AS 2000 270
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE)
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificato come segue:
Allegato 2
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Paesi beneficiari (Codice ISO 2)
applicabile aliquota normale meno
0301.1000/0307.9000 esente TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC
Le note 7-18 relative a queste voci sono soppresse.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 632.319
270 2000-0009