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Entscheid

V 2022 2

Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

24. März 2023Italienisch (+ 1 weitere Sprache)27 min

1. In data C._____ 2021 alle ore D._____ aveva luogo l'Assemblea comunale ordinaria (in seguito: assemblea ordinaria) del Comune di B._____ (in seguito: Comune). Alla trattanda "N._____ conto preventivo 2021 e fissazione del moltiplicatore d'imposta al O._____" capitolo "gestione corrente – 0 amministrazione generale" A._____, quale membro della commissione di gestione e revisione (in seguito: CGR), sottoponeva all'assemblea una mozione che chiedeva 1) che gli aumenti salariali e/o dei pensum lavorativi venissero sospesi finché non venissero effettuate le opportune verifiche; 2) che venisse istituita una commissione ad hoc, legittimata ad avvalersi di un legale specializzato in caso di necessità, composta da: due membri del Municipio (capodicastero amministrazione e capodicastero finanze), due membri della CGR e dal segretario comunale quale responsabile dell'amministrazione, la quale si incaricasse di verificare la gestione di tutte le risorse umane del Comune e se necessario proponesse soluzioni per il ripristino dello stato di diritto. Seguiva una discussione e alla fine di questa si riteneva che veniva posta in votazione la proposta di sospendere gli aumenti salariali e i pensum lavorativi finché sarebbero state effettuate le opportune verifiche; si votava a favore della proposta. Alla fine della trattanda si riteneva che si poneva in votazione la proposta di approvare il conto preventivo 2021 con una perdita di CHF P._____, compresa la proposta di sospendere gli aumenti salariali e i pensum lavorativi; si votava a favore della proposta. La seconda parte della proposta non veniva trattata (doc. 3 convenuto, doc. C ricorrente). A._____ inoltrava per e-mail il Q._____ 2021 quanto letto durante l'assemblea.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

V 22 2

1a Camera in qualità di Corte costituzionale

Presidenza Paganini

Giudici Audétat e von Salis

Attuaria Schupp

SENTENZA

del 21 marzo 2023

nella vertenza di diritto costituzionale

A._____,

patrocinato dall'avv. Michele Barchi,

ricorrente

contro

Comune di B._____,

patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,

convenuto

concernente assemblea comunale (denegata giustizia)

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. In data C._____ 2021 alle ore D._____ aveva luogo l'Assemblea comunale ordinaria (in seguito: assemblea ordinaria) del Comune di B._____ (in seguito: Comune). Alla trattanda "N._____ conto preventivo 2021 e fissazione del moltiplicatore d'imposta al O._____" capitolo "gestione corrente – 0 amministrazione generale" A._____, quale membro della commissione di gestione e revisione (in seguito: CGR), sottoponeva all'assemblea una mozione che chiedeva 1) che gli aumenti salariali e/o dei pensum lavorativi venissero sospesi finché non venissero effettuate le opportune verifiche; 2) che venisse istituita una commissione ad hoc, legittimata ad avvalersi di un legale specializzato in caso di necessità, composta da: due membri del Municipio (capodicastero amministrazione e capodicastero finanze), due membri della CGR e dal segretario comunale quale responsabile dell'amministrazione, la quale si incaricasse di verificare la gestione di tutte le risorse umane del Comune e se necessario proponesse soluzioni per il ripristino dello stato di diritto. Seguiva una discussione e alla fine di questa si riteneva che veniva posta in votazione la proposta di sospendere gli aumenti salariali e i pensum lavorativi finché sarebbero state effettuate le opportune verifiche; si votava a favore della proposta. Alla fine della trattanda si riteneva che si poneva in votazione la proposta di approvare il conto preventivo 2021 con una perdita di CHF P._____, compresa la proposta di sospendere gli aumenti salariali e i pensum lavorativi; si votava a favore della proposta. La seconda parte della proposta non veniva trattata (doc. 3 convenuto, doc. C ricorrente). A._____ inoltrava per e-mail il Q._____ 2021 quanto letto durante l'assemblea.

2. Il E._____ 2021 aveva luogo una riunione alla quale erano presenti due membri della CGR (tra i quali A._____), tre municipali e il segretario (seduta n. 13, estratto risoluzione n. 378). L'obiettivo della riunione era la definizione della nomina delle Commissioni ad hoc, come era stato richiesto durante l'assemblea del C._____ 2021. Per la composizione della commissione ad hoc richiesta da A._____ si facevano proposte di nomi concreti. Si risolveva: "Il municipio decide di procedere come concordato con la CGR e di proporre alla prossima Assemblea comunale la nomina delle due Commissioni ad hoc" (la seconda commissione era per un altro progetto).

