770.310
Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale (RLFun)
Regolamento
concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale
(RLFun)[1]1
del 14 dicembre 1982 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 23 giugno 2006 (LIFT);
vista l’ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 21 dicembre 2006 (OIFT);
vista l’ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 25 novembre 2015 (OAsc);
visto il concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951;
visto il decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sulle funivie e sciovie esonerate dalla concessione federale del 23 giugno 1955;
vista la legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 9 aprile 2018 (LFun),[2]2
decreta:
Art. 1
31Il presente regolamento disciplina gli impianti di trasporto a fune o con altro sistema di trazione, adibiti al trasporto di persone e di merci, segnatamente funivie, sciovie, piccole sciovie (impianti a fune bassa), tappeti mobili (con utilizzo simile alle sciovie), funicolari, ascensori inclinati preesistenti al 2 giugno 2022 (non conformi all’OAsc o alla norma SN EN 81-22) e impianti inclinati stazionari o mobili installati in gallerie, pozzi o condotte.
Esso non si applica:
a) agli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;
b) agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci, purché non costituiscano un pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici;
c) agli impianti disciplinati dalla legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009;
d) agli impianti che esulano dal campo d’applicazione della LIFT e del concordato, tra i quali i montascale, gli impianti a cremagliera, le piste artificiali per slittini, le tirolesi e i flying fox.
Art. 2
41Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è incaricato dell’esecuzione del presente regolamento.
Il Dipartimento svolge i propri compiti tramite la Sezione della mobilità.
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di trasporto merci che costituiscono pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici è la Sezione forestale, che rilascia l’autorizzazione secondo la procedura prevista dal concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.
Art. 3
5Per la costruzione degli impianti di cui all’art. 1 è applicabile la procedura prevista dalla legge edilizia cantonale e dal relativo regolamento d’applicazione.
Art. 4
61La messa in esercizio degli impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, che deve essere tempestivamente chiesta alla Sezione della mobilità.
Ricevuta la domanda all’autorizzazione d’esercizio, la Sezione della mobilità svolge un collaudo tecnico, in base al quale rilascia l’autorizzazione d’esercizio con le relative condizioni.
Dopo la messa in esercizio, la Sezione della mobilità ordina la verifica tecnica periodica degli impianti.
Art. 5
7Ogni cambiamento di ubicazione di una piccola sciovia o di un tappeto mobile dev’essere notificato alla Sezione della mobilità, tramite lo specifico formulario elaborato dall’Organo di controllo del concordato IKSS/CITT.
Art. 6
81L’autorizzazione d’esercizio ha una durata di almeno cinque anni. Una durata inferiore può essere stabilita in considerazione di particolari limitazioni riscontrate sull’impianto oppure su richiesta del proprietario.
L’autorizzazione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni di legge per il rilascio.
Art. 7
9Il proprietario e l’esercente sono responsabili della costante e buona manutenzione dell’impianto. Deve inoltre essere garantita una regolare manutenzione come pure una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile che corrisponda almeno alle raccomandazioni emanate dall’Organo di controllo del concordato IKSS/CITT.
Art. 8
Per le disposizioni particolari e tecniche si richiamano gli articoli del predetto concordato intercantonale e del relativo regolamento.
Art. 9
101Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel concordato e relativo regolamento, comporteranno la sospensione o la revoca dell’autorizzazione d’esercizio.
L’autorizzazione d’esercizio può inoltre essere revocata in ogni momento in caso di interesse pubblico.11
Se il proprietario rinuncia all’esercizio o se l’autorizzazione d’esercizio è scaduta o revocata, l’impianto deve essere smantellato a cura e spese dell’ultimo proprietario.12
La rinuncia dev’essere comunicata all’autorità con un preavviso di tre mesi rispetto alla data di scadenza o di cessazione dell’esercizio.13
Art. 10
14I Municipi sono tenuti a vigilare l’osservanza del presente regolamento e a notificare tempestivamente alla Sezione della mobilità eventuali difetti o abusi.
Art. 11
151Le autorizzazioni di esercizio, le relative modifiche e i rinnovi, i collaudi e i successivi controlli periodici e straordinari sono assoggettati:
a) a una tassa di cancelleria compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.-- determinata in funzione dell’attività amministrativa resasi necessaria; e
b) a una tassa ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 10’000.-- stabilita in base all’allegato.
Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.
Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.
Art. 12
I proprietari degli impianti esistenti, se non già in possesso di regolare autorizzazione, devono conformarsi alle norme del presente regolamento, notificando entro sei mesi l’esistenza dell’impianto al Dipartimento.
Art. 13
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.16 È abrogato il regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale del 4 febbraio 1975.
Pubblicato nel BU 1982, 300.
Allegato17
Il genere degli impianti sottoposti, il principio dei controlli e quello del recupero delle spese sono sanciti dagli articoli 2, 6 e 13 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 e dal presente regolamento.