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AS 2000 1855

Codice penale svizzero

Codice penale svizzero (Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all’Ufficio federale di polizia)

Modifica del 18 giugno 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta:

I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue:

Art. 351octies d. Sistema 1 L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema in- informatizzato di gestione e indice formatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fa- informatizzato delle persone e scicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della per- dei fascicoli in sonalità degni di particolare protezione. I dati dell’IPAS possono essere seno all’Ufficio federale di trattati soltanto allo scopo di: polizia a. accertare se l’Ufficio federale tratta dati relativi a una data persona; b. trattare dati concernenti gli affari dell’Ufficio federale; c. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori; d. tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche; e. allestire statistiche.

2 Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il

sistema IPAS contiene: a. le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall’Ufficio federale; b. la designazione dei servizi dell’Ufficio federale nei quali sono trattati dati relativi a una data persona; c. la designazione dei sistemi d’informazione dell’Ufficio fede- rale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei sistemi previsti dall’articolo 11 della legge federale del 7 otto- bre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Con- federazione;

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