3. All'assemblea ordinaria del F._____ 2021 non è stato trattato il tema discusso durante la riunione del E._____ 2021, ma è stato approvato il verbale dell'assemblea del C._____ 2021. Nemmeno alle assemblee ordinarie del G._____ 2021, del H._____ 2022 e del I._____ 2022, è stato trattato il tema discusso il E._____ 2021.

4. A._____ con lettera del J._____ 2022 sollecitava una risposta dal Municipio, perché benché fosse passato oltre un anno dall'assemblea del C._____ 2021 non si sarebbe dato seguito alla sua mozione. Egli ipotizzava che la mancata implementazione della mozione fosse almeno in parte da ricondurre alla denuncia penale nei suoi confronti sporta dal Sindaco, egli informava del decreto di abbandono del K._____ 2022 della procura. Egli chiedeva si desse seguito alla mozione approvata dall'assemblea, sospendendo ogni eventuale aumento salariale e/o aumento dei pensum, nonché istituendo una commissione ad hoc.

5. Con scritto del 24 giugno 2022 il Municipio diceva di rispondere alla lettera del L._____ 2022 del ricorrente con la quale egli avrebbe sostenuto che bisognerebbe dar seguito alla decisione dell'assemblea comunale del C._____ 2021 di nominare una commissione ad hoc, legittimata ad avvalersi di un legale specializzato in caso di necessità, composta da due membri del Municipio, due membri della CGR e dal Segretario comunale quale, con l'incarico di verificare la gestione di tutte le risorse umane del Comune e quello di proporre, se necessario, soluzioni per il ripristino dello stato di diritto. Il Municipio dissentiva a proposito, in quanto la richiesta si sarebbe basata sul presupposto errato che l'assemblea del C._____ 2021 avrebbe deciso su entrambi i punti toccati dalla sua mozione. Come risulterebbe dal verbale assembleare sarebbe invece stato posto in votazione solo il primo punto cioè la sospensione degli aumenti salariali e pensum lavorativi finché non fossero state effettuate le opportune verifiche. Quindi non ci sarebbe alcun obbligo di procedere alla nomina della commissione richiesta da A._____. In più al Municipio ciò non appariva opportuno, in quanto il compito per cui verrebbe nominata la commissione andrebbe a creare un doppione per rapporto a quelli che in realtà già apparterrebbero, con prerogative diverse, al Municipio e alla CGR quali autorità comunali.

6. Con lettera del 7 luglio 2022 A._____ scriveva all'Ufficio per i comuni dei Grigioni richiedendo un formale intervento affinché venisse ordinato al Municipio di dare seguito alla sua mozione approvata in assemblea del C._____ 2021, nonché alla seduta del E._____ 2021, procedendo così alla nomina dei commissari della commissione ad hoc. Dal verbale della seduta del E._____ 2021 emergerebbe che anche il punto 2 della mozione sarebbe stato approvato in assemblea.

7. Il 13 luglio 2022 l'Ufficio per i comuni dei Grigioni rispondeva, ritenendo che vista la possibilità di un ricorso a codesto Tribunale (cfr. art. 49 e segg. LGA), ciò avrebbe escluso qualsiasi intervento di vigilanza da parte dell'Ufficio per i comuni (sussidiarietà).

8. In data 26 agosto 2022 A._____ (in seguito: ricorrente) ha interposto ricorso per denegata giustizia contro la decisione del 24 giugno 2022 del Comune. Il ricorrente chiede di accogliere il ricorso e in via principale di dare ordine al Comune per il tramite del Municipio di dare seguito alla sua mozione del C._____ 2021 e in particolare portare all'ordine del giorno della prossima assemblea comunale, la costituzione della proposta commissione ad hoc nonché la nomina dei commissari come deciso con risoluzione municipale n° 378 del E._____ 2021. In via sussidiaria chiede di fare ordine al Comune per il tramite del Municipio di mettere in votazione il pt. 2 della sua mozione del C._____ 2021 nella prossima assemblea comunale, conformemente all'art. 26 dello Statuto M._____ del Comune di B._____ (in seguito: Statuto). In via ancora più sussidiaria chiede che la decisione del 24 giugno 2022 sia annullata. Inoltre chiede venga fatto ordine al Municipio di portare all'ordine del giorno della prossima assemblea comunale la costituzione della proposta commissione ad hoc nonché la nomina dei commissari come deciso con risoluzione municipale n. 378 del E._____ 2021.

9. Il 17 ottobre 2022 il Comune, rappresentato dal Municipio (in seguito: convenuto) prendeva posizione chiedendo il ricorso fosse dichiarato irricevibile. In via sussidiaria nella misura in cui ricevibile chiedeva il ricorso fosse respinto.

10. Il ricorrente replicava il 31 ottobre 2022 riconfermando i suoi petiti.

11. In data 11 novembre 2022 il convenuto duplicava riconfermando i petiti.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Impugnato è lo scritto del convenuto del 24 giugno 2022.

1.1

Riguardo alle potenziali collisioni di interessi per il rappresentante legale del convenuto si ritiene quanto segue.

1.1.1

Secondo il ricorrente l'avvocato della controparte sarebbe nel contempo rappresentante legale di terze persone contrapposte al convenuto in procedure giudiziarie pendenti avviate anteriormente al procedimento. Quindi il ricorrente ritiene come inopportuno l'attuale patrocinio chiedendo al convenuto di cambiare rappresentante nonché al legale di rinunciare al mandato.

1.1.2

Il convenuto ritiene in sostanza che il ricorrente avrebbe dovuto specificare più aspetti per poter valutare la presenza di collisioni d'interessi. Egli ritiene che un conflitto d'interessi non entrerebbe nelle competenze di codesto Tribunale. Questa questione sarebbe irricevibile.

1.1.3

Il rimprovero del ricorrente viene mosso senza allegazioni specifiche ed è in caso irrilevante.

1.2

Riguardo alla qualificazione dello scritto del convenuto del 24 giugno 2022 si ritiene quanto segue.

1.2.1

Secondo il convenuto lo scritto del 24 giugno 2022 non costituirebbe una decisione ma una comunicazione perché mancherebbe il carattere individuale e concreto. Il convenuto vi presenterebbe il suo punto di vista su una tesi sostenuta dal ricorrente e non vi sarebbero gli elementi che permetterebbero di individuare una decisione come atto che regola per imperio i rapporti con un singolo cittadino in modo vincolante ed esecutivo. La comunicazione avrebbe potuto semmai essere oggetto di un gravame di sorveglianza al Governo e non di ricorso a codesto Tribunale.

1.2.2

Secondo il ricorrente lo scritto del 24 giugno 2022 sarebbe una decisione, in quanto sarebbe una risposta a una specifica richiesta di un preciso cittadino, il quale avrebbe chiesto, come da Statuto, che venisse dato seguito a una specifica mozione da lui presentata in assemblea del C._____ 2021. Si tratterebbe di una decisione ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; SR 172.021).

1.2.3

Per decisione si intende l'ordine di un'autorità che regola un rapporto giuridico in un singolo caso concreto, in modo unilaterale e vincolante sulla base del diritto pubblico (cfr. Tschannen, Müller, Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2022, 5a ed., p. 253 n. 639. Secondo l'art. 5 cpv. 1 PA sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi; l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi; il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.

Nel caso concreto lo scritto del 24 giugno 2022 rappresenta una decisione, in quanto rappresenta un ordine di un'autorità – cioè del convenuto, che nel caso concreto individuale – cioè il caso del ricorrente e della sua presentata mozione, regola un rapporto giuridico – cioè non procedere alla nomina della commissione ad hoc richiesta nel secondo punto della mozione del ricorrente durante l'assemblea del C._____ 2021, in quanto allora non posto in votazione e quindi non deciso dall'assemblea. Si tratta inoltre di una decisione presa in modo unilaterale e chiaramente vincolante. Palesemente trattandosi di una tematica di diritto comunale questa decisione è fondata sul diritto pubblico.

1.3

Questo Tribunale è quindi competente per giudicare il ricorso contro la decisione comunale succitata (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). La tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA) nonché la forma (art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate. La legittimazione del ricorrente (art. 50 LGA), quale destinatario della decisione impugnata, è data. Si entra pertanto nel merito del ricorso.

2.

È da chiarire se il punto 2 presentato dal ricorrente durante l'assemblea (istituire una commissione ad hoc) è una mozione e se così fosse, se il convenuto ha da implementarla.

