52.2025.68@141426
Numero d'incarto: 52.2025.68
Data decisione, Autorità: 01.12.2025, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Pensionamento
Incarto n.
52.2025.68
Lugano
1 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 15 gennaio 2025 (n. 138) del Consiglio di Stato che ha confermato il suo pensionamento per raggiunti limiti di età con effetto al 1° settembre 2025;
Fatti
che RI 1, nato il 12 settembre 1960, è stato nominato a partire dall'anno scolastico 1998/1999 come docente di economia e diritto nelle scuole professionali del Cantone;
che per l'anno scolastico 2011/2012 la Divisione della formazione professionale gli ha accordato uno sgravio di 15 ore-lezione, corrispondenti al 60% del suo onere lavorativo, per svolgere la funzione di segretario della Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio; tale sgravio è via via aumentato sino a raggiungere, dall'anno scolastico 2017/2018, il 100%;
che il 30 gennaio 2025 il Consiglio di Stato ha informato RI 1 di avere confermato, con risoluzione del 15 gennaio precedente, il suo pensionamento per raggiunti limiti di età con effetto al 1° settembre 2025;
che RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che il pensionamento per raggiunti limiti di età sia stabilito con effetto al 1° ottobre 2025;
che il ricorrente sostiene che dall'anno scolastico 2017/2018 non ha più svolto la funzione di docente, ma solo quella di collaboratore di uffici dipartimentali a tempo pieno; il pensionamento dovrebbe quindi avvenire, come per gli impiegati, alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento di 65 anni, nel suo caso il 12 settembre 2025; il Consiglio di Stato avrebbe invece a torto applicato al suo caso la regola riguardante i docenti, secondo cui il pensionamento avviene il 31 agosto dell'anno di compimento dei 65 anni;
che l'Autorità di nomina non ha inoltrato osservazioni al ricorso, ma ha trasmesso al Tribunale l'incarto completo, sul cui contenuto il ricorrente si è espresso per scritto;
che il Governo ha contestato la presa di posizione dell'insorgente, confermando la bontà della propria decisione; osserva che lo sgravio dall'insegnamento non ha comportato alcuna modifica della funzione e della nomina di docente a suo tempo attribuitagli; di conseguenza, il rapporto di impiego cessa per limiti di età, come per gli altri docenti, il 31 agosto dell'anno in cui avviene il compimento dei 65 anni;
che delle ulteriori comunicazioni scritte del ricorrente si dirà, per quanto necessario, in seguito;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100);
che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); la documentazione prodotta dalle parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa;
che per l'art. 64 cpv. 1 LORD il rapporto di impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni;
che, soggiunge il cpv. 3 della norma, esso cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni: per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età (lett. a); per i docenti il 31 agosto (lett. b);
che dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato nominato in qualità di docente;
che malgrado gli sia stato concesso uno sgravio dall'insegnamento per svolgere l'attività di collaboratore di Uffici dipartimentali, in particolare di segretario di commissioni del Gran Consiglio, la sua funzione è rimasta formalmente quella di docente;
che, in effetti, tale ruolo all'interno delle Commissioni gli è stato assegnato di anno in anno dalla Divisione della formazione professionale, mediante attribuzione di corrispondenti ore-lezione annuali;
che tale impostazione è stata confermata in occasione dell'aggancio al nuovo modello retributivo, quando all'insorgente è stata assegnata la funzione di docente SP con titolo accademico (BA o MA) con effetto dal 1° settembre 2018 (cfr. decisione governativa del 26 settembre 2018, comunicata all'insorgente il 5 ottobre seguente);
che in quella circostanza il ricorrente, che beneficiava già di uno sgravio a tempo pieno dall'attività di docenza, non ha eccepito alcunché;
che, essendo l'insorgente alle dipendenze dello Stato come docente, seppur sgravato da oneri di insegnamento, è senza incorrere in violazione del diritto che il Governo lo ha posto al beneficio della pensione a partire dal 1° settembre 2025, così come previsto dall'art. 64 cpv. 3 lett. b LORD;
che, stando così le cose, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr.1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera