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AS 1999 3601

Ordinanza sulle riserve di crisi

Ordinanza sulle riserve di crisi

Modifica del 27 ottobre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 marzo 19521 sulle riserve di crisi è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Le espressioni «Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (detto qui di seguiti “Ufficio”)», «Ufficio» e «Centrale federale per le occasioni di lavoro» sono sostituite da «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» e «Seco».

Art. 4 cpv. 1 1 Per ogni investimento viene rilasciato un buono di deposito. Alla scadenza, i buoni di deposito possono essere prorogati di due anni.

Art. 5 cpv. 1 1 I buoni di deposito sono rimunerati agli stessi saggi d’interesse di quelli applicati dalla Banca cantonale di Berna per le obbligazioni di cassa di durata corrispondente. I buoni di deposito sono emessi a partire dal 1° giorno del mese. Gli interessi sono pagabili annualmente.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1999.

27 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1687

1 RS 823.321

1999-5230 3601