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Legge sulla fusione e separazione di Comuni

182.100 · Legislazione Ticino

Vom 6. März 1945

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ti/rl/182-100/it/legge-sulla-fusione-e-separazione-di-comuni

Abgerufen am 2. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Tessin
  3. Tessin Gesetzessammlung
Quelle

182.100

Legge sulla fusione e separazione di Comuni

Legge

sulla fusione e separazione di Comuni[1]1

(del 6 marzo 1945)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Footnotes

  1. [1] Titolo modificato dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 105.

Art. 1

...2

Footnotes

  1. [2] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Art. 2 Fusione, separazione e rettifica di confini

3La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati mediante:

  • a) …

  • b) la cessione di territorio non costituente frazione da un Comune ad altro Comune limitrofo;

  • c) la rettifica dei confini giurisdizionali;

  • d) …

  • e) …

  • f) …

§ …

Footnotes

  1. [3] Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Art. 3 a) istanza

4Le domande di cessione di territorio o di rettifica di confini formulate dalle assemblee comunali, dai Consigli comunali, dai Municipi o da cittadini interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

Footnotes

  1. [4] Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Art. 4 b) procedimento d’ufficio

Il Consiglio di Stato può iniziare il procedimento anche d’ufficio.

Art. 5 c) preavvisi comunali

Il Consiglio di Stato trasmette immediatamente la domanda e il suo rapporto motivato a tutti i Comuni o frazioni di Comuni interessati per mezzo dei rispettivi Municipi, affinché le rispettive assemblee si pronuncino in proposito, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.

Le assemblee non potranno aver luogo prima di un mese dalla comunicazione della domanda.

Il preavviso comunale deve essere motivato.

Art. 6

…5

Footnotes

  1. [5] Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Art. 14

…6

Footnotes

  1. [6] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

Art. 15

…7

Footnotes

  1. [7] Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Art. 17

…8

Footnotes

  1. [8] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

Art. 18

…9

Footnotes

  1. [9] Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Art. 19 Rettifica dei confini

Il Gran Consiglio può decretare la cessione o permuta di territorio, dietro equo compenso, allo scopo di rettificare in modo razionale la linea di confine fra due o più comuni, specie per adattarla alla configurazione del terreno.

Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.10

Footnotes

  1. [10] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

Art. 20 Decreto del Consiglio di Stato

111Le cessioni territoriali e le rettifiche di confine sono decise, anche nei rapporti patrimoniali, dal Consiglio di Stato, ossequiata la procedura prevista agli art. 3, 4 e 5 della presente legge, se il valore ufficiale di stima dei fondi ceduti o compensati non supera fr. 50’000.-- e la superficie di mq. 50’000.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.12

Footnotes

  1. [11] Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 202.
  2. [12] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

Art. 21

…13

Footnotes

  1. [13] Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.

Art. 24

…14

Pubblicata nel BU 1945, 85.

Footnotes

  1. [14] Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.