571.110
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm)
Regolamento
della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(RLCLArm)
(del 23 giugno 2009)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009;
decreta:
1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata[1]1
Art. 1 A. Autorità competenti
21Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.
Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.
Art. 2 2. Commissione d’esame
Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.
La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.
Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
Art. 3 3. Delega per l’esame porto d’armi
33Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.
Art. 4 1. Domanda
44La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati:
a) l’estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.
Art. 5 2. Esonero dall’esame
55Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.
Art. 6 3. Idoneità dei locali e dei mobili
Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.
Art. 7 C. Tasse
La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.
La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.
Art. 8 D. Norma abrogativa
Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.
Art. 9 E. Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.
Pubblicato nel BU 2009, 287.