2.1

Il ricorrente nel ricorso ritiene quanto segue. Egli durante l'assemblea del C._____ 2021 avrebbe presentato un'unica mozione di due punti, uno riguardante la sospensione degli aumenti salariali e/o pensum lavorativi comunale e l'altro riguardante l'istituzione di una commissione ad hoc. La mozione per intero sarebbe stata messa in votazione e accolta dalla maggioranza dell'assemblea, in conformità all'art. 22 del vecchio Statuto e dell'art. 26 attuale Statuto. Il E._____ 2021 il ricorrente sarebbe stato invitato dal convenuto a discutere delle nomine dei commissari ad hoc di cui al punto 2 della mozione, queste sarebbero state definite e da sottoporre alla successiva assemblea. Sebbene la mozione sarebbe stata accolta dalla maggioranza e si sarebbe discusso delle nomine dei commissari, inspiegabilmente il convenuto, più volte sollecitato, il 24 giugno 2022 avrebbe deciso di non voler dar seguito alla mozione e alla nomina dei commissari ad hoc. Secondo il ricorrente sarebbe vero che il verbale dell'assemblea del C._____ 2021 sarebbe poco chiaro in merito a ciò che effettivamente sarebbe stato messo in votazione e approvato dall'assemblea e si presterebbe a confusione. Però il verbale della riunione del E._____ 2021 sarebbe chiaro dato che riporterebbe l'obiettivo della riunione, farebbe riferimento tra l'altro alla commissione ad hoc sul personale (proposta dal ricorrente nella mozione del C._____ 2021) e inoltre terminerebbe con la risoluzione di proporre alla prossima assemblea la nomina di due commissioni ad hoc. Tale verbale costituirebbe la prova incontrovertibile che l'intera mozione sarebbe stata accolta dall'assemblea, che il convenuto avrebbe considerato rilevante la proposta di costituzione di una commissione ad hoc e che questi avrebbe persino formulato una proposta ai sensi del vecchio art. 22 risp. nuovo art. 26 dello Statuto da sottoporre all'assemblea. Nelle quattro assemblee ordinarie successive non sarebbe stato dato seguito alla mozione del ricorrente.

La risposta del 24 giugno 2022 del convenuto sarebbe una violazione del principio della buona fede quanto del divieto dell'abuso di diritto. Il convenuto non avrebbe la facoltà di decidere di non mettere in votazione una mozione già accolta dall'assemblea quandanche non lo ritenesse opportuno (egli cita lo Statuto e la Legge cantonale sui comuni). Anche se si volesse ritenere che il pt. 2 della mozione non sarebbe mai stato accolto, il convenuto sarebbe tenuto a sottoporre tale proposta all'assemblea, il ricorrente non avrebbe mai ritirato il pt. 2. Il ricorrente censura la denegata e ritardata giustizia del convenuto, il quale non avrebbe tutt'ora messo in votazione la costituzione della commissione ad hoc di cui al pt. 2 della mozione, così come la nomina dei singoli commissari, come stabilito il E._____ 2021. Le stesse censure varrebbero nella denegata ipotesi in cui si riterrebbe che il pt. 2 della mozione non sarebbe mai stato accolto dall'assemblea. In via subordinata egli chiede che la decisione del 24 giugno 2022 sia annullata in quanto violante il principio della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto, il diritto comunale e in particolare lo Statuto e il diritto cantonale (la Legge sui comuni).

Il ricorrente ritiene nella replica in sostanza quanto già ritenuto in precedenza, aggiungendo qualche argomento.

Egli sostiene che nel caso si tratterebbe di una mozione, in quanto la parola "mozione" sarebbe contenuta nel titolo e nel testo dello scritto del convenuto del 24 giugno 2022, nonché nel verbale dell'assemblea del C._____ 2021. Inoltre non avrebbe mai rinunciato ai punti della mozione. Il fatto che il convenuto affermerebbe che il ricorrente non avrebbe mai presentato una mozione o che nel caso non si tratterebbe di una mozione sarebbe in contrasto con il principio della buona fede. Inoltre l'intera mozione sarebbe verbalizzata in maniera pressoché identica al testo trasmesso dal ricorrente al segretario. Anche al convenuto si potrebbe muovere il rimprovero di non aver chiesto la rettifica del verbale del C._____ 2021. Il fatto che tale verbalizzazione sarebbe imprecisa e poco chiara non potrebbe portare pregiudizio al ricorrente, il quale non sarebbe esperto in materia, né consigliere comunale, né municipale, né giurista o avvocato, ma un semplice cittadino. Secondo il principio della buona fede il convenuto avrebbe semmai dovuto precisare e trattare la mozione come tale verbalizzandola nella trattanda n. 8 eventuali.

Il Municipio nella seduta del E._____ 2021 sarebbe stato composto da tutti i municipali e quindi sarebbe falso che non avrebbe potuto deliberare.

Non si sarebbe chiesta una verifica del verbale in quanto sarebbe sconcertante e incredibile che una mozione benché interamente approvata e in seguito discussa riguardo ai commissari, verrebbe per metà misconosciuta dal convenuto e trattata come mai discussa e mai votata. Il ricorrente avrebbe commesso un errore di valutazione dettato dalla buona fede e dalla fiducia, che non potrebbe portargli pregiudizio. Egli non avrebbe riproposto il tema ad altre assemblee in quanto avrebbe atteso che venisse dato seguito alla sua mozione. Il ricorrente si lamenta che ci sarebbe un accanimento nei suoi confronti, infatti il Sindaco avrebbe sporto denuncia a seguito del contenuto della mozione, ma egli avrebbe solo svolto il suo lavoro.

2.2

Il convenuto nella presa di posizione/replica ritiene in sintesi quanto segue.

Il ricorrente non avrebbe formulato una mozione così come previsto dall'art. 22 del vecchio Statuto, ma avrebbe formulato due proposte durante la discussione sul preventivo 2021 che sarebbero poi state protocollate nel verbale d'assemblea. Inoltre la mozione, in quanto tale, non sarebbe stata posta in votazione, né discussa, né votata, né formulata a fine assemblea, né accolta dalla maggioranza dei cittadini e quindi un'azione da parte del convenuto non sarebbe possibile. Il convenuto contesta che sarebbe stato obbligato a sottoporre al voto la proposta. Dal protocollo si rileverebbe che nella votazione finale sul preventivo 2021 la prima parte della proposta sarebbe stata ripresa e così evasa, mentre accantonata e non votata la seconda parte. Il ricorrente non avrebbe né durante l'assemblea né durante le successive assemblee sollevato alcuna contestazione riguardo all'evasione della sua proposta, sarebbe stato a lui chiedere, se riteneva di non aver ritirato la sua proposta, che la sua mozione fosse correttamente trattata a norma dell'art. 22 Statuto o che l'assemblea successiva votasse la sua "mozione"; non agendo in tal senso avrebbe riconosciuto che la proposta n. 2 sarebbe decaduta a favore della proposta contenuta nel verbale. Anzi il ricorrente avendo aderito al testo proposto nella votazione relativa al consuntivo 2021, avrebbe per atto concludente ritirato la proposta riguardante la commissione ad hoc. Il verbale sarebbe chiaro e non presterebbe spazio a interpretazioni, si sarebbe utilizzato il termine "mozione" perché così formulato dal ricorrente. La pretesa che il convenuto avrebbe dovuto trattare la mozione al punto 8 sarebbe fuori luogo.

Dispositivo

Il Municipio avrebbe indetto il E._____ 2021 una riunione con la CGR per discutere tra l'altro la possibile commissione ad hoc sul personale evocata nell'assemblea del C._____ 2021. Il Municipio non era al completo. Per questi motivi la risoluzione non avrebbe avuto carattere definitivo. La seduta del Municipio si sarebbe svolta solo in seguito. Inoltre la delegazione del Municipio non avrebbe avuto a disposizione il verbale d'assemblea e avrebbe discusso di un tema non ancora approfondito. In ogni caso il Municipio e la CGR non potrebbero sostituirsi al voto assembleare. Il convenuto si interroga sulla buona fede del ricorrente, in quanto sebbene si sarebbe concordato di sottoporre all'assemblea successiva la nomina di due commissari ad hoc e sebbene il convenuto non avesse poi formulato la proposta all'assemblea, né il ricorrente né la CGR avrebbero sollevato alle assemblee seguenti contestazioni o richieste sul tema (benché ci fosse l'art. 21 vecchio risp. art. 25 nuovo Statuto - interpellanza) avrebbero così accettato tacitamente la decisione del convenuto di non procedere in quanto non si sarebbe trattato di una mozione. Sarebbe dubbia la ricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe ignorato tutte le possibilità statutarie prima di fare ricorso. Il ricorrente non avrebbe sollecitato il convenuto al riguardo prima di maggio 2022.

Il convenuto non intravvede violazioni del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, non ci sarebbe arbitrio né sarebbe violato lo Statuto, egli avrebbe erroneamente aperto la discussione con la CGR, rilevando in seguito che nessuna mozione sarebbe stata votata ai sensi dell'art. 22 vecchio Statuto, avrebbe poi deciso di non condurre un ulteriore procedura. In malafede sarebbe il comportamento del ricorrente che alle diverse assemblee non avrebbe chiesto il voto dell'assemblea sulla sua mozione.

Nella duplica egli richiama quanto già ritenuto.

