AS 2002 2122
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Modifica del 20 giugno 2002
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11, 22, 25, 33, 36 capoverso 2 e 37 capoverso 1 dell’ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC),
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e ed f, cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 3 1 Gli impianti che utilizzano le frequenze ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lette- ra a OGC sono: e. gli impianti di radiocomunicazione di una rete locale senza fili secondo la seguente tabella:
Gamma di frequenze (frequenze collettive) Potenza massima (valore globale) o intensità di campo (valore massimo)
2400-2483.5 MHz 100 mW EIRP 5150-5250 MHz 200 mW EIRP 17.1-17.3 GHz 100 mW EIRP
f. gli impianti di radiocomunicazione che utilizzano la tecnologia DECT (Di- gital European Cordless Telecommunication) nella banda delle frequenze 1.88-1.9 GHz. 2 Gli impianti che utilizzano le frequenze ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lette- ra d OGC sono: …
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Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O dell’UFCOM RU 2002
3 Le frequenze d’emergenza giusta l’articolo 8 capoverso 1 lettera e OGC sono:
a. 121.5+243 MHz; b. 161.300 MHz; c. 406.0–406.1 MHz; d. 1645.5–1646.5 MHz.
Art. 4 cpv. 1–3 e 5
1 Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione a bordo di una nave che
sottostà alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1° novembre 19743 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS; Safety of Life at Sea) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regola- mento internazionale delle radiocomunicazioni del 21 dicembre 19594: a. il certificato di 1a classe per elettronici delle radiocomunicazioni; b. il certificato di 2a classe per elettronici delle radiocomunicazioni; c. il certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni (General Ope- rators Certificate); d. il certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate).
2 Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione nell’ambito del sistema
mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) a bordo di un’imbarcazione per la navigazione da diporto deve esse- re titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni: a. uno dei certificati di cui al capoverso 1; b. il certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certifi- cate); c. il certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate). 3 Chi vuole utilizzare a bordo di un’imbarcazione per la navigazione da diporto un impianto di radiocomunicazione non equipaggiato del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regola- mento internazionale delle radiocomunicazioni: a. uno dei certificati di cui ai capoversi 1 o 2; b. il certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mobile marittimo; c. il certificato generale per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo;
3 RS 0.747.363.33 4 RS 0.784.403
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d. il certificato limitato per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo (vali- do a bordo di pantili). 5 Le condizioni per l’ottenimento dei certificati di capacità di cui ai capoversi 2 let- tere b e c, 3 lettera d e 4 lettera b sono disciplinate nel capitolo 3.
Art. 12 cpv. 1 lett. b
1 L’Ufficio effettua gli esami per l’ottenimento dei seguenti certificati:
b. il certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate);
Titolo prima dell’art. 22 Sezione 3: Certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate)
Art. 22 cpv. 1 lett. c n. 4
1 L’esame dura 30 minuti. I candidati devono dimostrare di possedere conoscenze
approfondite nell’utilizzazione: c. dei seguenti sottosistemi GMDSS:
4. impianti di radiocomunicazione via satellite.
2bis I titolari del certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Cer- tificate) devono sostenere soltanto un esame complementare giusta il capoverso 2 e un esame giusta l’articolo 26 lettera b.
Art. 29 Esame
1 L’esame si svolge in forma scritta e dura 50 minuti.
2 Oggetto d’esame è il Manuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna (compresi gli allegati)5 pubblicato dalla Commissione del Danubio e dalla Commis- sione centrale per la navigazione sul Reno; esso verte in particolare sui seguenti campi: a. conoscenze di base e caratteristiche fondamentali del servizio di radiotelefo- no nelle vie di navigazione interna; b. conoscenze pratiche dell’utilizzo di un posto di radiotelefonia per le navi; c. svolgimento di conversazioni radio, inclusi i casi di soccorso, di emergenza e di sicurezza.
5 Ottenibile presso Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b. H., Dammstrasse 15-17, D-47119 Duisburg (Ruhrort).
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Art. 30 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2002.
20 giugno 2002 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer