AS 2000 2621
Ordinanza sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato
Ordinanza sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato
del 1° settembre 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 10 dell’ordinanza del 6 marzo 2000 1 sul traffico pesante (OTTP), ordina:
Art. 1 Domanda di restituzione
1 La domanda di restituzione deve contenere i seguenti dati:
a. quantità di unità di carico e semirimorchi secondo le categorie giusta l’arti- colo 8 capoverso 2 OTTP; b. nome e firma del richiedente. 2 L’importo della restituzione è per quanto possibile computato sulla tassa sul traffi- co pesante commisurata alle prestazioni.
Art. 2 Mezzi di prova 1 Su richiesta, il richiedente deve presentare alla Direzione generale delle dogane una prova per ogni corsa eseguita sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato (TCNA). 2 Tutti i documenti e tutti i giustificativi essenziali per la restituzione della tassa de- vono essere custoditi durante cinque anni ed essere presentati, su richiesta, alla Di- rezione generale delle dogane.
Art. 3 Periodicità
1 Il periodo di restituzione corrisponde al mese civile.
2 Può essere presentata una sola domanda di restituzione per mese.
3 Il richiedente deve presentare la domanda alla Direzione generale delle dogane en- tro un anno dalla scadenza del mese civile durante il quale è stata effettuata la corsa.
RS 641.811.22 1 RS 641.811
2000-1950 2621
Restituzione della tassa sul traffico pesante RU 2000
Art. 4 Collaborazione dei prestatori del TCNA 1 Le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali devono notificare annualmente alla Direzio- ne generale delle dogane la quantità di unità che sono state trasportate nel TCNA. 2 I dati vanno suddivisi secondo le categorie di cui all’articolo 8 capoverso 2 OTTP.
3 Le notifiche devono essere effettuate entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° settembre 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger