35.2025.25
35.2025.25
Rubrum
Raccomandata
Incarto n.
cr
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 marzo 2025 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
Fatti
1.1. In data 16 giugno 2017 RI 1, nato nel 1972, di professione autista di mezzi pesanti/escavatorista presso la ditta __________ - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - durante una partita di tiro alla fune è caduto, battendo il ginocchio sinistro, riportando una distorsione.
In data 25 aprile 2018 egli è stato sottoposto ad intervento di artroscopia ginocchio sinistro, sutura meniscale laterale ginocchio sinistro per lesione radiale del segmento medio. Osteotomia prossimale tibiale di valgizzazione del ginocchio sinistro, ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Con comunicazione del 26 agosto 2019 l’istituto assicuratore, basandosi sulla valutazione del 13 agosto 2019 del proprio medico fiduciario (doc. 161), ha sospeso a partire dal 1° ottobre 2019 le prestazioni di corta durata (doc. 165).
1.2. In data 5 settembre 2019 l’assicurato ha riportato un nuovo trauma distorsivo con re-rottura del legamento crociato anteriore e lesione del collaterale mediale, necessitanti un nuovo intervento chirurgico (trapianto con Allograft) in data 15 giugno 2020 e 17 giugno 2020, eseguiti alla Clinica __________ (cfr. doc. 225).
Con scritto del 1° aprile 2021 l’assicuratore infortuni ha sospeso le prestazioni di corta durata a partire dal 30 maggio 2021 (doc. 309).
Con decisione del 26 maggio 2021 - cresciuta in giudicato dopo il ritiro in data 23 novembre 2021 (cfr. doc. 348) dell’opposizione cautelativa del 14 giugno 2021 (cfr. doc. 327) - l’istituto assicuratore, tenuto conto dell’esigibilità lavorativa risultante dalla valutazione EFL del 4 marzo 2021, ha rifiutato la concessione di una rendita di invalidità (assenza di discapito economico), assegnando un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 10% (cfr. doc. 326).
1.3. Nel mese di marzo 2022, mentre era al beneficio di una riformazione breve dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022 quale custode e manutentore di immobili da parte dell’Ufficio AI (cfr. doc. 352), l’assicurato ha subito un nuovo peggioramento dei disturbi al ginocchio (i quali hanno portato all’interruzione dal 4 agosto 2022 del provvedimento professionale in corso, cfr. doc. 353).
Egli è stato nuovamente operato in data 28 settembre 2022 (osteotomia correttiva di femore e artroscopia ginocchio sinistro, cfr. doc. 392) e 19 febbraio 2024 (interventi di asportazione del materiale di sintesi del ginocchio sinistro sia a livello femorale che tibiale e artroscopia del ginocchio sinistro, cfr. doc. 498).
Eseguiti gli accertamenti medici del caso (in particolare una visita presso il proprio medico fiduciario, cfr. doc. 516), con comunicazione del 17 luglio 2024 l’istituto assicuratore ha posto termine alle prestazioni di corta durata a partire dal 30 settembre 2024 (cfr. doc. 528).
Con decisione del 6 dicembre 2024 l’istituto assicuratore ha nuovamente rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità (discapito economico del 2%), accordando un’IMI complementare del 5% da aggiungere a quella del 10% già riconosciuta nella decisione del 26 maggio 2021 (doc. 553).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1, fondata sulle obiezioni di ordine medico esposte dal dr. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e specialista in medicina del lavoro di __________, in data 11 marzo 2025 l’CO 1, rifacendosi all’apprezzamento medico eseguito dal proprio medico di fiducia, dr. __________, ha confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. 563).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10 aprile 2025 l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento di un’incapacità lavorativa del 20% nello svolgimento di attività adatte e di un’IMI “non inferiore al 20%” (cfr. doc. I).
Sostanzialmente il rappresentante dell’insorgente ha rilevato che, secondo quanto indicato dal dr. __________, l’assicurato non può svolgere attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, in misura superiore all’80%.
Inoltre, analogamente a quanto rilevato dal dr. __________ e dal dr. __________, l’entità dell’IMI da riconoscere all’assicurato non può essere inferiore al 20%, alla luce del quadro menomativo più ampio e complesso presentato dall’assicurato rispetto a quanto valutato dal dr. __________ (doc. I).
1.5. In data 15 aprile 2025 l’istituto assicuratore, constatato come dalla documentazione medica trasmessa dall’insorgente sia emerso che quest’ultimo è stato sottoposto a nuovi accertamenti radiologici (radiografia comparativa delle ginocchia sotto carico), ne ha chiesto la produzione (doc. III).
In data 22 aprile 2025 l’insorgente ha trasmesso al TCA le radiografie (in originale) unitamente al referto radiografico del 25 marzo 2025 (doc. V + 1-2).
1.6. Con la risposta di causa del 27 maggio 2025, cui è stata allegata la presa di posizione del dr. __________ (cfr. doc. X/1), l’assicuratore infortuni ha confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. X).
1.7. Con osservazioni dell’11 giugno 2025 l’insorgente ha ribadito quanto già sostenuto in sede ricorsuale, fondandosi sulle considerazioni espresse dai medici dr. __________ e dr. __________ (cfr. doc. XII + 1-2).
1.8. Sottoposta nuovamente la documentazione medica prodotta dall’insorgente al vaglio del proprio servizio medico (cfr. doc. XVI/1), con osservazioni del 30 giugno 2025 l’istituto assicuratore ha integralmente confermato le proprie conclusioni, sottolineando come, secondo costante giurisprudenza federale, un assicurato che ha riportato un danno ad un arto inferiore viene di regola considerato pienamente abile al lavoro in un’attività adeguata (doc. XVI).
1.9. In data 11 luglio 2025 il rappresentante dell’insorgente ha ancora una volta riproposto le medesime obiezioni già illustrate in precedenza, fondandosi su di una ripetizione del proprio punto di vista da parte del dr. __________ (doc. XVIII + 1).
1.10. Con osservazioni del 24 luglio 2025 l’CO 1 ha nuovamente confermato le proprie conclusioni, rifacendosi alle considerazioni espresse nell’apprezzamento medico del 23 luglio 2025 del dr. __________ (cfr. doc. XX + 1).
1.11. In data 6 agosto 2025 l’insorgente ha ancora una volta ribadito il proprio punto di vista e le richieste ricorsuali (cfr. doc. XXII).
Le considerazioni dell’interessato sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XXIII), per conoscenza.
1.12. In corso di causa, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’insorgente di precisare quale sia stato l’esito del provvedimento professionale accordato all’assicurato dall’Ufficio AI, il quale lo ha posto al beneficio di un percorso di attivazione nel mercato del lavoro (orientamento professionale) dal 3 ottobre 2024 al 3 gennaio 2025, poi rinnovato per il periodo dal 4 gennaio 2025 al 4 aprile 2025 (doc. XXIV).
Il rappresentante dell’insorgente ha risposto con scritto del 3 ottobre 2025, indicando che dopo un periodo di stage presso la __________, non andato a buon fine, l’assicurato beneficia attualmente di indennità giornaliere per il periodo dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025 durante la ricerca di un impiego (doc. XXV + 1).
Tale scritto dell’insorgente è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (doc. XXVI).
1.13. Con scritto del 3 ottobre 2025 il rappresentante dell’insorgente ha informato il TCA a proposito di un nuovo intervento al quale è stato sottoposto in data 8 ottobre 2025 l’assicurato al tunnel carpale, trasmettendo la relativa documentazione medica (cfr. doc. XXVII + 1-3).
1.14. Chiamato ad esprimersi in merito, l’istituto assicuratore, con osservazioni del 15 ottobre 2025, ha indicato che la documentazione prodotta dall’interessato non ha alcuna rilevanza ai fini della presente procedura, dato che l’intervento dell’8 ottobre 2025 concerne l’arto superiore destro, mentre l’infortunio ha interessato il ginocchio sinistro (doc. XXIX).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XXX), per conoscenza.
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2
In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento infortunistico del 16 giugno 2017, oppure no. Parimenti contestata l’assegnazione di un’IMI complementare del 5%, che aggiunta all’IMI del 10% già accordata in precedenza dà luogo ad un’IMI complessiva del 15%.
2.3
Diritto a una rendita d’invalidità?
2.3.1
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nel caso di specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicuratore infortuni ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, fondandosi sulla valutazione del proprio medico fiduciario, dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
In effetti quest’ultimo, con apprezzamento medico del 10 luglio 2024, poste le diagnosi di “distorsione ginocchio sinistro del 16.06.2017 con lesione legamento crociato anteriore, lesione parziale legamenti collaterali mediali, degenerazione-lesione menisco mediale in stato precedente meniscectomia con/su: stato dopo intervento chirurgico di artroscopia ginocchio sinistro, sutura meniscale laterale per Iesione radiale del segmento medio, osteotomia prossimale tibiale di valgizzazione, ricostruzione artroscopica legamento crociato anteriore del 25.04.2018. Trauma distorsivo del ginocchio sinistro con re-rottura legamento crociato anteriore, lesione collaterale mediale del settembre 2019. Stato dopo intervento chirurgico di asportazione materiale di osteosintesi, lesione artroscopica del legamento crociato anteriore con tendine quadricipitale autologo, ricostruzione del legamento collaterale mediale con Allograft (tendine peroneo longus), meniscectomia parziale laterale del ginocchio sinistro del 15.06.2020. Stato dopo intervento chirurgico di artroscopia del ginocchio sinistro per valutazione dell'innesto quadricipitale del crociato anteriore, evacuazione di ematoma, revisione della fissazione femorale del crociato anteriore a cielo aperto con vite spongiosa con rondella del 17.06.2020. Stato dopo intervento chirurgico di osteotomia correttiva varizzante femorale e distale sinistra ed artroscopia del ginocchio sinistro del 28.09.2022. Stato dopo intervento chirurgico di asportazione del materiale di sintesi del ginocchio sinistro sia a Iivello femorale (placca a stabilità angolare femorale distale) che tibiale e fissazione tibiale LCA, artroscopia ginocchio sinistro del 19.02.2024 su diagnosi di sindrome della bandelletta ileotibiale su conflitto con materiale di osteosintesi del femore distale. Condropatia di grado I-II del condilo femorale mediale e del condilo femorale laterale al ginocchio sinistro”, si è così espresso:
" (…)
Dichiarazioni soggettive dell'assicurato
Riferisce un miglioramento nella mobilità del ginocchio sinistro dopo ultimo intervento chirurgico del febbraio 2024, persistono dolori al ginocchio nella regione anteriore e laterale e mediale sia a riposo
che aumentano di intensità sotto carico.
Reperti oggettivi
Deficit articolare del ginocchio sinistro nel movimento attivo di flessione rispetto al controlaterale con associato deficit di forza.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
L’assicurato continuerà con esercizi in autonomia per la tonificazione delle masse muscolari dell'arto inferiore sinistro.
Aspetti medico-assicurativi
L’assicurato al tempo del trauma del 16.06.2017 di professione autista mezzi pesanti, escavatorista al 100% presso l'azienda __________, attività non più esigibile in futuro.
In data odierna la situazione clinica risulta stabilizzata per quanto attiene al ginocchio sinistro con Iimitazioni funzionali in peggioramento rispetto a quelle valutate nell’apprezzamento medico CO 1 del 29.03.2021: l'assicurato risulta abile senza necessità di pause aggiuntive in attività che rispecchiano le limitazioni sottoindicate. L’assicurato è portatore di un danno permanente al suo ginocchio sinistro che verrà quantificato attraverso apprezzamento medico separato.
Esigibilità dettata in presenza dell'assicurato.
Esigibilità del lavoro
Livelli di carico: carico massimo da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10 kg) saltuariamente, molto lieve (5 kg) frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione, di rado
lavori medi, mai più lavoro pesante e lavoro manuale rozzo e molto pesante. Mai più può salire su scale a pioli. Possibile uso delle due mani e stare in equilibrio.” (Doc. 516)
In sede di opposizione, l’assicurato ha fatto valere di essere abile al lavoro in attività adatte unicamente nella misura dell’80%, così come ritenuto dal dr. __________, medico chirurgo, spec. in medicina legale e delle assicurazioni. Quest’ultimo, con referto del 17 gennaio 2025, ha sostanzialmente addotto la natura post-infortunistica dei disturbi accusati dall’interessato a livello del rachide cervico-lombare (cfr. doc. 555).
Chiamato ad esprimersi al riguardo, precisando se l’assicurato vada effettivamente considerato abile all’80% nello svolgimento di attività adeguate, così come ritenuto dal dr. __________, specificando se sussistono limitazioni nel mantenimento delle posizioni (seduta, in piedi, deambulazione), con apprezzamento medico dell’8 marzo 2025 il dr. __________ ha ribadito la propria valutazione, con la seguente motivazione:
" (…) Non è possibile condividere le valutazioni del dr. __________ quando lo stesso riferì “sulla scorta di tali premesse si deve pertanto concludere che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile dal signor RI 1 in attività consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più favorevole delle ipotesi in misura non superiore all'80% (…), equivalente perciò, sotto il profilo strettamente medico, ad un’incapacità lavorativa pari almeno al 20%”, in quanto il dr. __________ adduce l’impossibilità di eseguire un lavoro assolutamente sedentario e leggero in maniera completa sull’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore a problematiche mediche necessitanti di pause compensatorie stimabili in circa 10-15 minuti ogni 60 minuti di attività sia per esiti morbosi non traumatici e che non post-traumatici: tali deduzioni inoltre appaiono in controtendenza a quanto riscontrato durante la visita medico-assicurativa del 15.07.2024 dove il signor RI 1 si trovò a suo agio per 60 minuti consecutivi circa seduto, sottoponendosi successivamente ad una valutazione ortopedica con numerosi test funzionali al ginocchio sinistro, alzandosi e uscendo dallo studio senza lamentare alcun disturbo disabilitante, deambulando con la medesima zoppia di risparmio a sinistra con la quale era entrato. Inoltre, in base alla dottrina medica attualmente in auge, una sintomatologia invalidante ad un ginocchio sinistro tale da determinare una zoppia di risparmio senza necessità di ausili, per quanto dolorosa, in assenza di un versamento acuto, di una sinovite reattiva e/o in assenza di una notevole ipomiotrofia con una flessione attiva del ginocchio che raggiunge a 105º ed in assenza di chiari segni infiammatori, difficilmente sarebbe limitativa nei confronti dell’attuazione di un lavoro leggero e sedentario in misura completa così come valutato
anche nel rapporto EFL del 04.03.2021 della clinica __________. Il Dott. __________ non chiarisce in alcuna forma le motivazioni scientifiche che lo indurrebbero a certificare la necessità di pause compensatorie stimabili in circa 10-15 minuti ogni 60 minuti di attività in un lavoro sedentario in misura completa, ove con le normali pause previste canonicamente, non si palesa quali dovrebbero essere gli stress biomeccanici patiti dal ginocchio sinistro in una posizione lavorativa prevalentemente seduta, cosa che invece potrebbe essere intuibile tenendo in considerazione i riferiti disturbi rachidei che come spiegato precedentemente non possono essere ritenuti di pertinenza post infortunistica.
Per quanto riguarda la possibilità di una permanenza di lunga durata in posizione seduta si rimarca che in base alle risultanze della visita medico assicurativa del 10.07.2024 questa poteva avvenire molto spesso, per quanto riguarda la posizione di lunga durata in piedi questa poteva avvenire di rado, mentre per quanto riguardava la deambulazione, questa poteva avvenire molto spesso per tragitti brevi, solo talvolta per tragitti medi e di rado per lunghi tragitti: tali deduzioni oltre che emerse dalla semeiotica clinica riscontrata, scaturivano anche dalle affermazioni offerte dall’assicurato durante la visita medica del 10.07.2024 dove lo stesso riferì di riuscire a camminare su superfici piane per 15 minuti in maniera continuativa salvo poi doversi fermare o causa del dolore al ginocchio sinistro; contestualmente l’assicurato riportò di riuscire a guidare l'autovettura (anche se solo per brevi tratti cittadini). Non è possibile condividere in misura compiuta le limitazioni funzionali redatte dal dott. __________ quando lo stesso riferendosi al mantenimento di posizioni statiche sedute, definisce le stesse Iimitate in quanto ciò andrebbe in controtendenza all'oggettività scaturita durante la visita medico assicurativa CO 1 del 10.07.2024 ove l'assicurato rimase seduto per circa 60 minuti in maniera continuativa senza lamentare alcun disturbo neppure alla schiena e neppure dopo la visita medica (dove furono eseguiti numerosi test funzionali), l'assicurato lamentò alcuna
dolorabilità di sorta e neppure richiese alcun aiuto, supporto o farmaco ma uscì dall'ambulatorio deambulando con la medesima minima zoppia di risparmio a sinistra con cui era entrato. Si ricorda ad ogni modo che l'andatura sulle punte dei piedi risultò possibile mentre sui talloni dolorosa.
(…)
Per quanto attiene le limitazioni funzionali, si conferma I’esigibilità lavorativa dettata all'interno dell'apprezzamento medico del 15.07.2024 relativa alla visita medico assicurativa del 10.07.2024
tenendo a mente che non è possibile condividere le valutazioni offerte dal dott. med. __________ poiché tali analisi scaturiscono da un esame clinico secondario una condizione algico disfunzionale globale includente i disturbi rachidei; ad ogni modo, considerando i soli postumi infortunistici al ginocchio sinistro, si conviene che una posizione di lunga durata eretta risulterebbe molto limitata e che
una deambulazione per lunghi tragitti su terreni accidentati e lavori in altezza risulterebbero controindicate.
Per quanto riguarda invece salire e scendere le scale, ciò potrebbe avvenire di rado e non si conviene con il concetto del Dott. __________ che sia controindicato.
In virtù di tali precisazioni, a completamento della esigibilità lavorativa dettata all'interno del rapporto medico del 15.07.2024 relativa alla visita medico-assicurativa del 10.07.2024, si detta una nuova esigibilità lavorativa che integra le limitazioni funzionali precedentemente identificate: il Sig. RI 1 risulta abile al 100% senza necessità di pause aggiuntive in un'attività rispettosa delle limitazioni
sottostanti.
L’esigibilità lavorativa che segue tiene conto delle sole problematiche di natura post infortunistica, nel caso specifico delle problematiche algico disfunzionali al ginocchio sinistro.
Livelli di carico: carico massimo da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10 kg) saltuariamente, molto lieve (5 kg) frequentemente; sollevamento da terra e trasporto a piedi 5 kg non ripetitivo, sollevamento all'altezza dei fianchi massimo 15 kg non ripetitivo. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione, di rado lavori medi, mai più lavoro pesante e lavoro manuale rozzo e molto pesante. Posizione accovacciata o inginocchiata non più possibile, molto spesso può avere una posizione seduta con la flessione delle ginocchia, molto spesso può assumere una posizione di lunga durata seduto, di rado una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione di lunga durata a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, di rado può camminare per lunghi tratti, di rado può camminare su terreno accidentato e salire le scale. Mai più può salire su scale a pioli. Possibile uso delle due mani e stare in equilibrio.
Considerate tutte le motivazioni prima addotte, si certifica che il rapporto medico del dott. __________ del 17.01.2025 non apporta informazioni di valore aggiunto atte a modificare le risultanze dell'apprezzamento medico del 15.07.2024 relativo alla visita medico-assicurativa CO 1 del 10.07.2024.” (Doc. A3)
In sede ricorsuale, l’insorgente ha nuovamente contestato l’apprezzamento del dr. __________, poggiando le proprie pretese sul referto del 31 marzo 2025 con il quale il dr. __________ ha sostanzialmente ribadito che le problematiche accusate dall’assicurato a livello del rachide siano di natura post-infortunistica. Egli ha, infatti, rilevato che:
" (…) In buona sostanza, contrariamente a quanto affermato dal Dr. med. __________, nel caso in esame l'esigibilità lavorativa deve tenere conto non solo delle pur rilevanti problematiche algico-disfunzionali a carico del ginocchio sinistro, ma anche di quelle a carico della colonna vertebrale in termini di esacerbazione sintomatologica del quadro di spondilodiscopatia Iombare per effetto del malfunzionamento della catena cinetica.
Da tutto ciò deriva pertanto una capacità funzionale residuale del Soggetto così schematizzabile:
Sollevamento e/o trasporto di carichi:
- molto leggeri (fino a Kg 5): ridotta;
- leggeri (fino a Kg 10): molto limitata-occasionale;
- pesi maggiori (comunque non oltre i Kg 15): controindicata.
Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
- di precisione: normale;
- molto leggeri: normale;
- leggeri: limitata;
- medi: molto limitata;
- pesanti: controindicata.
Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
- eretta e piegata in avanti: molto ridotta;
- inginocchiata: controindicata;
- con ginocchia in flessione: controindicata.
Mantenere posizioni statiche:
- seduta: limitata;
- eretta: molto limitata - necessità di frequenti pause compensatorie.
Spostarsi-camminare:
- per tragitti brevi (fino a 50 metri): limitata;
- per tragitti medi (fino a 200 metri): molto limitata;
- per tragitti lunghi: controindicata;
- su terreni accidentati: controindicata;
- salire-scendere scale: controindicata;
- Lavori in altezza: controindicata.
Alla luce di quanto sopra esposto si può pertanto motivatamente ritenere che, sotto il profilo strettamente sanitario, in armonia con quanto già rilevato in corso della visita medica CO 1 del 10-07-2024, RI 1 presenti nell’attualità un'incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) nell'esercizio dell'attività abitualmente svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute (“autista di mezzi pesanti-escavatorista") e/o di altre consimili attività implicanti analogo impegno ergo-biologico.
Una riduzione del suddetto grado di incapacità lavorativa potrebbe ottenersi solo adibendo l'Assicurato ad attività lavorative sedentarie o a basso impegno energetico, che rispettino i principi ergonomici, consentano periodici cambi posturali secondo le contingenti esigenze del Soggetto e permettano adeguate pause compensatorie, stimabili in circa 10-15-minuti ogni 60 minuti di attività, anche in relazione alle difficoltà di mantenere posture prolungate nel tempo e alla facile esauribilità deambulatoria.
Pur nel rispetto delle suddette limitazioni, peraltro, le attività in parola
richiederebbero comunque una continuità di rendimento che, stante
l'impossibilità di mantenere "normali" ritmi e carichi di lavoro per la
necessità di adottare frequenti pause compensatorie, non potrebbe in alcun modo essere assicurata dal Soggetto in presenza delle minorazioni post- traumatiche da cui è affetto.
Per mero scrupolo difensivo e pur senza acquiescenza alle contestate prospettazioni del Dr. med. __________, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si volesse tener conto delle problematiche rachidee nella valutazione dell'esigibilità lavorativa, va osservato che, dovendosi necessariamente escludere dal potenziale campo occupazionale le mansioni ad elevata specializzazione, i compiti lavorativi adeguati allo stato di salute dell'Assicurato e compatibili con il suo modesto patrimonio tecnico-culturale sarebbero esclusivamente rappresentati da attività a bassa qualificazione del
tipo “commesso”, “fattorino”; “benzinaio”; “portinaio" etc., cioè occupazioni che, quantunque “semplici" e “leggere", non escludono l'impegno staticodinamico degli arti inferiori e pertanto richiedono comunque l'adozione di frequenti pause compensatorie.
Sulla scorta di tali premesse, si deve pertanto concludere che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1 in attività consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più favorevole delle ipotesi, in misura non superiore all'80% (ottanta per cento), equivalente perciò, sotto il profilo strettamente medico ad una incapacità lavorativa pari almeno al 20% (venti per cento).” (Doc. A4)
A supporto delle obiezioni ricorsuali, l’insorgente ha pure prodotto il referto del 27 marzo 2025 del dr. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, del seguente tenore:
" (…) Il quadro sopra descritto appare caratterizzato da:
- Lombalgia cronica con riacutizzazioni sciatalgiche a sx ove insiste un deficit muscolare più marcato rispetto a dx.
- Artrosi degenerativa del ginocchio sx che, visti i tempi di comparsa, deve ritenersi causa determinante del quadro lombalgico considerando ginocchio colonna come facente parte di un'unica catena cinetica funzionale
La catena cinetica è in pratica l'intero corpo, dall'estremità superiore del collo fino alle dita dei piedi: una grande catena interconnessa di muscoli, legamenti, tendini, ossa e così via. Cinetica significa movimento, quindi stiamo parlando di una catena di movimento. La catena cinetica inferiore include la sinergia tra dita dei piedi, piedi, caviglie, ginocchia, fianchi, bacino e colonna vertebrale. I segmenti corporei nella catena cinetica sono interdipendenti, ciò significa che il
movimento o la posizione di un segmento influenzerà il movimento o la posizione di un altro segmento. Ad esempio, una cattiva postura del ginocchio può influenzare la posizione del bacino e a caduta della colonna vertebrale. Una catena ben funzionante è molto importante per la salute generale del corpo umano. Questo concetto si riferisce a un sistema di segmenti corporei collegati da articolazioni che lavorano insieme per produrre movimento in modo armonico. Viceversa se un segmento risulta alterato la catena cinetica lavorerà
in modo disarmonico stressando in vario modo le altre componenti.
Evidentemente le strutture più solide e meno mobili soffriranno meno a differenza delle più mobili come la colonna vertebrale e le strutture muscolari ad essa afferenti.
Nel caso di specie, il disturbo posturale legato all'artropatia del ginocchio sinistro ha condizionato dapprima un quadro lombalgico sostenuto dalla contrattura muscolare e più tardi, con la comparsa di lesioni artrosiche vertebrali, un quadro misto osseo-muscolare.” (Doc. A6)
Con apprezzamento medico del 26 maggio 2025 allegato alla risposta di causa, il dr. __________ ha ribadito la correttezza della propria valutazione (piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate), fornendo in particolare la seguente motivazione:
" (…) Non si è mai disconosciuto l'oggettività che l'assicurato sia affetto da una zoppia a sinistra ma si ribadisce il concetto che non esiste una connessione probabile secondo il principio della verosimiglianza preponderante tra i disturbi alla colonna vertebrale del signor RI 1 e l'infortunio del 16.06.2017 per le motivazioni già riportate all'interno
dell'apprezzamento medico del 08.03.2025. A supplemento di quanto già certificato precedentemente si ricorda che in base alla dottrina medica in auge, solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide; un'andatura zoppicante non porta a un sovraccarico della colonna vertebrale finché non sono presenti deformazioni gravi; deformazioni gravi sono alterazioni con una differenza nella lunghezza delle gambe > 5 cm o una situazione di artrodesi dell'anca, o una debolezza muscolare come osservabile ad esempio dopo una poliomielite.
Inoltre, queste alterazioni devono essere presenti per molto tempo prima che diventino sintomatiche. Nel caso del signor RI 1, sebbene il grado di gonartrosi sinistra sia ben conclamato, la deformazione/alterazione al ginocchio da cui scaturisce la zoppia è moderata e le problematiche rachidee menzionate non mostrano alterazioni della colonna vertebrale superiori a quelle normalmente legate all'età in un contesto di spondiloartrosi.
Non è possibile convenire con le opinioni del dott. med. __________ quando lo stesso riferendosi alla valutazione dell'esigibilità lavorativa riporta che la stessa “deve tenere conto non solo delle pur rilevanti problematiche algicodisfunzionali a carico del ginocchio sinistro ma anche di quella a carico della colonna vertebrale in termini di esacerbazione sintomatologica del quadro di spondilodiscopatia lombare per effetto del mal funzionamento della catena
cinetica”: non è possibile condividere i contenuti dell'esigibilità lavorativa riportata poiché corrispondente ad una condizione algico disfunzionale globale secondaria ad una summa di problematiche riconducibili ad un quadro clinico post-infortunistico ed a patologie non post-traumatiche (ed in ogni caso non connesse secondo il principio della probabilità preponderante al trauma del 16.06.2017).
Non è possibile condividere la valutazione del dott. med. __________ secondo cui seppur non volendo tener conto delle problematiche rachidee nella valutazione della esigibilità lavorativa, gli impieghi adeguati allo stato di salute dell'assicurato e compatibili con il suo modesto patrimonio tecnico culturale sarebbero esclusivamente rappresentati da attività a bassa qualificazione tipo “commesso, fattorino, benzinaio, portinaio” cioè occupazioni che quantunque
semplici e leggere non escluderebbero l'impegno statico e dinamico degli arti inferiori e pertanto richiederebbero comunque l'adozione di frequenti pause compensatorie: come ribadito all'interno dell'apprezzamento medico del 08.03.2025, durante la visita medico-assicurativa del 15.07.2024, il Sig. RI 1 si trovò a suo agio per 60 minuti consecutivi circa seduto, sottoponendosi successivamente ad una nuova valutazione ortopedica con numerosi test funzionali al ginocchio sinistro alzandosi e uscendo dallo studio senza lamentare alcun disturbo disabilitante, deambulando con la medesima zoppia di risparmio a sinistra con la quale era entrato; nel rapporto inerente la valutazione delle capacità funzionali (EFL) del 04.03.2021 della Clinica __________, nonostante fosse presente un quadro valetudinario più impegnativo rispetto a quello attuale l'assicurato, fu valutato abile in misura completa in un lavoro leggero e sedentario; nel caso specifico non si ravvedono condizioni di disabilità congiunturali aggiuntive tali da dover predisporre una riduzione del rendimento o della durata della capacità lavorativa del 20% in un'attività adeguata: è giusto ricordare che la mobilità dell'assicurato avviene seppure con zoppia; lo stesso, durante la raccolta anamnestica della visita medico-assicurativa del 10.07.2024, riferì di riuscire a camminare fino a 15 minuti in maniera continuativa su superfici piane, il reclutamento dell'arto inferiore sinistro (seppure con dolori) avveniva ed era comunque attivo, ragion per cui, anche in base all'esperienza maturata in casi clinici analoghi, una capacità Iavorativa in un'attività leggera e non ripetitiva, senza la necessità di inginocchiarsi e senza sollevare pesi, indossando al bisogno una ginocchiera e scarpe comode risulterebbe esigibile in misura completa. Anche in un lavoro sedentario e leggero i pochi gesti continuativi potrebbero determinare segni di fatica all'arto inferiore sinistro ma con rischi di sovraccarico funzionale assolutamente residuali; l'assicurato risulta quindi impiegabile in un'attività professionale Ieggera e non ripetitiva, che richieda poco impegno e poco sforzo.
Si ribadisce ancora una volta che i rischi connessi con le problematiche collegate ad una posizione seduta statica, quindi disturbi rachidei, non possono essere tenuti in considerazione.
Tenuto conto di tali oggettività non è possibile condividere le valutazioni del dott. med. __________ quando lo stesso all'interno del suo rapporto medico del 31.03.2025 riporta che le uniche possibilità offerte dal mercato del lavoro per il signor RI 1 siano quelle di commesso, fattorino, benzinaio e portinaio: sono presenti nel mercato del lavoro elvetico possibilità di impiego che non prevedono un impegno statico dinamico degli arti inferiori importante, ragion per cui le canoniche pause compensatorie appaiono adeguate.
Infine, relativamente i contenuti del rapporto medico del dott. med. __________ del 27.03.2025 si condivide I'effettiva valenza scientifica della teoria della catena cinetica muscolare superiore ed inferiore, ascendente e discendente, ma contestualmente non risulta possibile convenire con l'assunto secondo cui esisterebbe un peggioramento
direzionale e/o transitorio di patologie non post infortunistiche al bacino ed al rachide lombare del Sig. RI 1, attraverso gli squilibri delle catene muscolari secondari una zoppia. Nello specifico il dott. med. __________ certifica “Nel caso di specie, il disturbo posturale legato all'artropatia del ginocchio sinistro ha condizionato dapprima un quadro lombalgico sostenuto dalla contrattura muscolare e più tardi, con la comparsa di lesioni artrosiche vertebrali, un quadro misto osseo-muscolare”: tali concetti appaiono non condivisibili nei presupposti in quanto l'eziologia delle patologie degenerative rachidee lombari e delle spondiloartrosi in genere e l'evoluzione delle sintomatologie che ne deriva, è ancora oggetto di studio e non riconosce come primarie le eziopatogenesi assimilabili a quelle avanzate dal dott. med. __________. Sebbene le recenti scoperte scientifiche nell' ambito della posturologia clinica abbiano assunto maggiore valenza nel contesto clinico fisiatrico, ortopedico, neurologico e neurochirurgico utilizzando tecniche terapeutiche di riprogrammazione posturale globale (RPG) supportate dai feedback delle pedane stabilometriche secondo le teorie redatte dal dott. med. __________, le asimmetrie prodotte sulle scale delle catene
cinetiche appaiono come concause possibili solo secondarie nel merito dell'aggravamento e progressione di patologie degenerative distanti la regione primaria infortunata, dove le noxe lesionali in condizioni come la spondiIoartrosi (come nel caso del Sig. RI 1), le ernie e le protrusioni discali, trovano prevalentemente un beneficio dei sintomi tramite tecniche di stretching di allungamento che coinvolgono contemporaneamente più gruppi muscolari come il metodo Mézières, condizioni che in ogni caso non evitano un contestuale aggravamento della patologia degenerativa di base. Come descritto precedentemente si necessita di condizioni completamente differenti affinché si possa certificare una eziologia infortunistica o un peggioramento direzionale e/o transitorio di patologie degenerative interessanti il rachide. Ed a riprova di tale assunto nel caso specifico del Sig. RI 1 vi è anche una finestra temporale molto estesa tra la data del trauma del giugno 2017 al ginocchio sinistro e l'insorgenza di disturbi rachidei subentrati anni dopo. Se volessimo ritenere plausibile la teoria del dott. med __________ avremmo dovuto attenderci I'insorgenza dei disturbi lombari molto prima cronologicamente.
Per questi motivi si certifica che la nuova documentazione medica non apporta informazioni di valore aggiunto atte a modificare valutazioni precedentemente esposte.” (Doc. X/1)
Queste valutazioni del dr. __________ sono state nuovamente contestate dall’insorgente attraverso ulteriori referti del dr. __________ (cfr. doc. XII/1) e del dr. __________ (cfr. doc. XII/2), i quali hanno sostanzialmente ribadito le proprie precedenti posizioni.
Con apprezzamento medico del 27 giugno 2025 il dr. __________, preso atto delle argomentazioni del dr. __________ e del dr. __________, ha confermato che l’assicurato conserva una capacità lavorativa del 100% in un'attività adatta (cfr. doc. XVI/1).
Con referto del 7 luglio 2025 il dr. __________ ha ancora una volta sottolineato il nesso causale a suo avviso esistente tra le problematiche a livello vertebrale e i disturbi al ginocchio, con la seguente motivazione:
" (…) la persistenza di una “zoppia mista da fuga e da caduta a sinistra” (rilevata dal dr. __________ nel proprio rapporto del 27-03-2025 e comunque riscontrata anche dal dr. __________) “deve ritenersi causa determinante del quadro lombalgico, considerando ginocchio e colonna vertebrale come facenti parte di un’unica catena cinetica funzionale”.
Ovviamente le problematiche a carico del ginocchio non causano direttamente la patologia lombare, ma possono influenzare la colonna lombare in modo indiretto, atteso che il dolore al ginocchio può portare a cambiamenti nella postura e nella deambulazione, che a loro volta possono provocare lombalgia (“concetto di catena cinetica posteriore”).
Il dolore al ginocchio e l’instabilità possono portare a modificare la postura per cercare di ridurre il carico sul ginocchio affetto. In particolare l’iperestensione del ginocchio determina, per correzione posturale, una iperlordosi lombare; questa condizione modifica la biomeccanica delle faccette articolari creando uno squilibrio di distribuzione della forza di pressione sulle stesse; inoltre la prevalenza muscolare di lato che si genera nelle posture scorrette associa micromovimenti rotazionali che sovraccaricano ulteriormente le articolazioni posteriori.
Certamente si tratta di variazioni moderate, che non producono danni importanti nell’immediato, ma producono un sovraccarico progressivo che nel tempo determinerà un danno (gutta cavat lapidem) ed è questo il motivo per cui nel caso di specie i disturbi a carico della colonna lombare sono insorti a distanza di tempo dal trauma (…).” (Doc. XVIII/1)
Con apprezzamento medico del 23 luglio 2025 il dr. __________ ha ritenuto che l’ulteriore certificazione del dr. __________ non modifichi la propria precedente valutazione, ritenuto in particolare che:
" (…) In base alla dottrina medica in auge non esiste alcun un nesso causale secondo il principio della verosimiglianza preponderante tra i disturbi al ginocchio sinistro del signor RI 1 con la problematica rachidea lombare: tale concetto è avvalorato dalla certificazione del dott. __________ quando riferisce: «Ovviamente le problematiche a carico del ginocchio non causano direttamente la patologia lombare, ma possono influenzare la colonna lombare in modo indiretto, atteso che il dolore al ginocchio può portare a cambiamenti nella postura e nella deambulazione, che a loro volta possono provocare lombalgia (concetto di "catena cinetica posteriore"), ammettendo quindi la presenza di una connessione in forma indiretta, ossia non collegata in maniera lineare alla propria causa, che giunge quindi ad effetto attraverso passaggi intermedi o connessione tramite elementi interposti come il dott. __________ del resto chiarisce quando certifica: “il dolore al ginocchio e l'instabilità possono portare a modificare la postura per cercare di ridurre il carico sul ginocchio affetto”, restando nell'ambito delle possibilità, potendo quindi interferire in tale meccanismo eziopatogenetico altre condizioni morbose incidentali concomitanti che possono modificarne la genesi. Si conviene con il dott. __________ che una gonalgia e un'instabilità di ginocchio possono portare a una modifica della postura tale da modificare la biomeccanica delle faccette articolari creando uno squilibrio di distribuzione della forza di pressione sulle stesse, ma non è possibile ammettere secondo il nesso della probabilità preponderante, in base alla letteratura in auge, che nel caso del Sig. RI 1 il disturbo di zoppia possa cagionare l'insorgenza o il peggioramento direzionale di una patologia spondiloartrosica lombare, avendo nelle valutazioni mediche precedenti analizzato le caratteristiche patologiche oggigiorno riconosciute come cause probabili. Come il dott. __________ chiarisce, si tratta di variazioni moderate che non producono danni importanti nell'immediato, ma determinano un sovraccarico progressivo che unitamente ad altri fattori di differente peso, inclusa una componente genetica, possono confluire in patologie degenerative rachidee di vario livello ed in differenti segmenti anatomici. (…).” (Doc. XX/1)
2.3.4
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In una sentenza 8C_624/2024 del 24 aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha in particolare sottolineato che:
" (…).
5.2.1
Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden, auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E. 8.5 in fine bestätigt.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und fachliche Grundlage, den Suva-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht, versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3 des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil 8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).
5.2.2
Insgesamt vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen (hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr. med. univ. F.________ zu Recht verneinte.
5.3
Weiter ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt und sind nicht erkennbar.”
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha ribadito che:
" … la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo.”
2.3.5
Chiamata ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui, fondandosi sul parere del dr. __________ (cfr. supra, consid. 2.3.3.), ha stabilito che l’assicurato conserva una capacità lavorativa del 100% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il TCA non ravvede alcun valido motivo per discostarsi dal dettagliato parere espresso dal dr. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2;8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii;8C_355/2022 del 2 novembre 2022 consid. 7.2;8C_51/2023 del 15 giugno 2023 consid. 5.2), il quale, interpellato in più occasioni dall’amministrazione, si è confrontato in maniera approfondita con la documentazione medica man mano prodotta dall’assicurato, specificatamente con le certificazioni del dr. __________, spiegando in maniera puntuale, argomentata e convincente le ragioni per le quali, tenuto conto dei soli disturbi di natura post-infortunistica, non appaia giustificabile, nel caso di specie, concludere che l’assicurato presenti una diminuzione del 20% della capacità lavorativa nello svolgimento di attività leggere adeguate, per la necessità di far ricorso a pause aggiuntive supplementari al termine di ogni ora.
Come ben spiegato dal dr. __________, la differente valutazione offerta dal dr. __________ in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, in particolare con riferimento alla necessità di pause supplementari, troverebbe una giustificazione nel caso in cui si volesse tener conto dei riferiti disturbi rachidei, i quali, tuttavia, non sono di pertinenza post infortunistica (cfr. doc. A3).
Il dr. __________, al riguardo, ha in maniera chiara e dettagliata osservato che in base alla dottrina medica in auge, solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide, indicando che “un'andatura zoppicante non porta a un sovraccarico della colonna vertebrale finché non sono presenti deformazioni gravi; deformazioni gravi sono alterazioni con una differenza nella lunghezza delle gambe > 5 cm o una situazione di artrodesi dell'anca, o una debolezza muscolare come osservabile ad esempio dopo una poliomielite”. Circostanze che, come chiarito dal dr. __________, non si verificano nel caso di specie: “sebbene il grado di gonartrosi sinistra sia ben conclamato, la deformazione/alterazione al ginocchio da cui scaturisce la zoppia è moderata e le problematiche rachidee menzionate non mostrano alterazioni della colonna vertebrale superiori a quelle normalmente legate all'età in un contesto di spondiloartrosi” (cfr. doc. X/1).
Il TCA concorda con la valutazione del medico fiduciario dell’istituto assicuratore. Da una parte, infatti, la schiena non è rimasta coinvolta nell’infortunio in discussione, ciò che consente di escludere a priori l’esistenza di un nesso causale diretto.
D’altra parte, può anche essere escluso che i disturbi rachidei in questione costituiscano una conseguenza indiretta del sinistro (quale risultato di una deambulazione viziata provocata dal danno al ginocchio sinistro). Come spiegato dal dr. __________, il caso dell’assicurato non rientra, infatti, fra quelli limite enumerati dalla giurisprudenza (cfr. STCA 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, nella quale i periti giudiziari, i dottori __________ e __________, a quell’epoca Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, avevano spiegato che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide, principi costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA 35.2011.22 del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007 consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14 giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e 35.2001.79 del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62).
Questi principi sono poi stati pienamente condivisi in una perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nella causa sfociata nella STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2.4.
Del resto, come ancora evidenziato dal dr. __________, è lo stesso dr. __________ nelle proprie refertazioni ad avere rilevato come il nesso causale tra i problemi al ginocchio e i disturbi al rachide sia, secondo l’attuale dottrina medica, solo possibile (cfr. doc. XVIII/1).
A tale proposito, opportunamente il dr. __________ ha sottolineato come una gonalgia e un'instabilità del ginocchio possono portare ad una modifica della postura tale da modificare la biomeccanica delle faccette articolari creando uno squilibrio di distribuzione della forza di pressione sulle stesse, ma non è possibile ammettere secondo il nesso della probabilità preponderante, in base alla letteratura in auge, che nel caso del Sig. RI 1 il disturbo di zoppia possa cagionare l'insorgenza o il peggioramento direzionale di una patologia spondiloartrosica lombare”. Il dr. __________ ha chiarito che tali variazioni, moderate, determinano un sovraccarico progressivo “che unitamente ad altri fattori di differente peso, inclusa una componente genetica, possono confluire in patologie degenerative rachidee di vario livello ed in differenti segmenti anatomici” (cfr. doc. XX/1 – corsivo della redattrice).
A più riprese il dr. __________ ha sottolineato la multifattorietà delle cause alla base dei disturbi rachidei presentati dall’assicurato, ad esclusione quindi di un univoco nesso causale diretto tra gli stessi e gli esiti infortunistici interessanti il ginocchio sinistro.
Sul tema, egli ha rilevato che “riguardo l’insorgere o la progressione direzionale di patologie degenerative rachidee nei confronti di un disturbo di zoppia analogo a quello del sig. RI 1 si tiene a ribadire ancora una volta che la sola teoria dei disturbi secondari un accorciamento delle catene muscolari posteriori non è sufficientemente probante per ammettere un nesso di probabilità preponderante in quanto i disturbi connessi a disfunzioni delle catene muscolari riconoscono eziopatogenesi multifattoriali non necessariamente dipendenti da una sola causa, ma interconnesse a disturbi del sistema vestibolare, del controllo del baricentro, dell’articolazione temporo-mandibolare, del campo visivo, della rotazione e derotazione del bacino, dell’appoggio plantare, di patologie intrinseche della colonna vertebrale come le patologie degenerative spondilo-artrosiche di cui soffre il sig. RI 1, notoriamente problematiche di cui non ancora si è riusciti a decifrare un’eziopatogenesi precisa e ben standardizzata” (cfr. doc. XVI/1 – corsivo della redattrice).
Le reiterate motivazioni, articolate e precise, esposte dal dr. __________ al fine di chiarire, punto per punto, le diverse obiezioni sollevate dal dr. __________, appaiono solide e condivisibili, tali da portare questo Tribunale al convincimento che non sussistano più elementi suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito dell’affidabilità della valutazione del medico di fiducia dell’CO 1 (per dei casi recenti in cui la Corte federale ha negato l’esistenza di minimi dubbi circa la fondatezza della posizione difesa da medici interni all’amministrazione, cfr. STF 35/2025 del 24 giugno 2025;8C_324/2024 del 27 maggio 2025 consid. 4.3;8C_737/2024 del 22 maggio 2025 consid. 7;8C_624/2024 del 24 aprile 2025 consid. 7.1.3;8C_555/2024 del 4 aprile 2025 consid. 8.4.1;8C_640/2024 del 28 marzo 2025 consid. 6.2).
Infine, riguardo all’intervento al tunnel carpale al quale è stato sottoposto l’assicurato in data 8 ottobre 2025 (cfr. doc. XXVII/1-3), questo Tribunale rileva che, come correttamente rilevato anche dall’amministrazione (cfr. doc. XXIX), lo stesso non ha alcuna incidenza sulla fattispecie qui in discussione, ricordato che l’infortunio ha interessato tutt’altra parte del corpo, e, meglio, il ginocchio sinistro. In ogni caso, poi, lo stesso non sarebbe comunque in grado di incidere sull’esito della presente vertenza, trattandosi di un intervento successivo alla data di emissione della decisione su opposizione qui impugnata, dell’11 marzo 2025, la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti).
In queste condizioni, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente in un'attività idonea, ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario, presenta una capacità lavorativa completa.
2.4
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2024, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° ottobre 2024.
2.4.1
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1).
Tuttavia, allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid. 6.1;8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2;8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2;9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).
Nel caso in cui risulti che l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1).
In una recente sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di correzione, sviluppando la seguente argomentazione:
" (…).
6.2.4
(…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”
Il reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8;8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid. 4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020 consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2).
2.4.2
Nella presente fattispecie, dalla decisione del 6 dicembre 2024 emerge che l’amministrazione ha calcolato in fr. 62’855.00 il reddito che avrebbe percepito l’assicurato senza l’insorgere del danno alla salute, così come comunicato dalla ditta __________ (cfr. doc. 553).
Al riguardo, il TCA rileva che negli atti figura la seguente comunicazione del 31 ottobre 2024, inviata dalla ditta __________ alla Cassa __________:
" 2018 stipendio annuale (13xCHF 4'800.00) CHF 62'400
2019 aumento mensile CHF 35.00 (13xCHF 4'835.00) CHF62’855
2020 al 2022 aumento in base all’art. 5 del CCL allegato
2023 nessun adeguamento al rincaro (vedi allegato)
2024 nessun adeguamento al rincaro (vedi allegato)
Il salario presumibile ad oggi potrebbe essere di CHF 4'900.00 per 13 mensilità.” (Doc. 541/3)
Da una nota telefonica del 28 novembre 2024 risulta che:
" commissione paritetica cantonale diverse per CCL autotrasporti, __________ ci conferma che per l’anno 2022 è stato pubblicato solo il foglio dei minimi salariali, senza uno scritto specifico per i salari reali, significa che si applica l’art. 5.2 del CCL, quindi si deroga all’adeguamento dei salari reali sulla base del rincaro del mese di settembre da parte CO 1 abbiamo già la conferma per gli anni 2020 e 2021 e quella per gli anni 2023 e 2024; per completezza chiediamo una conferma scritta alla __________ per l’anno 2022.” (doc. 542)
Con comunicazione del 28 novembre 2024 __________, rispondendo alla domanda se per il 2022 fosse stato accordato un adeguamento dei salari reali, ha risposto:
" mi riferiscono che la sua richiesta riguarda il contratto collettivo di lavoro nel settore degli autotrasporti Astag.
Confermo che per quel settore non sono stati accordati adeguamenti dei salari reali nel 2022 (anche perché è stato decretato di forza obbligatoria a partire dal 01.07.2022).” (Doc. 544)
Con la propria impugnativa, l’insorgente non ha contestato tale importo (cfr. doc. I).
Nella misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era professionalmente attivo l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione prevista dalla giurisprudenza federale, di modo che si dovrebbe rinunciare ad effettuare il parallelismo dei redditi.
Va tuttavia segnalato che, in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo 2025, attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc. n.8C_254/2025), il TCA ha ammesso che l’art. 26 cpv. 2 OAI, disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2022 nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, può essere applicato per analogia nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni.
La giurisprudenza appena evocata è stata confermata nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n.8C_481/2025) e nelle successive pronunzie 35.2025.16 e 35.2025.23 datate entrambe 22 settembre 2025.
Secondo questa Corte, i medesimi argomenti che hanno giustificato in quelle fattispecie l’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche in concreto.
2.4.3
Nel caso di specie, l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando a svolgere la professione di autista di mezzi pesanti/escavatorista a tempo pieno, nel 2024 secondo quanto comunicato dal datore di lavoro avrebbe conseguito un reddito annuo lordo, di per sé non contestato, di fr. 63’700 (cfr. doc. 541/3).
Secondo la tabella RSS TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”), livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.
Questo reddito deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 71’997/anno.
Aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del settore delle costruzioni ammontava nel 2024 a fr. 74'463.11/anno.
Posto che continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 63’700, il gap salariale corrisponde all’14.45%.
Adempiuta la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS) e considerato che nella presente fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art. 26bis cpv. 1 OAI), il reddito da valido corrisponde a 70'739.95, ovvero al 95% di fr. 74'463.11.
2.4.4
Il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale.
In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).
Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Il valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5;8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5;9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1;9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).
Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).
La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
L’entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).
In una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).
Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.
Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)
In una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).
2.4.5
Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario mensile lordo pari a fr. 5'305 oppure a fr. 63’660/anno.
Riportando questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, uomini, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali [cfr., in questo senso, la STF 8C_659/2022,8C_707/2022 del 2 maggio 2023 consid. 7.2; per una critica inerente a questo aspetto, cfr. S. Berner, Die Bedeutung von Quartalsschätzungen für die Anpassung der Vergleichseinkommen an die Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung, in: SZS/RSAS 1/2025, p. 3 ss., in particolare p. 14]), esso ammonta a fr. 68'506.17/anno.
A tale importo l’istituto assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 10% per tenere conto del fatto che sono esigibili attività lavorative leggere, di rado mediamente pesanti, su terreno regolare, dove non sia richiesta la posizione inginocchiata o accovacciata, come pure salire su scale a pioli (cfr. doc. 548), per un reddito da invalido di fr. 61'656.00.
Anche tale importo non è stato contestato (cfr. doc. I).
2.4.6
Nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).
Il tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:
" 1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”
L’art. 26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:
" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.”
A seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in vigore il 1° gennaio 2022.
Questo il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2024, come detto in concreto determinante:
" Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”
2.4.7
Nella già citata pronunzia 35.2024.84, dopo attento esame dei materiali preparatori, della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante visto che il potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nell’agosto 2024] - cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa essere applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare, che si tratta di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e del principio dell’uniformità della nozione d’invalidità.
Il TCA è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86, anch’essa già menzionata in precedenza.
In quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina (Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al ricorso al TF interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4 luglio 2025).
In un articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di assicurazione contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024 in materia di assicurazione per l’invalidità:
" (…) Bis anhin hat jedoch die Rechtsprechung die Anwendung der Pauschalabzüge nicht auf die Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist jedoch zu pauschal. Das Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit fehlenden zeitlichen oder sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann unter Umständen bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder Vorliegen unfallfremder Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man diese beiden Aspekte jedoch aus, müssen die Vergleichseinkommen in der Invalidenversicherung und der Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt sich aus Artikel 16 ATSG, der die Thematik als über die Einzelgesetze übergeordnete Norm regelt. Das Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich postuliert, dass eine «Einheit der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass Versicherte in unfall- und invalidenversicherungsrechtlicher Hinsicht mit gleichen Einschränkungen unterschiedliche Einkommen «erzielen» könnten. Eine solche Unterscheidung ist nicht nur in sich widersprüchlich, sondern schlicht willkürlich und verstösst gegen die Vorgaben von Artikel 16 ATSG.
Sollte jedoch – wovon offenbar die Rechtsprechung ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.
Entsprechende Entscheide wurden mehrheitlich in Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich publizierten Entscheiden finden sich die entsprechenden Passagen nicht. Von einer gängigen oder gar konstanten Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die von der Vorinstanz zitierten Urteile wurden in einer Zeit gefällt, als die mehrfach erwähnten Studien noch nicht vorlagen und auch die IVV noch keine Pauschalabzüge vorsah.”
Le considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr. 61'655.55 (90% di fr. 68'506.17 [cfr. supra, consid. 2.4.5.]) (risultato intermedio).
2.4.8
In secondo luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.
La questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.
Nella sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).
Sempre in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena menzionata continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.
A complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA, pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella hanno al riguardo sostenuto quanto segue:
" (…) Après l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2024, la question de savoir si l’application de la déduction générale forfaitaire de 10% du salaire statistique tient suffisamment compte des désavantages salariaux que subissent les personnes en situation de handicap reste ouverte et devra sans doute être tranchée par le Tribunal fédéral, à la lumière également de la volonté du Conseil fédéral de renoncer à élaborer des barèmes de salaires plus adaptés à la situation des personnes présentant une atteinte à la santé (N 35e). A notre avis, il convient de recourir aux principes jurisprudentiels concernant la déduction sur le salaire statistique appliqués jusqu’à présent, dans la mesure où après la prise en compte des instruments de correction réglementaires, les circonstances du cas justifient une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA – Moser-Szeless/Castella, art. 16 n. 36g – il corsivo è della redattrice)
2.4.9
Nella concreta evenienza, il TCA constata che dal documento denominato “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)” del 6 dicembre 2024 risulta che l’CO 1 ha applicato una deduzione sociale del 10% perché “sono esigibili attività di precisione leggere e di rado mediamente pesanti” (doc. 548).
Alla luce di quanto appena esposto e considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 10%, incontestata dal patrocinatore dell’assicurato e peraltro conforme alla giurisprudenza federale, l’CO 1 abbia adeguatamente tenuto conto delle circostanze personali e professionali del caso di specie.
Il reddito statistico da invalido deve dunque essere ulteriormente decurtato del 10% a titolo di deduzione sociale e ammonta quindi a fr. 55'489.99 (90% di fr. 61'655.55 [cfr. supra, consid. 2.4.8.]) (risultato definitivo).
2.4.10
Confrontando i fr. 55'489.99 (cfr. supra, consid. 2.4.9.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'739.95 (cfr. supra, consid. 2.4.3.), risulta una perdita di guadagno del 21.56%, arrotondata al 22%.
La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, va annullata. Al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 22%.
2.5
Entità della menomazione dell’integrità.
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
Per quanto qui d’interesse, la tabella Suva n. 5.2 (“Menomazione dell’integrità per artrosi”) elenca le artrosi che interessano le diverse parti del corpo - ad esempio artrosi femoro-rotulea, rispettivamente artrosi femoro-tibiale - e prevede per ognuna i tassi di menomazione corrispondenti a un’artrosi moderata, a un’artrosi grave, a una resezione articolare o artrodesi, a un’endoprotesi con esito favorevole o a un’endoprotesi con esito non favorevole. Viene pure precisato che le artrosi lievi non danno diritto a un’indennità.
Da parte sua, la tabella Suva n. 6.2 (“Menomazione dell’integrità per instabilità articolari”) elenca le instabilità che riguardano le principali articolazioni del corpo - ad esempio quella del ginocchio, distinguendo a seconda del coinvolgimento di uno o entrambi i legamenti collaterali; di uno o entrambi i legamenti crociati; collaterali e crociati - e prevede per ognuna di esse i tassi di menomazione corrispondenti a un’instabilità medio-grave o a un’instabilità grave. Anche in questo caso, si precisa che le instabilità lievi non fondano il diritto a un’indennità.
2.5.5
Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’CO 1 facendo capo alla relativa valutazione enunciata dal proprio medico fiduciario, ha assegnato un’IMI complessiva del 15%, precisando che, tenuto conto del fatto che con decisione del 26 maggio 2021 cresciuta in giudicato era già stata assegnata un’IMI del 10% (cfr. doc. 326), viene ora attribuita un’IMI complementare del 5% (cfr. doc. 553).
Con apprezzamento del 15 luglio 2024, il dr. __________ si è, infatti, espresso in proposito nei seguenti termini:
" (…).
1. Reperti
Distorsione ginocchio sinistro del 16.06.2017 con lesione legamento crociato anteriore, lesione parziale legamenti collaterali mediali, degenerazione-lesione menisco mediale in stato precedente
meniscectomia con/su:
stato dopo intervento chirurgico di artroscopia ginocchio sinistro, sutura meniscale laterale per Iesione radiale del segmento medio, osteotomia prossimale tibiale di valgizzazione, ricostruzione artroscopica legamento crociato anteriore del 25.04.2018.
Trauma distorsivo del ginocchio sinistro con re-rottura legamento crociato anteriore, lesione collaterale mediale del settembre 2019.
Stato dopo intervento chirurgico di asportazione materiale di osteosintesi, lesione artroscopica del Iegamento crociato anteriore con tendine quadricipitale autologo, ricostruzione del legamento collaterale mediale con Allograft (tendine peroneo longus), meniscectomia parziale laterale del ginocchio sinistro del 15.06.2020.
Stato dopo intervento chirurgico di artroscopia del ginocchio sinistro per valutazione dell'innesto quadricipitale del crociato anteriore, evacuazione di ematoma, revisione della fissazione femorale
del crociato anteriore a cielo aperto con vite spongiosa con rondella del 17.06.2020.
Stato dopo intervento chirurgico di osteotomia correttiva varizzante femorale e distale sinistra ed artroscopia del ginocchio sinistro del 28.09.2022.
Stato dopo intervento chirurgico di asportazione del materiale di sintesi del ginocchio sinistro sia a livello femorale (placca a stabilità angolare femorale distale) che tibiale e fissazione tibiale LCA,
artroscopia ginocchio sinistro del 19.02.2024 su diagnosi di sindrome della bandelletta ileotibiale su conflitto con materiale di osteosintesi del femore distale.
Condropatia di grado I-II del condilo femorale mediale e del condilo femorale laterale al ginocchio sinistro.
2 Valutazione del danno all'integrità
5%.
3. Motivazione
Bisogna innanzitutto ricordare che le lesioni alla stessa estremità corporea non vanno semplicemente addizionate, mentre lo devono essere lesioni riportate a estremità differenti.
In base a quanto valutato all'interno del rapporto operatorio del dott. med. __________ del febbraio 2024 ci troviamo di fronte ad una artrosi femoro-tibiale sia nel comparto mediale che laterale in assenza di lesioni condropatiche e degenerative a livello della articolazione femoro-rotulea: in considerazione della situazione attuale e della prevedibile evolutività futura si ritiene congruo assegnare un valore IMI del 15% inteso sia come il valore percentuale maggiore di un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato che valore minimo di un'artrosi femoro-tibiale grave.
A tale valore va sottratto il valore del 10% di IMI già assegnato all'apprezzamento medico del 29.03.2021 a causa di una instabilità sia anteriore che posteriore con una escursione di circa 1 cm non più evidenziabile alla visita odierna.
Totale:
15% - 10% = 5%.
In tale valore è incluso anche deficit di forza del ginocchio sinistro.” (Doc. 517)
Con l’opposizione, il rappresentante dell’insorgente ha contestato l’entità dell’IMI assegnata, ritenendo, in base alle considerazioni espresse dal dr. __________ nel referto del 17 gennaio 2025, che all’assicurato spetti un’indennità del 20% (cfr. doc. 555).
In quell’occasione, lo specialista privatamente consultato dal ricorrente ha sostenuto che in concreto l’IMI vada fissata nel 20% - e non solo al 15% come invece valutato dal medico fiduciario dell’istituto assicuratore - in quanto l’apprezzamento del dr. __________ ha tenuto conto “solamente della componente artrosica e del deficit stenico”, senza invece considerare anche “gli apprezzabili segni di instabilità presenti al ginocchio sinistro” (cfr. doc. 555, p. 9).
Invitato dall’amministrazione a pronunciarsi a proposito della valutazione espressa dal dr. __________, con rapporto dell’8 marzo 2025, il medico fiduciario dell’CO 1 ha osservato di non poterne condividere le conclusioni. Egli ha infatti rilevato che l’instabilità riscontrata a suo tempo in occasione della valutazione EFL del 4 marzo 2021, posta alla base della decisione del 26 maggio 2021 di attribuzione di un’IMI del 10%, non venne più evidenziata dal dr. __________ nei controlli medici successivi ai due ulteriori interventi chirurgici svolti il 28 settembre 2022 e il 19 febbraio 2024. Instabilità poi neppure presente al momento dell’apprezzamento medico fiduciario del 10 luglio 2024.
D’altro canto, sempre secondo il medico consulente, anche volendo (per assurdo) considerare l’esistenza di una minima instabilità (comunque non riscontrata), definita “moderata” dal dr. __________, la stessa non fonderebbe di per sé il diritto a un’IMI, considerato che la tabella Suva n. 6.2 prevede per un’instabilità medio-grave (di uno o di entrambi i legamenti crociati) un’indennità dello 0-5% (cfr. doc. A3 pag. 7).
Unitamente all’impugnativa, il rappresentante dell’insorgente ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dr. __________, datato 31 marzo 2025.
In quella sede, lo specialista si è pronunciato in questi termini a proposito dell’entità della menomazione dell’integrità di cui sarebbe portatore RI 1 (a suo avviso, del 20%):
" (…)
il quadro menomativo residuato al trauma del 16-06-2017 è oggettivamente più ampio e complesso di quello descritto dal Dr. med. __________.
A carico dell'arto inferiore sinistro si rilevano infatti:
- deficit perimetrico muscolare di cm 2.5 alla coscia e di cm 3 alla
sura rispetto ai corrispondenti livelli controlaterali;
- ipometria di cm 1;
- ipostenia del quadricipite (forza 3-4 su 5) e di EPA/ECD (forza 3 su 5);
- ipoanestesia della superficie antero-laterale della gamba;
- esiti cicatriziali iatrogeni multipli, dolenti alla pressione anche
modesta ed esteticamente appariscenti;
- atteggiamento in valgismo del ginocchio (6º di valgo più del
controlaterale, che aumentano durante il cammino);
- deficit flessorio del ginocchio agli ultimi 10º;
- rilevantissima instabilità articolare del ginocchio; in particolare
Cassetto Posteriore di 2º grado e lassità in valgo di 3º grado, oltre
a incipiente lassità al CARE e CARI;
- secondaria gonartrosi tricompartimentale che, tenuto conto
dell'instabilità nonché del quadro radiologico già compromesso e
della deformità angolare, sarà certamente oggetto di futuro
trattamento protesico.
Sussistono pertanto incontrovertibili elementi oggettivi di ordine clinico strumentale per ribadire che, sulla scorta dei criteri valutativi offerti dalle tabelle SUVA, gli esiti menomativi post-traumatici a carico dell'arto inferiore sinistro concretizzino un danno all'integrità quantificabile in misura non inferiore al 20% (venti per cento).” (Doc. A4)
Con apprezzamento del 26 maggio 2025, riferendosi all’IMI, il medico di fiducia dell’assicuratore resistente ha in particolare spiegato le ragioni per le quali non ritiene condivisibili le obiezioni del dr. __________:
" (…) all’interno del rapporto medico del 31.03.2025 il dr. __________ rifacendosi al deficit perimetrico muscolare della coscia non chiarisce in alcun modo a quanti centimetri (dal margine superiore della rotula?) viene misurata la circonferenza del segmento scheletrico rispetto al controlaterale, la ipometria dell’arto inferiore fino ad 0.8-1 cm è considerata in ambito clinico fisiologica (nel senso di un reperto non necessariamente riportabile ad una patologia valevole di trattamento), l’ipostenia all’arto inferiore sinistro è indicativa anche delle condizioni di carico e/o sovraccarico con associata componente di fatica avuto nei giorni direttamente antecedenti la valutazione clinica; tutti gli esiti cicatriziali sono stati ben documentati e si conviene con la valutazione del dr. __________ che siano esteticamente appariscenti ma non abbiano caratteristiche retraenti, l’atteggiamento in valgismo del ginocchio è giustificabile e coerente considerando la riduzione dello spazio femoro tibiale mediale e la zoppia riscontrata; durante la visita medico-assicurativa CO 1 del 10.07.2024 fu misurato un gap nei gradi di flessione del ginocchio sinistro di -20° rispetto al destro, quindi il doppio rispetto a quello riportato dal dr. __________ di soli 10°.
Riguardo l’instabilità al ginocchio sinistro, le valutazioni del dr. __________ risultano opinabili poiché descrive una semeiotica contrastante in soli 45 gg, finestra temporale tra la valutazione medica del 17.01.2025 (ove nel paragrafo dell’esame obiettivo veniva riportato: “instabilità di I° grado al cassetto anteriore, al Lachman-test e allo stress in varo-valgo; flessione della gamba sulla coscia limitata agli ultimi 10°, con lieve deficit stenico alle prove contro resistenza”) ed il rapporto medico del 31.03.2025 ove invece riportava una rilevantissima instabilità articolare del ginocchio sinistro, in particolare un cassetto posteriore di llº grado e lassità in valgo di Illº oltre ad incipiente lassità al CARE e CARI, ponendo quindi ragionevoli dubbi sulla reale entità dell'instabilità valutata.
Riguardo infine la secondaria gonartrosi tricompartimentale non è possibile ammettere con un grado di probabilità preponderante che il signor RI 1 in futuro sicuramente dovrà essere sottoposto ad un trattamento protesico, avendo in base alla dottrina medica in auge, l'evoluzione della patologia gonartrosica (ed artrosica più in generale) sviluppi imprevedibili anche in quadri estremamente compromessi: durante la pratica clinica non è inusuale imbattersi in quadri gonartrosici tricompartimentali complessi ma che non si accompagnano ad una concomitante sindrome algico disfunzionale debilitante da dover intervenire con una sostituzione protesica. Ancora una volta il dr. __________ non chiarisce come sia giunto al calcolo del 20% della indennità per menomazione all'integrità fisica: non viene eseguito riferimento alcuno né all'allegato 3 dell'art. 36, cpv. 2 della OAINF e neppure alcun riferimento comparativo alle tabelle Suva: il calcolo della menomazione dell'integrità nella Confederazione Elvetica non dipende dalle circostanze particolari del singolo caso, non riguarda neppure la stima del pregiudizio subito bensì l'accertamento medico teorico della menomazione all'integrità fisica o psichica prescindendo da fattori soggettivi; in ogni caso il valore deve essere ricavato attraverso il confronto con altre posizioni secondo l'allegato 3 OAINF ed occorre precisare le motivazioni del valore identificato.” (Doc. X/1)
In data 11 giugno 2025 il dr. __________ ha ribadito che l’entità dell’IMI spettante all’assicurato dovrebbe essere del 20% “sulla scorta dei criteri valutativi offerti dalle Tabelle Suva (Tab. 2 menomazione dell’integrità da alterazioni funzionali degli arti inferiori; Tab. 5 menomazione dell’integrità per artrosi; Tab. 6 menomazione dell’integrità per instabilità articolari)” (doc. XII/1).
Al riguardo, con osservazioni del 27 giungo 2025, il dr. __________ ha ribadito che quanto affermato dal dr. __________ non è in grado di modificare la valutazione dell’IMI, ritenuto come ancora una volta il dr. __________ “non chiarisce in maniera accurata come sia giunto al valore del 20%” (cfr. doc. XVI/1).
Con ulteriore referto del 7 luglio 2025 il dr. __________ ha precisato che l’entità dell’IMI dovrebbe essere non inferiore al 20% considerando “almeno le voci comprese nella tabella 5 (15%, quale valore al confine tra “artrosi femoro-tibiale moderata 5%-15%” e “artrosi femoro-tibiale grave 15%-30%”) e nella tabella 6 (“ginocchio: instabilità complessa collaterali+crociati medio-grave 5-15%).” (Doc. XVIII/1)
Con osservazioni del 23 luglio 2025 il dr. __________ ha rilevato che “il dr. __________ non chiarisce come sia stato calcolato il valore del 20% di IMI: citare i valori percentuali compresi nella tabella IMI 5.2 e 6.2 Suva, a Nostro modo di vedere, non risulta sufficiente; è doveroso illustrare una motivazione ben circostanziata, una valutazione per ponderazione o un computo basato su un confronto trasversale” (doc. XX/1).
2.5.6
Chiamata a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che è ora chiamata a rendere.
In questo senso, va rilevato innanzitutto che il dr. __________ ha espresso una valutazione della menomazione dell’integrità chiara e motivata, tenendo conto dei dati anamnestici che emergono dalla documentazione medica a sua disposizione.
Lo specialista fiduciario ha in sintesi spiegato che il quadro algico-disfunzionale che presenta il ginocchio sinistro (artrosi femoro-tibiale sia nel comparto mediale che laterale in assenza di lesioni condropatiche e degenerative a livello della articolazione femoro-rotulea), è paragonabile al valore percentuale maggiore di un'artrosi femoro-tibiale di grado moderato (5%-15%) e al valore minimo di un'artrosi femoro-tibiale grave (15%-30%). Il tasso del 15% tiene peraltro già conto della prevedibile evoluzione futura.
D’altro canto, secondo questo Tribunale, i referti allestiti dal dr. __________, il cui contenuto non appare sempre lineare, non appaiono atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della correttezza dell’apprezzamento enunciato dal medico interno all’amministrazione. Come correttamente rilevato dal dr. __________ (cfr. doc. XX/1), difatti, il dr. __________ non chiarisce come sia giunto a calcolare un grado di IMI del 20%, limitandosi a citare i valori compresi nelle tabelle 5.2 e 6.2, senza ulteriori motivazioni. Ciò non appare in ogni caso sufficiente.
Quanto all’obiezione con la quale il dr. __________ ha ritenuto non corretta la valutazione del dr. __________, dato che a suo parere il medico fiduciario avrebbe omesso di tenere conto dell’instabilità, questo Tribunale rileva che il dr. __________ ha ben spiegato che l’instabilità (sia anteriore che posteriore con una escursione di circa 1 cm) che aveva giustificato la corresponsione di un’IMI del 10% attribuita con la decisione del 26 maggio 2021 (cfr. consid. 1.2.), non è più stata evidenziata a seguito del peggioramento dei disturbi verificatosi successivamente, peggioramento che aveva reso necessari nuovi interventi chirurgici eseguiti il 28 settembre 2022 e il 19 febbraio 2024 (cfr. consid. 1.3.). Il dr. __________ ha infatti indicato che nei successivi controlli medici il dr. __________ non la rilevò più, e parimenti la stessa non sussisteva al momento della visita fiduciaria del 10 luglio 2024. Il fiduciario dell’CO 1 ha pertanto ritenuto il diritto a un’IMI del 15% giustificato (ormai) esclusivamente dall’artrosi.
Questa Corte ritiene in concreto determinante ai fini della quantificazione dell’IMI lo stato del ginocchio sinistro refertato al momento della chiusura della ricaduta del 2022. A quel momento, erano presenti unicamente delle alterazioni artrosiche interessanti l’articolazione femoro-tibiale, che hanno di per sé giustificato il riconoscimento di un’indennità del 15% in applicazione della tabella Suva 5.2. Considerato che all’assicurato era già stata riconosciuta un’IMI del 10% per la menomazione esistente a quello stesso ginocchio sinistro (all’epoca costituita da un’instabilità), a ragione l’indennità effettivamente corrisposta è stata del 5% (15% - 10%).
La decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata nella misura in cui l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%, con la corresponsione effettiva di un’indennità del 5%.
2.6
Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore infortuni verserà all’insorgente, rappresentato da un patronato, l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.7
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi .
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il resto, essa è confermata.
§§ L’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 22% a contare dal 1° ottobre 2024.
2.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato, rappresentato da un patronato, l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti