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AS 2000 947

Regolamento dei funzionari 2

Regolamento dei funzionari (2) (RF 2)

Modifica del 16 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 1993 1 è modificato come segue:

Art. 2a Contratto collettivo di lavoro Conformemente all’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere, queste ultime sono autorizzate a stipulare un con- tratto collettivo di lavoro con le loro associazioni del personale. In tale contratto, le FFS possono modificare o completare le disposizioni concernenti i rapporti di servi- zio del personale federale. Il contratto collettivo di lavoro entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2001.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1947