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AS 2002 1110

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci (con Protocollo)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci

Concluso il 15 ottobre 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 luglio 1999

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della repubblica di Slovenia (qui di seguito: le Parti contraenti), animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi, nonché in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni 1. Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Sviz- zera sia in Slovenia, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di persone o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese. 2. Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché, eventualmente, il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di a) oltre nove persone sedute, conducente compreso; b) merci. 3. Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazio- ne esigibile, rilasciata conformemente alle disposizioni del presente Accordo o del Protocollo2 che ne è parte integrante e secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.

RS 0.741.619.691

1 Dal testo originale francese (RO 2002 1110).

2 Non pubblicato nella RU.

1110 2001-0639

Trasporti internazionali su strada di persone e merci. RU 2002

Art. 3 Trasporti di persone

1. I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono

esenti dall’autorizzazione: a) trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porta chiu- sa); o b) trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel Paese d’imma- tricolazione del veicolo a un luogo situato nell’altra Parte contraente quando il veicolo lascia a vuoto questo territorio; o c) trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nell’altra Parte con- traente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a condi- zione che il servizio sia preceduto da uno spostamento a vuoto nell’andata e che i viaggiatori – siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico; o – siano stati condotti precedentemente dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b) nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati fuori di questo Paese; o – siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio; d) viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente. 2. I trasporti di cui nel paragrafo 1 sono eseguiti se vi è un documento di controllo. 3. I trasporti diversi da quelli di cui nel paragrafo 1 sono sottoposti ad autorizzazio- ne, secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti. 4. La Commissione mista, istituita nell’articolo 11, è autorizzata a sostituire il siste- ma d’autorizzazione con il documento di controllo per i controlli regolari delle per- sone che adempiono le condizioni seguenti: – i trasporti pendolari con alloggio durante il transito, o a destinazione del ter- ritorio dell’altra Parte contraente; e – gli spostamenti a vuoto dei veicoli effettuati in rapporto con i trasporti pen- dolari.

Art. 4 Trasporto di merci Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:

Trasporti internazionali su strada di persone e merci. RU 2002

a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o b) alla partenza dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraen- te; o c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Divieto dei trasporti interni Il cabotaggio passeggeri e mercantile non è permesso. La Commissione mista, men- zionata nell’articolo 11, può introdurre, su una base di reciprocità, deroghe al di- vieto dei trasporti interni, tenendo conto della situazione economica delle due Parti contraenti.

Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale Per tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.

Art. 7 Diritti e tasse I trasportatori di una Parte contraente che effettuano trasporti sul territorio dell’altra Parte contraente sono sottoposti al pagamento delle imposte, pedaggi, tasse ed emolumenti amministrativi nel campo dei trasporti stradali o della circolazione stra- dale, conformemente alla legislazione in vigore in questo Paese e nel rispetto del principio della non discriminazione.

Art. 8 Infrazioni 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2. I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte con- traente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti in rapporto con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore su detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere l’oggetto delle misure seguenti che devono essere prese dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo: a) avvertimento; b) revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui l’infrazione è stata com- messa. 3. L’autorità che prende una misura siffatta ne informa l’autorità competente dell’al- tra Parte contraente.

Trasporti internazionali su strada di persone e merci. RU 2002

4. Sono fatte salve le sanzioni che possono essere applicate in virtù della legislazio- ne nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul ter- ritorio della quale siffatte infrazioni sono state commesse.

Art. 9 Autorità competenti Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applica- zione del presente Accordo. Queste autorità corrispondono direttamente.

Art. 10 Modalità d’applicazione Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applica- zione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo stabilito contemporanea- mente allo stesso.

Art. 11 Commissione mista 1. Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata per trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

2. La Commissione è segnatamente competente per modificare o completare il Pro-

tocollo menzionato nell’articolo 10.

3. Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convoca-

zione di questa Commissione mista, la quale si riunisce alternativamente sul territo- rio di ciascuna Parte contraente.

Art. 12 Estensione dell’accordo al Principato del Liechtenstein Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il pre- sente Accordo si estende parimenti al Principato in quanto lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità

1. Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte contraente avrà

notificato all’altra che essa si è confermata alle prescrizioni costituzionali relative alla messa in vigore degli accordi internazionali. L’Accordo entra provvisoriamente in vigore alla data della sua firma. 2. L’accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di tre mesi almeno.

Trasporti internazionali su strada di persone e merci. RU 2002

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, han- no firmato il presente Accordo.

Fatto a Ljubljana, il 15 ottobre 1998, in due originali in lingua francese e slovena, i due testi facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Slovenia: Moritz Leuenberger Anton Bergauer

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