Non ci sarebbe stata né denegata né ritardata giustizia perché il convenuto avrebbe risposto al ricorrente precisando per quale motivo non avrebbe dato seguito alla richiesta del ricorrente. Sarebbe fuori luogo parlare di accanimento nei confronti di un cittadino. Il ricorrente non sarebbe uno sprovveduto ma un membro in carica da anni nella CGR.

Infine il convenuto analizzando il punto 2 della proposta del ricorrente notava che la gestione e vigilanza delle risorse umane del Comune sarebbe di competenza esclusiva del Municipio riferendosi all'art. 45 dello Statuto e non di una commissione. La mozione sarebbe pertanto irricevibile. Anche riguardo al "ripristino dello stato di diritto" la mozione sarebbe irricevibile, in quanto generica e non ossequiante il principio dell'unità della materia, inoltre tale ripristino sarebbe da perseguire dalla Magistratura penale. Riguardo alla composizione della commissione ad hoc, tre membri su cinque dovrebbero ricusarsi (perché municipali) in quanto anche nella cerchia di persone oggetto di verifica. Per tutti questi motivi la seconda parte della mozione sarebbe irricevibile.

2.3. Al momento dell'assemblea del C._____ 2021 era in vigore il vecchio Statuto (doc. 4 convenuto, ultima modifica 29 novembre 2010) e l'art. 22 "mozione" citava: "Alla fine di ogni Assemblea comunale l'avente diritto di voto ha il diritto di formulare proposte concernenti trattande non figuranti all'ordine del giorno. Se la proposta viene accolta dalla maggioranza, il Municipio, nella prossima Assemblea ordinaria, dovrà riferire in proposito e formulare una proposta in merito" (doc. 4 convenuto). Il nuovo Statuto è entrato in vigore il 1° giugno 2021 (doc. L ricorrente) e prevede all'art. 26 "mozione" che in occasione dell'Assemblea comunale, ogni avente diritto di voto ha il diritto di presentare una mozione che concerne un oggetto non inserito nell'ordine del giorno e che rientra nell'ambito di competenza degli aventi diritto di voto. Di norma il Municipio presenta un rapporto in occasione dell'Assemblea comunale successiva e formula una proposta relativa alla mozione. Se la mozione viene dichiarata rilevante, entro un anno il Municipio deve sottoporre per decisione all'Assemblea comunale o eventualmente al voto alle urne un progetto elaborato. Per il resto, ad eccezione dell'art. 23, si applicano per analogia le disposizioni in merito all'iniziativa.

Secondo il protocollo dell'assemblea del C._____ 2021 (doc. 3 convenuto) alla trattanda "N._____ conto preventivo 2021 e fissazione del moltiplicatore d'imposta al O._____", presentata solamente in tal momento vista l'impossibilità causata dalla pandemia di covid-19, al punto "Gestione corrente – 0 Amministrazione generale" il ricorrente si è espresso. Egli si esprimeva al riguardo della richiesta di aumento del pensum lavorativo dell'impiegata amministrativa e diceva che dal controllo dei salari degli ultimi cinque anni sarebbero emerse possibili discrepanze in merito ai precedenti aumenti dei pensum e cambi di funzione. Diceva di ritenere necessarie verifiche più approfondite in materia e quindi sottoponeva pertanto all'assemblea la mozione composta dal punto 1) quindi che gli aumenti salariali e/o dei pensum lavorativi fossero sospesi finché non venissero effettuate le opportune verifiche; 2) che venisse istituita una commissione ad hoc, legittimata ad avvalersi di un legale specializzato in caso di necessità, composta da: due membri del Municipio (capodicastero amministrazione e capodicastero finanze), due membri della Commissione di gestione e dal segretario comunale quale responsabile dell'amministrazione, che si incaricasse di verificare la gestione di tutte le risorse umane del Comune di B._____ e se necessario proponesse soluzioni per il ripristino dello stato di diritto. È seguita una discussione in merito alla cui fine si riteneva che era posta in votazione la proposta di sospendere gli aumenti salariali e i pensum lavorativi finché venivano effettuate le opportune verifiche; alla quale si votava a favore. Seguivano altre discussioni riguardanti altri temi. Alla fine della trattanda si riteneva che era posta in votazione la proposta di approvare il preventivo 2021 con una perdita di CHF P._____ compresa la proposta di sospendere gli aumenti salariali e i pensum lavorativi; alla quale nuovamente si votava a favore.

