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AS 2000 2250

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot. add.)

Traduzione 1 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 12 giugno 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 1997 2 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 15 settembre 1997 Entrata in vigore il 1° dicembre 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- ria di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio pre- levate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del pa- trimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corri- sposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Slovenia: (i) l’imposta sugli utili delle persone giuridiche, (ii) l’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso il reddito da salari e stipendi, sul reddito da attività agricola, sul reddito industriale e commerciale, sui guadagni di capitale e sul reddito da patrimonio mo- biliare e immobiliare; (iii) l’imposta sul patrimonio (qui di seguito indicate quali «imposta slovena»);

RS 0.672.969.11

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2250).

2 RU 2000 2249

2250 2000-1027

Doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sulla fortuna RU 2000

b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri red- diti); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed im- mobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione: a) il termine «Slovenia» designa il territorio della Repubblica di Slovenia e comprende le zone marittime adiacenti alle sue acque territoriali, il fondo e il sottosuolo del mare sui quali la Repubblica di Slovenia può, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, esercitare la sua sovranità e il suo potere giurisdizionale; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; f) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effet- tuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; g) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Slovenia, il Ministero delle finanze della Re- pubblica di Slovenia o il suo rappresentante autorizzato,

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(ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; h) il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costi- tuite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla le- gislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadi- nanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti dirimono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua atti- vità.

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2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio, e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile orga- nizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai solo fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che que- sta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato

contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

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7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo o no di una stabile organizzazione) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente so- no imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i di- ritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobi- li. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazio- ne. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attri- buire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi

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dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pre- giudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è si- tuata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Allorché

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e

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tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un ac- cordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti. 3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni se- condo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una pro- fessione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione gene- ratrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente

di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi ef-

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fettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non di- stribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così ap- plicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le au- torità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un di- ritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effetti- vamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applica- zione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, una sua unità amministrativo-territoriale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano pro- venienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fis- sa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, te- nuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato con- venuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legisla- zione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione.

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Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti de- gli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere indu- striale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettiva- mente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazio- ne le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si con- siderano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef-

fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le di- sposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legisla- zione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

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2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una li- bera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile orga- nizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponi- bili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico in- ternazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili sol- tanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimu- nerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunera- zioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni per- cepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili

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impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato con- traente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con- traente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponi- bili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli arti- coli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da atti- vità esercitate da artisti e sportivi che derivano in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre ri- munerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

1. a) Rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da

una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi

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costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a rimunerazioni e a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o com- merciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era im- mediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato con- traente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in que- sto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di que- sto Stato. 2. Con riferimento alle borse di studio e alle rimunerazioni di un’attività dipendente, cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponi- bile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato

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contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professio- ne indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione delle doppie imposizioni 1. Per quanto concerne la Slovenia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo se- guente: Qualora un residente di Slovenia ritragga redditi o possieda un patrimonio, che, giu- sta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Slovenia concede (i) sull’imposta che preleva sui redditi di detto residente una deduzione pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera; (ii) sull’imposta che preleva sul patrimonio di detto residente una deduzione pa- ri all’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera. La somma così computata non può, tuttavia, in entrambi i casi eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sulla sostanza, calcolata prima del computo, corrispon- dente ai redditi o alla sostanza imponibili in Svizzera. 2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo se- guente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Slovenia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, sal- ve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta affe- rente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, ap- plicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che se- condo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Slovenia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Slovenia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto resi- dente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Slovenia; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Slovenia sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

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La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società re- sidente di Slovenia, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui benefice- rebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con-

traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favo- revole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso ac- corda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un resi- dente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente

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Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato con- traente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eli- minare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora possa facilitare tale accordo, esse potranno ricorrere ad uno scambio orale di opinio- ni.

Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzio- ne. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate soltanto a persone o autorità che si occupano dell’accertamento o della ri- scossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali o metodi commerciali. 2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpre- tate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo di adottare misure ammi- nistrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa, ovve- ro contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria legisla- zione e a quella dello Stato che le chiede.

Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Ai fini della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentan- za consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate

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nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato ac- creditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo o sul patrimonio, dei residenti di detto Stato. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggior- nano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 28 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scam- biati a Berna appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese succes- sivo a quello nel corso del quale è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali che cominciano dopo il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale è av- venuto lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. L’accordo fra la Svizzera e la Jugoslavia, concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea3, concluso a Belgrado con lo scambio delle note diplomatiche del 4 novembre e 29 dicembre 1964 sarà abrogato per quanto concerne le relazioni tra la Slovenia e la Svizzera alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 29 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civi- le. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno ci- vile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

3 RS 0.672.981.85; RU 1965 369

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Fatto a Lubiana, il 12 giugno 1996, in due esemplari in lingua tedesca, slovena e in- glese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Slovenia: Jakob Kellenberger Milojka Kolar

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot. add.) | Lexipedia | Lexipedia