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AS 1999 577

Regolamento dei funzionari (1)

Regolamento dei funzionari (1) (RF 1)

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 19591 è modificato come segue:

Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 1999

1 Gli stipendi conformemente all’articolo 3 del decreto federale del 16 dicembre

19942 concernente provvedimenti di risparmio nel settore degli stipendi della Con- federazione sono ridotti: a. dell’1 per cento per le retribuzioni annue che superano i 168 802 franchi; b. dello 0,5 per cento per le retribuzioni annue che si situano fra i 115 962 e i

168 801 franchi.

2 L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota (370 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte. 3 Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante. 4 L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 1998. 5 Per tutte le classi di stipendio le ore supplementari possono essere compensate solo con tempo libero. Un’indennità conformemente all’articolo 52 capoverso 1 può es- sere corrisposta in casi eccezionali e per motivi giustificati unicamente a funzionari fino alla classe di stipendio 23 previo consenso del Dipartimento, della Direzione generale delle dogane o del Consiglio dei politecnici. 6 Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso 1 è dato unicamente se la sup- plenza: a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valutazione della funzione; e b è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso 1.

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