In casu si può lasciare aperta la classificazione, cioè o come mozione (come sostenuto dal ricorrente) o come due proposte formulate durante la discussione sul preventivo 2021 e poi protocollate (come sostenuto dal convenuto), in quanto anche se si trattasse di una mozione visti i diversi motivi che verranno indicati, il ricorso è da respingere.

In primis si nota che il primo punto della "mozione" del ricorrente è stato discusso dai partecipanti e infatti riguardo a tale punto si è votato a favore sia nella votazione intermedia che in quella finale della trattanda del conto preventivo 2021. Si nota invece che già nella votazione intermedia, come anche nella votazione finale, non si nominava il punto 2 (commissione ad hoc) proposto dal ricorrente e quindi questo punto non è stato votato né accettato – come giustamente notato dal convenuto e al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente. Questo punto non è stato inoltre nemmeno discusso, solo due municipali si sono espresse in maniera molto generica e non vincolante dicendo una che concordava con la proposta di eseguire una verifica come richiesto (doc. 3 convenuto, pag. 11), mentre l'altra che si potevano fare in ogni momento analisi e valutazioni di ogni genere (doc. 3 convenuto, pag. 14). Quindi si ritiene che visto che in ogni caso il punto 2 di tale "mozione" non è stato discusso e di conseguenza nemmeno votato risp. accolto dalla maggioranza, il Municipio conformemente all'art. 22 vecchio Statuto non aveva l'obbligo di trattare e dare seguito al secondo punto (quindi non doveva riferire in proposito e formulare una proposta in merito nella prossima assemblea ordinaria).

A tal riguardo non cambia nulla il fatto che il Municipio abbia poi indetto una riunione che ha avuto luogo il E._____ 2021 per discutere con la CGR la definizione e la nomina delle commissioni ad hoc, in quanto un tale agire non era obbligatorio (vedi sopra), visto che quella parte della "mozione" non era stata accolta dalla maggioranza dell'assemblea. Infatti il convenuto ammette dinanzi a codesto Tribunale di aver erroneamente aperto la discussione con la CGR, e avrebbe rilevato in seguito che nessuna mozione sarebbe stata votata ai sensi dell'art. 22 vecchio Statuto e non avrebbe così più portato avanti la questione (riferire e proporre in assemblea). Determinante è in ogni caso il diritto vigente al momento dell'assemblea del C._____ 2021 e non la temporanea supposizione sbagliata del convenuto in tal senso. Anche un'eventuale responsabilità del convenuto fondata sulla fiducia non è da considerare nel caso concreto, perché al momento della sottoposizione della "mozione" all'assemblea quest'ultima era responsabile per l'accettazione della proposta e inoltre anche il ricorrente ne faceva parte in quanto presente (cfr. art. 28 vecchio Statuto; cfr. Ursin Fetz, Bündner Gemeinderecht, Zürich, Basel, Genf, 2020, p. 53 ss., p. 57 s.). Infatti l'assemblea non ha né discusso, né votato, né accettato la seconda parte della "mozione" in questione e il ricorrente in conoscenza di questo fatto non poteva quindi basarsi sulla supposizione sbagliata del convenuto sfociata nella riunione del E._____ 2021, in quanto egli, vista la sua presenza in assemblea, era quindi a conoscenza di come si fossero svolti i fatti e quindi doveva essere a conoscenza, specialmente in quanto membro della CGR e quindi persona con una certa esperienza in seno a un comune e così informato sulle procedure da adottare in tali casi – e non un "semplice cittadino" come da lui sostenuto, dell'erroneità dell'agire del convenuto in data E._____ 2021; ne discende che si deve negare un'eventuale responsabilità fondata sulla fiducia (cfr. vizio della base di fiducia Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich/St.Gallen 2020, n. 627 ss., 654 ss.). Detto ciò il ricorrente non è da seguire quando ritiene che il verbale del E._____ 2021 costituirebbe la prova inconvertibile che l'intera mozione del ricorrente sarebbe stata accolta dall'assemblea. D'altronde per sua stessa ammissione sarebbe vero che il verbale dell'assemblea del C._____ 2021 sarebbe poco chiaro in merito a ciò che effettivamente sarebbe stato messo in votazione e approvato dall'assemblea e si presterebbe a confusione. In questo senso si è in disaccordo con il ricorrente quand'egli dice che tale verbalizzazione poco chiara non potrebbe portargli pregiudizio visto che egli sarebbe "un semplice cittadino": egli come sopra ritenuto non è un semplice cittadino. Quindi la risposta del 24 giugno 2022 del convenuto non rappresenta, per le ragioni appena viste, al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, una violazione del principio della buona fede né del divieto dell'abuso di diritto.

