AS 2001 3048
Ordinanza sulla Commissione della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sulla Commissione della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Ordinanza sulla Commissione della Cassa PUBLICA)
del 29 agosto 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC), ordina:
Capitolo 1: Composizione
Art. 1 Membri
1 La Commissione della Cassa si compone di 16 membri. Essa è composta in modo
paritetico.
2 I membri della Commissione della Cassa non possono intrattenere un rapporto di
lavoro presso PUBLICA.
Art. 2 Rappresentanza dei datori di lavoro 1 Il Consiglio federale nomina, su proposta del Dipartimento federale delle finanze, sei rappresentanti dei datori di lavoro giusta l’articolo 3 lettera a della legge sulla CPC. Il Dipartimento federale delle finanze sente preventivamente la Conferenza dei segretari generali. 2 Almeno due membri devono essere di lingua madre francese o italiana; ogni sesso dev’essere rappresentato da almeno due persone. 3 Le unità amministrative decentrate dotate di personalità giuridica propria (art. 3 lett. c legge sulla CPC) e le organizzazioni affiliate (art. 3 lett. d legge sulla CPC) designano ciascuna un rappresentante comune e lo annunciano a PUBLICA. 4 Se non sono annunciati entro il giorno dell’elezione per la rappresentanza degli assicurati attivi, i due rappresentanti di cui all’articolo 3 sono designati dal Consi- glio federale.
Art. 3 Rappresentanza degli assicurati attivi 1 Per l’elezione della rappresentanza degli assicurati attivi sono costituite tre circo- scrizioni elettorali.
RS 172.222.032 1 RS 172.222.0
3048 2001-1510
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2 Costituiscono una circoscrizione
a. l’Amministrazione federale, i servizi del Parlamento, le commissioni federali di ricorso e d’arbitrato nonché i Tribunali federali secondo l’articolo 1 capo- verso 1 lettere a, b, e e f della legge sulla CPC (circoscrizione I); b. le unità amministrative decentrate secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge sulla CPC (circoscrizione II) e c. le organizzazioni affiliate secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera g della legge sulla CPC (circoscrizione III). 3 Nella circoscrizione I sono elette sei persone, nelle circoscrizioni II e III una per- sona ciascuno. 4 Gli assicurati facoltativamente hanno il diritto di voto nella circoscrizione I.
Art. 4 Durata del mandato La durata del mandato di rappresentanza in seno alla Commissione della Cassa è di quattro anni. Alla scadenza del primo mandato i membri possono essere rieletti al massimo due volte. I periodi di mandato incompleti non sono considerati.
Capitolo 2: Elezione della rappresentanza degli assicurati attivi Sezione 1: Diritto di voto e eleggibilità
Art. 5 1 Hanno diritto di voto le persone che trenta giorni prima della data delle elezioni sono assicurati attivi presso un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettere a, c e d della legge sulla CPC e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 2 Possono essere eletti tutti gli aventi diritto di voto nonché i beneficiari di pensione che non hanno ancora compiuto il settantesimo anno di età. 3 Nella circoscrizione I possono essere elette in seno alla Commissione della Cassa al massimo due persone non assicurate presso PUBLICA in qualità di rappresentanti esterni delle associazioni del personale della Confederazione. 4 I membri della Commissione della Cassa possono esercitare la loro funzione fin- tantoché adempiono le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3.
Sezione 2: Procedura elettorale
Art. 6 Ufficio elettorale 1 Per la preparazione e l’esecuzione delle elezioni della Commissione della Cassa è costituito un ufficio elettorale. Questo si compone di sette persone provenienti dalle circoscrizioni seguenti:
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a. cinque persone dalla circoscrizione I; b. una persona dalla circoscrizione II; c. una persona dalla circoscrizione III. 2 I membri dell’ufficio elettorale sono designati dai datori di lavoro, nella circoscri- zione I dal capo del Dipartimento federale delle finanze. 3 I candidati alla Commissione della Cassa non possono essere membri dell’ufficio elettorale. 4 L’ufficio elettorale si costituisce autonomamente. Esso nomina al suo interno un presidente. 5 L’ufficio elettorale può ricorrere a consulenti esterni e a persone ausiliarie.
Art. 7 Determinazione della data delle elezioni e termini 1 L’ufficio elettorale, d’intesa con i datori di lavoro, rende nota la data delle elezioni con un anticipo di almeno due mesi. Il rinnovo ordinario dei mandati ha luogo nell’ultimo trimestre della durata del mandato. 2 Le liste dei candidati possono essere depositate presso l’ufficio elettorale al più tardi quaranta giorni prima della data delle elezioni.
