AS 1998 2622
Regolamento d'esame per il permesso di porto di armi
Regolamento d’esame per il permesso di porto di armi
del 21 settembre 1998
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 20 giugno 19971 sulle armi, ordina:
Art. 1 Scopo dell’esame L’esame per il permesso di porto di armi ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano un sicuro porto di armi.
Art. 2 Organizzazione 1 L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.
2 L’esame è affidato a esperti ufficiali.
3 L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.
Art. 3 Esame teorico
1 L’esame teorico dura un’ora e verte:
a. sulle disposizioni del Codice penale2 riguardanti il diritto in materia di legitti- ma difesa e stato di necessità nonché i reati contro la vita e l’integrità della per- sona; b. sulle disposizioni legali federali concernenti il diritto in materia di armi e su quelle cantonali emanate in virtù di esse; c. sui tipi di armi e munizioni; d. sulle misure di sicurezza e sul modo di comportarsi quando si porta un’arma.
2 Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.
Art. 4 Esame pratico
1 L’esame pratico verte:
a. sulla padronanza del maneggio di armi, in particolare la manipolazione per ca- ricare e scaricare nonché per assicurare e disassicurare; b. sul tiro e sulla padronanza del maneggio di armi nel tiro.
RS 514.546.1
2622 1998-0093
Esame per il permesso di porto di armi 1998
2 Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la deci- sione sull’esame.
Art. 5 Valutazione
1 Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.
2 L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la
menzione sufficiente.
3 Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.
Art. 6 Conservazione Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.
Art. 7 Rimedi giuridici
1 La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.
2 La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.
Art. 8 Esecuzione
1 I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno
capo a esperti ufficiali.
2 Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.
Art. 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 settembre 1998 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Koller