Si ritiene che il nuovo Statuto non è applicabile alla fattispecie in quanto la mozione del ricorrente è stata chiaramente presentata quando ancora il vecchio Statuto era applicabile. Inoltre nelle assemblee susseguenti quella del C._____ 2021 il ricorrente non ha presentato mozioni riguardanti la tematica del punto 2 sopra citato (commissione ad hoc).

Apparentemente il ricorrente si sarebbe fidato del fatto che il Municipio avrebbe portato avanti la faccenda in seguito alla riunione del E._____ 2021, ciò che non è stato il caso, in quanto a J._____ 2022 quando egli si è rivolto al convenuto con una lettera in tal senso (doc. 5 convenuto), era già passato un anno senza che il convenuto si fosse attivato. D'altronde si presuppone che egli stesso quale membro della CGR sappia come funzioni un'assemblea comunale e sapeva che il C._____ 2021 la seconda parte della sua mozione non era stata né discussa né votata né accettata e quindi non poteva aspettarsi un seguito da parte del convenuto. In quest'ottica il ricorrente non riesce a convincere nemmeno quando dice di non aver richiesto una verifica del verbale o di non aver sollevato l'argomento in un'altra assemblea perché avrebbe atteso che il convenuto trattasse la mozione. Ciò non convince perché egli in quanto cittadino partecipante all'assemblea comunale, che è appunto l'organo supremo del Comune, poteva – se l'avesse ritenuto necessario – esprimersi liberamente e senza indugio per richiamare l'attenzione su errori presentatisi durante l'assemblea ed eventuali modifiche o correzioni da apportare al verbale. Si sottolinea inoltre a tal riguardo che l'art. 21 cpv. 3 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) ritiene riguardo all'assemblea comunale che "Se ciò risulta ragionevolmente esigibile, la violazione di disposizioni di competenza e procedurali deve essere contestata immediatamente. In caso contrario il diritto di ricorso ricade." Il ricorrente quindi se avesse ritenuto che la discussione e la votazione della seconda parte della "mozione" avrebbero dovuto aver luogo, avrebbe dovuto immediatamente (possibilmente già il C._____ 2021) contestare questo fatto, cosa che egli non ha fatto, anzi vista la lentezza nel suo agire, il suo diritto di ricorso era decaduto ben prima del 26 agosto 2022 (ricorso a codesto Tribunale). Inoltre visto che egli è rimasto inattivo e non ha più nominato il punto 2 della sua "mozione" nelle assemblee ordinarie seguenti – F._____ 2021 (doc. 6 convenuto), G._____ 2021 (doc. 8 convenuto), H._____ 2022 (doc. 9 convenuto), I._____ 2022 (doc. 10 convenuto), egli non può concludere che il convenuto abbia agito in malafede e che si tratti di denegata e ritardata giustizia per il fatto che il convenuto tutt'ora non abbia messo in votazione la costituzione della commissione ad hoc.

Si ritiene in conclusione che il secondo punto della "mozione" del ricorrente presentato durante l'assemblea del C._____ 2021 non è stato discusso, né posto in votazione e di conseguenza ai sensi dell'art. 22 vecchio Statuto il Municipio non doveva darvi seguito riferendo in proposito e formulando una proposta in merito nell'assemblea ordinaria susseguente.

3. In ossequio a quanto sopra ritenuto il ricorso è respinto.

4. Visto l'esito della vertenza e non trattandosi di un ricorso costituzionale ai sensi degli artt. 57 ss. LGA ma di un ricorso giudiziario ai sensi degli artt. 49 ss. LGA, le spese processuali vengono fissate a fr. 2'500.--. Si tiene però conto del comportamento ambivalente del convenuto vista la sua responsabilità e il ruolo da lui rivestito quale autorità per quanto riguarda la vicenda. Le spese processuali composte da una tassa di Stato così fissata a fr. 2'000.-- e le spese di cancelleria sono poste a carico del soccombente ricorrente (cfr. art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali:

- una tassa di Stato di

CHF

2'000.00

- e le spese di cancelleria di

CHF

374.00

totale

CHF

2'374.00

Tali spese sono poste a carico di A._____.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazione]

Art. 5 VwVGart. 5 PAart. 5 PA

Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA

Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA

Art. 57 VRGart. 57 VRGart. 57 LGA

Art. 49 VRGart. 49 VRGart. 49 LGA

Art. 73 VRGart. 73 VRGart. 73 LGA

Art. 78 VRGart. 78 VRGart. 78 LGA