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Decreto esecutivo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

853.510 · Legislazione Ticino

Vom 14. Jan. 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ti/rl/853-510/it/decreto-esecutivo-concernente-l-elenco-degli-istituti-autorizzati-a-esercitare-a-carico-dell-assicurazione-obbligatoria-contro-le-malattie

Abgerufen am 4. Sept. 2026

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  3. Tessin Gesetzessammlung
Quelle

853.510

Decreto esecutivo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Decreto esecutivo

concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

del 14 gennaio 2026 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 66 capoverso 3 LCAMal;

visto il decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015, in particolare l’articolo 6;

vista la richiesta della Clinica Varini di Orselina di rinunciare al mandato concernente il gruppo di prestazioni Cure palliative (PAL) a contare dal 1° gennaio 2026 e di sostituirlo con 10 posti letto aggiuntivi nel settore delle Strutture acute di minore intensità,

decreta:

Art. 1

È revocato il mandato concernente il gruppo di prestazioni Cure palliative (PAL) attribuito alla Clinica Varini di Orselina ai sensi dell’articolo 1 cifra 1 del decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015.

Art. 2

Sono attribuiti alla Clinica Varini di Orselina 10 posti letto aggiuntivi nel settore delle Strutture acute di minore intensità ai sensi dell’articolo 2 cifra 4 del decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 15 dicembre 2015.

L’attribuzione aggiuntiva di cui al capoverso 1 è valida fino al 31 dicembre 2026.

Art. 3

Il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

Art. 4

Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi (art. 53 LAMal).

Pubblicato nel BU 2026, 4.