Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

836.110 · Legislazione Ticino

Vom 25. Juni 2008

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ti/rl/836-110/it/regolamento-della-legge-cantonale-di-applicazione-della-legge-federale-sulla-protezione-contro-le-sostanze-e-i-preparati-pericolosi-rlalpchim

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Tessin
  3. Tessin Gesetzessammlung
Quelle

836.110

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RLaLPChim)

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

(RLaLPChim)

del 25 giugno 2008 (stato 17 marzo 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste

-la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 15 dicembre 2000 (LPChim), nonché le relative ordinanze e direttive d’applicazione;

-la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21 gennaio 2008 (LALPChim),

decreta:

Art. 1 Competenze del Dipartimento del territorio

Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti in materia di protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi affidati a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati. In particolare, esso provvede al coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della LALPChim con quelle in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e dei lavoratori.

Art. 1a Competenze della Divisione dell’ambiente

1La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 9 cpv. 2 LALPChim.

Footnotes

  1. [1] Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.

Art. 2 Competenze della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):

  • a) nell’ambito dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;

  • b) è responsabile dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed emana le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente;

  • c) è il servizio che esegue i controlli a campione presso i punti vendita ai sensi dell’art. 22 dell’ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti del 25 maggio 2022.2

Footnotes

  1. [2] Lett. reintrodotta dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91; precedente modifica: BU 2009, 558.

Art. 3 Competenze della Sezione dell’agricoltura

3La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è competente per l’applicazione dell’art. 20 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005.

Footnotes

  1. [3] Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91.

Art. 4 Tasse

4L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.

Footnotes

  1. [4] Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.

Art. 5 Norma abrogativa

Il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore5 unitamente al suo allegato contemporaneamente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21 gennaio 2008 (LaLPChim).

Pubblicato nel BU 2008, 335.

Allegato6

Footnotes

  1. [5] Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 335.
  2. [6] Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.