AS 2002 1379
Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)
Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 La regione d’estivazione comprende la superficie d’estivazione.
Art. 3 Delimitazione della regione d’estivazione 1 La delimitazione della regione d’estivazione si fonda sui pascoli d’estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estiva- zione, nonché sui pascoli comunitari. 2 I limiti della regione d’estivazione sono determinati in base al modo di sfrutta- mento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale.
Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Autonomamente o su domanda del gestore, l’Ufficio federale può modificare i li- miti della regione d’estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev’essere consultato. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all’Ufficio federale con un parere motivato. 3 L’Ufficio federale pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zo- ne e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.
1 RS 912.1
2002-0308 1379
Ordinanza sulle zone agricole RU 2002
Art. 7 cpv. 1 1 Le domande pendenti sono esaminate in virtù del diritto vigente al momento della decisione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz