AS 2000 947
Regolamento dei funzionari 2
Regolamento dei funzionari (2) (RF 2)
Modifica del 16 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 1993 1 è modificato come segue:
Art. 2a Contratto collettivo di lavoro Conformemente all’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere, queste ultime sono autorizzate a stipulare un con- tratto collettivo di lavoro con le loro associazioni del personale. In tale contratto, le FFS possono modificare o completare le disposizioni concernenti i rapporti di servi- zio del personale federale. Il contratto collettivo di lavoro entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2001.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1947