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52.2025.68@141426

Numero d'incarto: 52.2025.68

Data decisione, Autorità: 01.12.2025, TRAM

Titolo: Dipendente cantonale. Pensionamento

Incarto n.
52.2025.68

Lugano

1 dicembre 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione del 15 gennaio 2025 (n. 138) del Consiglio di Stato che ha confermato il suo pensionamento per raggiunti limiti di età con effetto al 1° settembre 2025;

Fatti

che RI 1, nato il 12 settembre 1960, è stato nominato a partire dall'anno scolastico 1998/1999 come docente di economia e diritto nelle scuole professionali del Cantone;

che per l'anno scolastico 2011/2012 la Divisione della formazione professionale gli ha accordato uno sgravio di 15 ore-lezione, corrispondenti al 60% del suo onere lavorativo, per svolgere la funzione di segretario della Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio; tale sgravio è via via aumentato sino a raggiungere, dall'anno scolastico 2017/2018, il 100%;

che il 30 gennaio 2025 il Consiglio di Stato ha informato RI 1 di avere confermato, con risoluzione del 15 gennaio precedente, il suo pensionamento per raggiunti limiti di età con effetto al 1° settembre 2025;

che RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che il pensionamento per raggiunti limiti di età sia stabilito con effetto al 1° ottobre 2025;

che il ricorrente sostiene che dall'anno scolastico 2017/2018 non ha più svolto la funzione di docente, ma solo quella di collaboratore di uffici dipartimentali a tempo pieno; il pensionamento dovrebbe quindi avvenire, come per gli impiegati, alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento di 65 anni, nel suo caso il 12 settembre 2025; il Consiglio di Stato avrebbe invece a torto applicato al suo caso la regola riguardante i docenti, secondo cui il pensionamento avviene il 31 agosto dell'anno di compimento dei 65 anni;

che l'Autorità di nomina non ha inoltrato osservazioni al ricorso, ma ha trasmesso al Tribunale l'incarto completo, sul cui contenuto il ricorrente si è espresso per scritto;

che il Governo ha contestato la presa di posizione dell'insorgente, confermando la bontà della propria decisione; osserva che lo sgravio dall'insegnamento non ha comportato alcuna modifica della funzione e della nomina di docente a suo tempo attribuitagli; di conseguenza, il rapporto di impiego cessa per limiti di età, come per gli altri docenti, il 31 agosto dell'anno in cui avviene il compimento dei 65 anni;

che delle ulteriori comunicazioni scritte del ricorrente si dirà, per quanto necessario, in seguito;

Considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100);

che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); la documentazione prodotta dalle parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa;

che per l'art. 64 cpv. 1 LORD il rapporto di impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni;

che, soggiunge il cpv. 3 della norma, esso cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni: per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età (lett. a); per i docenti il 31 agosto (lett. b);

che dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato nominato in qualità di docente;

che malgrado gli sia stato concesso uno sgravio dall'insegnamento per svolgere l'attività di collaboratore di Uffici dipartimentali, in particolare di segretario di commissioni del Gran Consiglio, la sua funzione è rimasta formalmente quella di docente;

che, in effetti, tale ruolo all'interno delle Commissioni gli è stato assegnato di anno in anno dalla Divisione della formazione professionale, mediante attribuzione di corrispondenti ore-lezione annuali;
che tale impostazione è stata confermata in occasione dell'aggancio al nuovo modello retributivo, quando all'insorgente è stata assegnata la funzione di docente SP con titolo accademico (BA o MA) con effetto dal 1° settembre 2018 (cfr. decisione governativa del 26 settembre 2018, comunicata all'insorgente il 5 ottobre seguente);

che in quella circostanza il ricorrente, che beneficiava già di uno sgravio a tempo pieno dall'attività di docenza, non ha eccepito alcunché;

che, essendo l'insorgente alle dipendenze dello Stato come docente, seppur sgravato da oneri di insegnamento, è senza incorrere in violazione del diritto che il Governo lo ha posto al beneficio della pensione a partire dal 1° settembre 2025, così come previsto dall'art. 64 cpv. 3 lett. b LORD;

che, stando così le cose, il ricorso va respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr.1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

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