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Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali

161.110 · Legislazione Ticino

Vom 15. Apr. 2015

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ti/rl/161-110/it/regolamento-sulle-pubblicazioni-ufficiali-rpu

Abgerufen am 3. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Tessin
  3. Tessin Gesetzessammlung
Quelle

161.110

Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)

Regolamento

sulle pubblicazioni ufficiali

(RPU)

(del 15 aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU),

decreta:

Art. 1 Oggetto

Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.

Art. 2 a) contenuto (art. 4 LPU)

La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.

La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.

Art. 3 b) correzioni formali (art. 5 LPU)

Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.

Art. 4 Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)

1Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.

Footnotes

  1. [1] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.

Art. 5 Protezione dei dati (art. 12 LPU)

21La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.

In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.

Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.

Footnotes

  1. [2] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

Art. 6 Sicurezza dei dati

3Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

Footnotes

  1. [3] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

Art. 7 Abrogazione

Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015.

Pubblicato nel BU 2015, 140.