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AS 1999 1797

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 22 settembre 1992 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 aprile 1993

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte con- traente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività eco- nomiche reali, sul territorio di detta Parte. (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;

RS 0.975.212.3

1 Dal testo originale tedesco (AS 1999 1797).

1998-0343 1797

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

(d) i diritti di proprietà intellettuale quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi, nomi commerciali, segreti di imprese e segreti di affari, procedimenti tecnici, know-how e clientela; (e) i diritti di esercitare un’attività economica, comprese le concessioni di ricer- ca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti confe- riti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3) Il termine «territorio» designa il territorio, le acque territoriali nonché la zona economica esclusiva e lo zoccolo continentale su cui ciascuna Parte contraente può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto in- ternazionale.

Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regola- menti.

Art. 3 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li ammette in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.

Art. 4 Protezione Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte con- traente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liqui- dazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autoriz- zazioni di cui all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo.

Art. 5 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita (1) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti e agli investitori dell’altra Parte contraente. (2) Nessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investimenti effettuati da inve- stitori dell’altra Parte contraente a un trattamento meno favorevole di quello accor-

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dato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un qualun- que Stato terzo, se quest’ultimo trattamento è più favorevole. (3) Nessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investitori dell’altra Parte con- traente a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai suoi propri investi- tori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la loro attività relativa agli investimenti. (4) Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo per evita- re la doppia imposizione o di un accordo di partecipazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.

Art. 6 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da inve- stitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare: (a) gli interessi, utili, dividendi e altri introiti correnti; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti; (f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 7 Spoliazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effetti- vo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato nella va- luta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 5 paragrafi (2) e (3) del presente Accordo.

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Art. 8 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati regolarmente da in- vestitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra prima della sua entrata in vi- gore.

Art. 9 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dall’altra Parte contraente.

Art. 10 Surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia a un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, ricono- sce la cessione dei diritti o titoli dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 11 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Impregiudicato l’articolo 12 del presente Accordo (Controversie tra Parti con- traenti), al fine di trovare una soluzione a qualsiasi controversia in merito a investi- menti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se entro un termine di sei mesi tali consultazioni non portassero ad alcuna solu- zione, la controversia è deferita a richiesta dell’investitore a un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale è costituito nel seguente modo: (a) Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le Parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi. (b) Se i termini stabiliti nella lettera (a) del presente articolo non sono rispettati, ciascuna parte in causa può, in assenza di altro accordo, invitare il Presi- dente della Corte arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Pa- rigi a procedere alle necessarie designazioni. Se il Presidente è cittadino di una delle parti in causa o è impedito di esercitare il suo mandato, le disposi- zioni del paragrafo (5) dell’articolo 12 del presente Accordo sono applicabili mutatis mutandis. (c) Tranne diversa disposizione delle parti in causa, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. I lodi sono definitivi e vincolanti. Ciascuna Parte contraente riconosce e garantisce l’esecuzione del lodo. (d) Ciascuna delle parti in causa assume le spese del membro del tribunale da essa scelto nonché della propria rappresentanza nella procedura d’arbitrato;

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le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due parti in causa. Il tribunale può nondimeno decidere nel lodo una di- versa ripartizione delle spese e questa sua decisione vincola le parti. (3) Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente articolo potranno, a richiesta dell’investitore, essere sottoposte al Centro internazionale per la compo- sizione delle controversie relative agli investimenti, invece che al tribunale di cui al paragrafo (2) del presente articolo. (4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (5) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta ad arbitrato, salvo il rifiuto dell’altra Parte contraente di conformarsi al lodo.

Art. 12 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadi- no di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non designa il proprio arbitro e non dà seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

2 RS 0.975.2 (RU 1968 1022)

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Art. 13 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.

Art. 14 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno re- ciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di cinque anni, sempreché non venga denunziato per scritto con preavviso di sei mesi. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-13 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.

Fatto a Tirana, il 22 settembre 1992, in quattro originali, di cui due in tedesco e due in albanese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Albania: Silvio Arioli Naske Afezolli

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