Art. 8 Liste dei candidati 1 I datori di lavoro invitano, nella forma adeguata, gli assicurati attivi della loro cir- coscrizione nonché le associazioni del personale a depositare presso l’ufficio eletto- rale le loro liste dei candidati. 2 Le liste dei candidati della circoscrizione I non possono contenere più di nove candidati per lista; le liste dei candidati delle altre circoscrizioni non più di due. I membri della Commissione della Cassa che si ripresentano alle elezioni sono desi- gnati uscenti. 3 La lista dei candidati deve essere depositata mediante il modulo ufficiale. Nella circoscrizione I essa deve portare la firma autografa di almeno 200 persone aventi diritto di voto; nella circoscrizione II sono sufficienti 100 firme e nella circoscri- zione III 50. Ogni avente diritto di voto può firmare soltanto una volta su una sola lista. Esso non può ritirare la propria firma dopo che la lista è stata depositata. 4 Il primo firmatario della lista riceve conferma scritta del deposito della lista. I primi tre firmatari di ogni lista sono riconosciuti d’ufficio come persone di contatto e rappresentano gli altri firmatari della lista.
Art. 9 Contenuto della lista dei candidati
1 Sulla lista dei candidati figurano le indicazioni seguenti:
a. cognome, nome e sesso; b. lingua madre; c. anno di nascita;
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d. per gli assicurati attivi: l’ufficio pubblico o il datore di lavoro; per i benefi- ciari di pensione: l’ufficio pubblico o il datore di lavoro presso cui lavora- vano prima del pensionamento; per gli assicurati non attivi: l’associazione del personale; e. funzione professionale. 2 Un candidato può presentarsi in una sola circoscrizione e su una sola lista eletto- rale. 3 Se una lista contiene più nomi di quanti sono ammessi giusta l’articolo 8 capo- verso 2, gli ultimi nomi sono stralciati fino ad ottenere il numero di candidati con- sentito. 4 Ogni persona proposta deve confermare per scritto di accettare la candidatura. Se manca tale conferma, il suo nome è stralciato dalla lista dei candidati.
Art. 10 Liste elettorali 1 L’ufficio elettorale esamina le liste dei candidati e le numera secondo l’ordine di arrivo. Le liste non conformi alle prescrizioni sono respinte.
2 A ogni candidato è attribuito un numero di quattro cifre (numero individuale).
3 In base alle liste dei candidati depositate e controllate, l’ufficio elettorale prepara liste elettorali prestampate con le indicazioni seguenti: a. designazione della lista; b. numero individuale; c. indicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1; d. termine della consegna dei voti.
Art. 11 Elezione tacita 1 L’ufficio elettorale rinuncia al voto e dichiara i candidati proposti eletti tacita- mente, se il numero dei candidati eleggibili proposti in una circoscrizione non è superiore a quello dei seggi vacanti. 2 Se è depositata una sola lista dei candidati, si rinuncia parimenti al voto. Se tale lista contiene un numero di nomi superiore a quello dei seggi accordati alla circo- scrizione: a. sono elette le persone nell’ordine della lista fino a che tutti i seggi sono assegnati; b. per la circoscrizione I occorre inoltre tenere conto dell’articolo 16 capo- verso 2.
Art. 12 Registro elettorale 1 I datori di lavoro giusta l’articolo 3 lettere a, c e d della legge sulla CPC allesti- scono, al più tardi 30 giorni prima delle elezioni e in collaborazione con l’ufficio elettorale, un registro elettorale per il controllo dell’eleggibilità e del diritto di voto.
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2 Il registro elettorale contiene per ogni persona le indicazioni seguenti:
a. cognome e nome; b. data di nascita; c. indirizzo privato o, per gli assicurati attivi impiegati all’estero, il luogo di lavoro. 3 Il registro elettorale deve essere datato e firmato dal collaboratore competente.
Art. 13 Invio del materiale elettorale 1 La documentazione di voto è inviata agli elettori al più tardi 25 giorni prima della data delle elezioni.
2 Essa comprende:
a. una lista elettorale neutra, senza numerazione e senza indicazione dei nomi; b. le liste elettorali prestampate; c. un documento di legittimazione al voto; d. una busta neutra per le liste elettorali; e. una busta-risposta affrancata; f. le istruzioni di voto. 3 Chi non è in possesso del materiale elettorale dieci giorni prima delle elezioni può chiederlo all’ufficio elettorale.
Art. 14 Elezioni 1 Le elezioni si svolgono segretamente e per corrispondenza utilizzando l’apposito materiale elettorale. 2 Esse si svolgono esclusivamente per posta con l’apposita busta-risposta. La busta- risposta deve contenere: a. il documento di legittimazione al voto firmato di proprio pugno (art. 13 cpv. 2 lett. c) e b. la busta neutra chiusa (art. 13 cpv. 2 lett. d) contenente una lista elettorale prestampata o la lista elettorale neutra (art. 13 cpv. 2 lett. a o b). 3 Ogni avente diritto di voto può consegnare una sola lista elettorale. Esso può stral- ciare dalle liste elettorali prestampate i nomi di singoli candidati e sostituirli, scri- vendo di proprio pugno, con quelli di altre liste. Il nome di una persona può compa- rire una sola volta nella lista elettorale. 4 Le buste-risposta devono essere consegnate alla Posta svizzera al più tardi il giorno delle elezioni o, tempestivamente, a una rappresentanza diplomatica o consolare. Le buste-risposta che giungono all’ufficio elettorale dopo più di due giorni feriali dalla data delle votazioni non sono più considerate.
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Sezione 3: Determinazione dei risultati dello scrutinio
Art. 15 Spoglio dei voti L’ufficio elettorale procede allo spoglio dei voti il giorno seguente quello dello scrutinio ed effettua separatamente il computo delle liste invariate e di quelle modi- ficate.
Art. 16 Nullità
1 Le liste consegnate sono nulle se:
a. non è stato utilizzato il materiale elettorale ufficiale; b. non è stata utilizzata la busta messa a disposizione dall’ufficio elettorale; c. manca il documento di legittimazione al voto o la relativa firma autografa; d. è stata consegnata alla Posta una busta-risposta aperta; e. una busta-risposta contiene più liste elettorali; f. la lista elettorale non è stata compilata o modificata scrivendo di proprio pugno; g. la lista elettorale contiene osservazioni ingiuriose. 2 Le liste elettorali nulle sono messe a protocollo e i documenti rispettivi sono con- servati separatamente. Tali liste non sono prese in considerazione per la determina- zione dei risultati dello scrutinio.
3 Un singolo voto sullo lista elettorale è nullo se:
a. la persona menzionata non è stata proposta; b. il nome di una persona compare precedentemente sulla lista elettorale; c. il nome non è chiaro o illeggibile; d. sulla lista elettorale compaiono più nomi di quanti possano candidarsi secondo l’articolo 8 capoverso 2; in questo caso gli ultimi nomi della lista sono stralciati fino all’ottenimento del numero consentito.
Art. 17 Persone elette 1 I sei candidati che hanno totalizzato il maggior numero di voti sono eletti a rappre- sentare gli assicurati attivi della circoscrizione I. 2 Se tra gli eletti secondo il capoverso 1 non vi sono almeno due persone di lingua madre francese o italiana e almeno due persone di ciascun sesso, in deroga al capo- verso 1 sono elette le persone che, soddisfacendo tali condizioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Esse sostituiscono le persone elette conformemente al capoverso 1 che hanno totalizzato meno voti e non adempiono ai requisiti. 3 Quale rappresentanza degli assicurati attivi delle circoscrizioni II e III è eletta la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti della sua circoscrizione.
4 In caso di parità del numero dei voti, si procede a un sorteggio.
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Art. 18 Processo verbale 1 L’ufficio elettorale redige un processo verbale che deve essere firmato da tutti i membri dell’ufficio.
2 Esso determina i risultati delle elezioni e informa immediatamente le persone
elette, quelle non elette e i datori di lavoro. 3 Al più tardi una settimana dalla data delle elezioni, i datori di lavoro informano gli assicurati attivi, nella forma appropriata, in merito all’esito delle elezioni. Entro lo stesso termine, PUBLICA ne informa i beneficiari di pensione e gli assicurati facol- tativamente.
Sezione 4: Sostituzione nel caso di dimissioni di un membro
Art. 19 1 Un membro dimissionario della Commissione della Cassa che rappresenta gli assi- curati attivi è sostituito dalla persona della sua stessa lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se su tale lista non v’è alcuna persona disponibile, è sostituito dalla persona che ha ottenuto il maggior numero di voti nella stessa circoscrizione. 2 Il subentrante può rifiutare l’elezione. In questo caso non se ne terrà conto in occa- sione di un’ulteriore vacanza. 3 Se la Commissione della Cassa è stata designata con elezione tacita (art. 11) e la lista dei candidati non propone candidati di riserva che possano essere definiti eletti ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2, subentra il primo firmatario della lista dei can- didati del dimissionario. 4 Le dimissioni e la sostituzione di un membro sono registrate nel processo verbale della seduta successiva della Commissione della Cassa.
5 Se dimissiona un membro della Commissione della Cassa che rappresenta i datori
di lavoro, il datore di lavoro giusta l’articolo 2 designa un sostituto.
Capitolo 3: Organizzazione e compiti della Commissione della Cassa Sezione 1: Costituzione e decisioni
Art. 20 Costituzione
1 La Commissione della Cassa si costituisce autonomamente. Essa nomina al suo
interno il presidente e il vicepresidente (presidenza).
2 La presidenza è composta di un rappresentante dei datori di lavoro e uno degli
assicurati attivi. Le due rappresentanze si alternano a ritmo biennale nella carica di presidente. 3 La Commissione della Cassa designa le persone autorizzate a firmare e le modalità della firma.
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Art. 21 Decisioni
1 La Commissione della Cassa delibera validamente se alla seduta sono presenti
almeno cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque degli assicurati attivi.
2 Essa decide alla maggioranza semplice dei presenti.
3 A parità di voti non è presa alcuna decisione. In questi casi l’affare è riproposto alla Commissione della Cassa in una delle sedute successive. 4 Le decisioni possono essere adottate tramite circolazione degli atti. Le proposte su cui si intende decidere mediante tale procedura sono inviate a tutti i membri. Affin- ché siano approvate, le proposte presentate in questo modo necessitano del consenso scritto di 11 membri della Commissione della Cassa. Se tale quorum non è raggiunto alla prima circolazione, l’oggetto è trattato nella seduta successiva. 5 I voti per le decisioni tramite circolazione degli atti sono espressi in forma scritta. In tale contesto sono considerati scritti anche i voti espressi per via telematica, sotto forma di messaggi di posta elettronica. In occasione dell’invio della proposta occor- re indicare esplicitamente se la validità dei messaggi di posta elettronica presuppone una firma elettronica o se basta un messaggio semplice. 6 È allestito un processo verbale delle decisioni prese durante le sedute. Le decisioni adottate tramite circolazione degli atti sono comunicate immediatamente in forma scritta a tutti i membri e integrate nel processo verbale della seduta successiva.
Art. 22 Segreteria La segreteria della Commissione della Cassa è gestita da PUBLICA.
Sezione 2: Compiti
Art. 23 Funzione
1 La Commissione della Cassa è l’organo di gestione strategica di PUBLICA. Ad
essa incombe la sorveglianza e il controllo della gestione di PUBLICA.
2 Essa approva la politica aziendale e l’organizzazione interna di PUBLICA.
Art. 24 Competenze in materia finanziaria La Commissione della Cassa: a. emana direttive d’investimento; b. approva il bilancio preventivo e il conto annuale; c. decide in merito alla rimunerazione del conto speciale di risparmio; d. decide in merito al tasso d’interesse relativo all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 26 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 aprile 20012 concernente
2 RS 172.222.034.2
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l’assicurazione nel piano integrativo della Cassa pensioni della Confedera- zione (OCPC 2); e. decide in merito all’impiego dei fondi liberi; f. propone al Consiglio federale misure di risanamento conformemente all’arti- colo 16 della legge sulla CPC; g. decide, su proposta della direzione, in merito alla presenza di casi di rigore per quanto concerne la riduzione di prestazioni in seguito a sovraindennizzo nonché in merito alle restituzioni.
Art. 25 Altre competenze La Commissione della Cassa: a. può istituire comitati; ne determina i compiti e le indennità; i membri dei comitati non devono necessariamente appartenere alla Commissione della Cassa; b. può ricorrere a specialisti esterni e fissarne le indennità; c. approva il regolamento emanato dalla direzione per il trattamento dei dati personali concernenti gli assicurati e i loro congiunti, necessari per l’esecu- zione della legge sulla CPC; d. esegue le liquidazioni parziali conformemente agli statuti del 29 agosto
20013 della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.
Art. 26 Indennità 1 Per la preparazione e la partecipazione alle sedute, i commissari ricevono, per ogni esercizio, le seguenti indennità forfettarie: a. il presidente: 7500 franchi; b. il vicepresidente: 6000 franchi; c. gli altri commissari: 5000 franchi.
2 L’indennità forfettaria è versata a titolo personale.
3 Se un commissario abbandona la Commissione della Cassa durante l’esercizio e gli subentra un supplente, l’indennità forfettaria è versata a ciascuno dei due in propor- zione alla durata della carica.
Art. 27 Obbligo del segreto L’obbligo del segreto cui sono sottoposti i membri della Commissione della Cassa secondo l’articolo 86 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si protrae oltre l’abbandono della carica.
3 RS 172.222.034.3 4 RS 831.40
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Art. 28 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2001.
2 L’articolo 24 lettera d entra in vigore il 1° gennaio 2002.
29 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz