzi possibili sono, in particolare, la ricerca e l’avvio o la ripresa di un’attività lucrativa adeguata. È considerata attività lucrativa adeguata il lavoro che corrisponde all’età, allo stato di salute e alle condizioni personali della persona indigente. È considerata attività lucrativa anche la partecipazione a programmi occupazionali nel mercato del lavoro secondario riconosciuti dagli organi del sostegno sociale, che genera un reddito atto a coprire, almeno parzialmente, il fabbisogno di sostentamento. Per quanto riguarda la ricerca di un impiego, si può richiedere che non si limiti alla professione iniziale, ma che sia estesa anche ad altre attività (Direttive COSAS 12/10 A5.2; cfr. pure PTA 2009 n. 18 consid. 3c con richiamo per analogia all'art. 16 cpv. 2 lett. c della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza [LADI; RS 837.0]).

5.2. Nel caso di specie, le proposte occupazionali descritte in grandi linee nel contratto per lavori di pubblica utilità spaziano da lavori manuali (pulizia di edifici e del cimitero, manutenzione di strade, carrali, sentieri e fontane, svuotamento cestini) a mansioni amministrative presso la Biblioteca comunale e il Centro culturale di Circolo (cfr. doc. F convenuto). Come affermato dal convenuto, i ricorrenti non hanno esibito delle prove atte a dimostrare degli impedimenti a causa del loro stato di salute nello svolgimento di questi lavori. Il certificato medico esibito dal ricorrente è del 2009 (doc. 5 replica ricorrenti) e quindi irrilevante per lo stato di salute attuale, tanto più che in base al protocollo municipale del 12 luglio 2019 (doc. 2 replica ricorrenti) egli nel dicembre 2017 ha eseguito dei lavori di sgombero neve per il convenuto per più di 20 ore, e ciò, stando alle incontestate affermazioni del convenuto, senza lamentare disagi fisici. Il programma occupazionale è dunque esigibile. Un rifiuto da parte loro non è scusabile. E semmai si dovessero riscontrare degli impedimenti dovuti alla salute non è certo escluso un adeguamento delle mansioni. Per il resto, il contratto prevede le usuali condizioni lavorative per i casi come quello in oggetto e non dà adito a critiche. Infine i ricorrenti sono al beneficio dell'assistenza pubblica già dal 1° novembre 2017 e finora non sono riusciti a superare la loro situazione di indigenza, svolgendo solo saltuariamente dei lavoretti occasionali, p.es. pulendo le automobili di terzi. Inoltre, i ricorrenti sono stati avvertiti che l'inadempimento del programma occupazionale avrebbe potuto comportare delle sanzioni quali la riduzione del forfait. Il provvedimento adottato appare quindi proporzionale.

6. Inoltre, i ricorrenti lamentano una violazione delle norme reggenti l'applicazione di sanzioni; in particolare, la sanzione sarebbe stata presa a tempo indeterminato.

6.1. Giusta l'art. 11 cpv. 1 DELCAss il forfait per il mantenimento deve essere ridotto dal 5 al 30 % nel rispetto del principio di proporzionalità tra l'altro: a) in caso di sforzi di integrazione insufficienti; b) in caso di inadempienza ai doveri. Secondo il cpv. 2 una riduzione compresa tra il 20 e il 30 % deve essere limitata a un massimo di sei mesi, una riduzione fino al 19 % deve essere limitata a un massimo di dodici mesi.

6.2. Si noti anzitutto che nel caso – come quello di specie – in cui dei richiedenti rifiutino di partecipare a un programma occupazionale esigibile che copre il loro fabbisogno (in questo caso si tratta di lavori di pubblica utilità per i quali viene corrisposto un assegno integrativo oltre all'importo di assistenza per il minimo vitale), viene verosimilmente a mancare una condizione per il diritto all'assistenza, per cui entrerebbe in considerazione una totale soppressione delle prestazioni finanziarie di assistenza (cfr. PTA 2014 n. 12 consid. 4b; DTF 130 I 71 consid. 4 segg.). Ad ogni modo, in questo caso le decurtazioni applicate dal convenuto concernono nel complesso sei mesi, per cui il limite temporale imposto dall'art. 11 cpv. 2 DELCAss è rispettato. Inoltre, come visto sopra si può esigere che i ricorrenti svolgano il programma occupazionale, per cui non si giustifica un rifiuto da parte loro, dal momento che non hanno provveduto essi stessi a uscire dalla situazione di indigenza. Il convenuto ha quindi potuto ordinare le decurtazioni in oggetto.

7. Riassumendo, le censure dei ricorrenti si rilevano infondate. Di conseguenza il ricorso va respinto e le decisioni impugnate vanno confermate.

8. Visto l'esito della controversia i costi procedurali di fr. 500.-- sono posti a carico dei soccombenti ricorrenti (art. 73 cpv. 1 LGA). In difetto di una corrispondente richiesta, viene meno una verifica dell'assistenza giudiziaria gratuita (cfr. art. 76 cpv. 1 LGA).

Il Giudice unico decide:

1. I ricorsi U 19 64, U 19 65, U 19 66, U 19 89, U 19 94 e U 19 95 sono respinti.

Erwägungen

2.

I costi procedurali di fr. 500.-- sono posti a carico di A._____ e B._____ e dovranno essere versati entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]