AS 2001 3195
Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
del 14 dicembre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 19891 concernente la retribu- zione e la previdenza professionale dei magistrati; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta:
I Il decreto federale del 6 ottobre 19893 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati è modificato come segue:
Titolo Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
Art. 1 Consiglio federale
1 L’onorario annuo dei membri del Consiglio federale ammonta a 404 791 franchi4.
2 Esso è adeguato al rincaro come i salari del personale federale.
Art 1a Altri magistrati L’onorario annuo degli altri magistrati ammonta: a. all’81,6 per cento dell’onorario di un membro del Consiglio federale, per il cancelliere della Confederazione; b. all’80 per cento dell’onorario di un membro del Consiglio federale, per i giudici federali.
Art. 3 cpv. 2 lett. b
2 Il diritto alla pensione completa nasce:
b. per il cancelliere della Confederazione, quando cessa la propria funzione dopo almeno otto anni di servizio o prima per ragioni di salute;
4 L’importo tien conto del rincaro dell’1 per cento deciso dal Consiglio federale per il 2002.
2001-0174 3195
Retribuzione e previdenza professionale dei magistrati. OAF
Art. 4 cpv. 2
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 4: Uscita da un istituto di previdenza della Confederazione
Art. 12 Mantenimento della protezione previdenziale Il mantenimento della protezione previdenziale di assicurati della Cassa pensioni della Confederazione nonché di professori ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1 del- l’ordinanza del 16 novembre 19835 sul corpo insegnante dei PF che sottostanno alla presente ordinanza, è retto dall’articolo 4 della legge del 17 dicembre 19936 sul libe- ro passaggio.
Art. 13 Esecuzione La Cassa pensioni della Confederazione versa le pensioni e le rendite per superstiti. Le prestazioni le sono rimborsate dalla Confederazione.
Art. 14 Referendum ed entrata in vigore Il presente decreto7, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù degli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 19898 concernente la retribu- zione e la previdenza professionale dei magistrati. Il presente decreto9 entra in vigore10 contemporaneamente alla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magi- strati.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2001 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2001 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
5 RS 414.142 6 RS 831.42
7 Ora: Ordinanza dell’Assemblea federale (Art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101)
8 RS 172.121
9 Ora: Ordinanza dell’Assemblea federale (Art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101)
10 Entrata in vigore: 1o gennaio 1990
Retribuzione e previdenza professionale dei magistrati. OAF
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