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AS 2002 1378

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 24 aprile 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. e

1 Per azienda d’estivazione s’intende un’impresa agricola che:

e. è gestita durante l’estivazione; e

Art. 29 cpv. 3

3 Per formaggio di montagna s’intende anche il formaggio alpestre:

a. prodotto con latte di aziende d’estivazione nella regione d’estivazione; e b. prodotto in un’azienda d’estivazione o in un caseificio situati nella regione d’estivazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.91

1378 2002-0311

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