51 I 1
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Rubrum
1. Sentenza 30 gennaio 1925 nella causa Im Tof c. Ticino, Un soccorso che un Cantone elargisce ad un indigente domiciliato in altro Cantone non può da questo Venir assoggettato all’imposta.
Fatti
A.
— La ricorrente percepisce dall’Autorità tutoria (Autorità pauperile) di Basilea-Città un assegno di SOCCOTSoO Per indigenza di settimanali 45 fchi. per sè ed i suoi due figli minorenni. Essendo stata imposta nel Ticino, dove è domiciliata, per questa somma considerata come rendita, in ragione di annui 1890 fchi., Im Hof ricorse, il 15 dicembre 1923, alla Commissione cantonale di ricorso, la quale mantenne per principio l’imposizione, ma ridusse la tassazione ad annui 1500 fchi. allegando : « In via equitativa, data la natura speciale del caso, » sì ammette la riduzione della rendita a 1500 fchi. La » legge tributaria non prevede l’esonero dal pagamento » dell’imposta sui sussidi, come quello ricevuto dalla » ricorrente. »
B.
— Da questa decisione la signora Im Hof ricorseal Consiglio di Stato. Essa contestava che un soccors0 di indigenza potesse essere considerato come rendita imponibile a sensîì della legge tributaria cantonale.
C.
— Con risoluzione del 19 settembre u. s. il Consiglio di Stato respinse il gravame. Donde il presente ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia. La ricorrente 2 Staatsrecht.
conchiude domandando di essere esonerata completamente dall’imposta, subordinatamente, che la tassazione sía fissata a 400 fchi.
Consìiderando in diritto :
È vero che Part. 11 lett. c della legge tributaria ticinese sottomette all’imposta sul reddito «le pensioni od assegni vitalizi o temporanei » e che l’art. 14, il quale enumera i casí di esenzione dall’imposta, non accenna ai soccorsìï di indigenza, quale quello che la ricorrente percepisce dall’ Autorità pauperile (Armenbehörde) di Basilea. Ma è difficile equiparare tali sussídi ad una pensiïone o ad una rendita. Tanto le-pensioni che le rendite hanno Ie loro origini in stipulazioni private o in istituzioni di diritto pubblico, in cui il diritto a Ppensione 0d a rendita suppone, di regola, delle prestazioni fatte anteriormente dal titolare e le pensioni o le rendite stesse rappresentano un equivalente per quelle prestazioni in lavoro o in versamenti. In questo senso0 esse possono venir considerate come parte del patrimonio del titolare ed essere sottoposte all’imposta. Affatto diversa è la natura dei soccorsì che lo Stato, il Comune o gli organi a ciò specialmente designati, danno ai bisognosï. Questi assegni derivano da un obbligo chelo Stato deve assumere in adempimento di una funzione propria, e non rappresentano prestazioni qualsiasì fatte dai titolari in antecedenza, nè loro versamenti:. È evidentemente assurdo l’ammettere che lo Stato possa riprendere, anche solo in parte, quello che esso elargisce a titolo di assistenza, necessaria, agli indigenti : tanto più che i soccorsi ai bisognosìî sonoo parcamente e, di regola, insufficientemente commisurati agli stretti loro bisogni. La circostanza che, nel caso in essame, il Cantone che elargisce il sussidio non è quello che intende prelevarne una parte a titolo di imposta, nulla muta alla questione. :
11 Tribunale federale pronuncia : Il ricorso è ammesso.