AS 1999 3601
Ordinanza sulle riserve di crisi
Ordinanza sulle riserve di crisi
Modifica del 27 ottobre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 marzo 19521 sulle riserve di crisi è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Le espressioni «Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (detto qui di seguiti “Ufficio”)», «Ufficio» e «Centrale federale per le occasioni di lavoro» sono sostituite da «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)» e «Seco».
Art. 4 cpv. 1 1 Per ogni investimento viene rilasciato un buono di deposito. Alla scadenza, i buoni di deposito possono essere prorogati di due anni.
Art. 5 cpv. 1 1 I buoni di deposito sono rimunerati agli stessi saggi d’interesse di quelli applicati dalla Banca cantonale di Berna per le obbligazioni di cassa di durata corrispondente. I buoni di deposito sono emessi a partire dal 1° giorno del mese. Gli interessi sono pagabili annualmente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1999.
27 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1687
1 RS 823.321
1999-5230 3601