AS 2002 3259
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)
Modifica del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e vei- coli è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Ingresso visti gli articoli 12–15, 22 capoverso 1, 25, 55, 57 e 103–106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale,
Sostituzione di espressioni L’espressione «Ufficio federale» è sostituita da «USTRA» negli art. 43 cpv. 3, 45 cpv. 1, 5 e 7, 50 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 4, 55 cpv. 3, 57, 59 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. a n. 2, 75 cpv. 5, 83 cpv. 1 e 4, 85 cpv. 5, 92 cpv. 4, 94 cpv. 7, 116 cpv. 5, 121 cpv. 4 e 6,
127 cpv. 4, 128 cpv. 1, 130 cpv. 4, 133, 137 cpv. 2, 141 cpv. 1 e 150 cpv. 6.
Il termine «perito» è sostituito da «esperto della circolazione» negli art. 1, 49 cpv. 3, nel titolo prima dell’art. 65, negli art. 65, 66 cpv. 1, 2, 4, 67 cpv. 1, 69 cpv. 1, 2, 4, 75 cpv. 2, 93 cpv. 1 e 2, allegato 1 2° gruppo (lett. d), allegato 2, allegato 3 e alle- gato 7 n. 1 n. 11 (1° gruppo di materie), n. 2 n. 21 (1° e 2° gruppo di materie), n. 3 n. 31 (1° e 2° gruppo di materie). L’espressione «esame di perito» è sostituita da «esame di esperto della circolazione» negli art. 49 cpv. 3 e 68 cpv. 1. L’espressione «capi periti» è sostituita da «capi esperti della circolazione» nell’art. 69 cpv. 1. L’espressione «esami di periti» è sostituita da «esami di esperti della circolazione» nel titolo dell’allegato 7.
2002-0778 3259
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
L’espressione «attività del perito» è sostituita da «attività dell’esperto della circola- zione» nell’allegato 7 sottonumero 11 (2° gruppo di materie), sottonumero 21 (2° gruppo di materie) e sottonumero 31 (2° gruppo di materie).
Art. 1 rubrica Oggetto
Art. 2 Abbreviazioni
1 Per le autorità sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a. DATEC: Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni; b. USTRA: Ufficio federale delle strade.
2 Per le prescrizioni vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; b. ONC: ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale; c. OAV: ordinanza del 20 novembre 19594 sull’assicurazione dei veicoli; d. OETV: ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; e. LIAut: legge federale del 21 giugno 19966 sull’imposizione dei veicoli; f. OLR1: ordinanza del 19 giugno 19957 sulla durata del lavoro e del ripo- so dei conducenti professionali di veicoli a motore; g. OLR2: ordinanza del 6 maggio 19818 sulla durata del lavoro e del ripo- so dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti. 3 Per le raccolte automatizzate di dati vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a. ADMAS: registro automatizzato delle misure amministrative; b. FABER: registro delle autorizzazioni a condurre.
3 RS 741.11 4 RS 741.31 5 RS 741.41 6 RS 641.51 7 RS 822.221 8 RS 822.222
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Titoli prima dell’art. 3
1 Ammissione di persone
11 Disposizioni generali
Art. 3 Categorie di licenze
1 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie seguenti:
A: motoveicoli; B: autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non su- periore a 750 kg; le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg, a condizione che il peso del convoglio non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore; C: autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, con- ducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso non superiore a 750 kg; BE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio che come combinazione non rientrano nella categoria B; CE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; DE: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg.
2 La licenza di condurre è rilasciata per le sottocategorie seguenti:
A1: motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW; B1: quadricicli e tricicli a motore con peso a vuoto non superiore a 550 kg; C1: autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale superiore a
3500 kg, ma non a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sottocategoria può
essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D1: autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di sedici, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sottocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non supe- riore a 750 kg;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
C1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocatego- ria C1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso vuoto del veicolo trattore; D1E: le combinazioni di veicoli costituite da un veicolo trattore della sottocatego- ria D1 e un rimorchio con un peso totale di oltre 750 kg, a condizione che il peso della combinazione non superi 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia adibito al trasporto di persone.
3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:
F: veicoli a motore, esclusi motoveicoli e motoleggere, la cui velocità massima non supera 45 km/h; G: veicoli a motore agricoli, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h; M: ciclomotori.
Art. 4 Autorizzazioni
1 La licenza di condurre della categoria:
A: autorizza a condurre veicoli della sottocategoria A1 e B1 e delle categorie speciali F, G e M; B: autorizza a condurre veicoli a motore della sottocategoria B1 e delle catego- rie speciali F, G e M; C: autorizza a condurre veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M; D: autorizza a condurre veicoli della categoria B, delle sottocategorie B1, C1 e D1 e delle categorie speciali F, G e M; BE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria DE e delle sot- tocategorie C1E e D1E , se il conducente è titolare della licenza di condurre per il veicolo trattore; CE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e delle sottocategorie C1E e D1E, se il conducente è titolare della licenza di con- durre per il veicolo trattore; DE: autorizza a condurre combinazioni di veicoli della categoria BE e delle sot-
2 La licenza di condurre della sottocategoria:
A1: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M; B1: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M; C1: autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e delle categorie speciali F, G e M;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
D1: autorizza a condurre veicoli della categoria B, della sottocategoria B1 e C1 e delle categorie speciali F, G e M; C1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria D1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore; D1E: autorizza a condurre combinazioni di veicoli delle categorie BE e DE e della sottocategoria C1E se il conducente del veicolo è titolare della licenza di condurre il veicolo trattore.
3 La licenza di condurre della categoria speciale:
F: autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali G e M; G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli spe- ciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.
4 Le autorizzazioni giusta i capoversi 1–3 devono essere iscritte in FABER.
5 Inoltre, nel traffico interno:
a. la licenza di condurre della categoria D autorizza a condurre filobus vuoti; b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti; c. la licenza di condurre della sottocategoria C1 autorizza a condurre veicoli vuoti della sottocategoria D1; d. la licenza di condurre delle categorie B e C e della sottocategoria C1 auto- rizza a trainare rimorchi agricoli o rimorchi del servizio antincendio, della polizia e della protezione civile; e. la licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M autorizza a trainare rimorchi con veicoli di queste categorie speciali.
Art. 5 Eccezioni all’obbligo di possedere una licenza
1 Non necessitano di una licenza per allievo conducente:
a. i titolari della licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che fanno domanda di una licenza di condurre della sottocategoria D1; b. i titolari della licenza di condurre della categoria C che fanno domanda di una licenza di condurre della categoria D; c. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie speciali G e M.
2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:
a. conducono a piedi un monoasse senza rimorchio; b. conducono un carro a mano provvisto di motore; c. conducono un autoveicolo di lavoro utilizzato in cantieri delimitati non completamente chiusi alla circolazione; d. conducono un ciclomotore leggero;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
e. dipendono dall’uso di una carrozzella per invalidi con dispositivo di propul- sione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.
3 Autorizzando il traffico interno di una impresa conformemente all’articolo 33
OAV, l’autorità cantonale può permettere eccezioni in merito alla categoria, alla sottocategoria o categoria speciale della licenza di condurre necessaria (art. 3).
Titoli prima dell’art. 5a
12 Esame di conducente
121 Requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo
conducente o una licenza di condurre
Art. 5a Domicilio in Svizzera 1 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il tra- sporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera. 2 Per i dimoranti settimanali il domicilio della famiglia vale come domicilio se vi ritornano regolarmente in media due volte al mese.
Art. 6 Età minima
1 L’età minima per condurre veicoli a motore è:
a. di 14 anni per le categorie speciali G e M; b. di 16 anni per la categoria speciale F e i veicoli a motore per i quali non è necessaria una licenza di condurre; c. per la sottocategoria A1:
1. per i veicoli fino a 50 cm3: 16 anni,
2. per gli altri veicoli: 18 anni;
d. di 18 anni per le categorie A, B, BE, C e CE e le sottocategorie B1, C1 e e. di 21 anni per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E. 2 La licenza per allievo conducente delle categorie C e CE può essere già rilasciata ad apprendisti conducenti di autocarri che hanno 17 anni compiuti; essi possono tuttavia conseguire la licenza di condurre solo dopo aver compiuto 18 anni. 3 I titolari della licenza di condurre della categoria C che non hanno ancora com- piuto i 21 anni possono effettuare trasporti internazionali di merci se hanno ottenuto il certificato federale di capacità al termine dell’apprendistato di conducente di auto- carri o hanno concluso con successo la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 1.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
4 L’autorità cantonale può:
a. agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:
1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria
B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell’età minima richiesta, fondandosi su un certificato medico,
2. autorizzare la guida di veicoli per cui non è necessaria una licenza di
condurre prima del raggiungimento dell’età minima richiesta; b. rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale M prima del rag- giungimento dell’età minima richiesta, se non si può ragionevolmente esige- re l’impiego di un altro mezzo di trasporto. 5 I titolari della licenza di condurre delle categorie speciali G o M che non hanno ancora compiuto i 16 anni possono condurre anche veicoli a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre (art. 5 cpv. 2).
Art. 7 Requisiti medici minimi 1 Chi fa domanda di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti me- dici minimi di cui nell’allegato 1. 2 Chi conduce un veicolo a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre deve avere un’acuità visiva minima corretta o non corretta dello 0,2 per occhio e non avere un campo visivo troppo ridotto. 3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se non ci sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone.
Art. 8 Pratica di guida 1 Il candidato alla licenza di condurre della categoria D deve aver condotto regolar- mente un autoveicolo della categoria C durante un anno. 2 L’obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2 e che abbia condotto: a. durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus; o b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B. 3 Il candidato alla licenza di condurre della sottocategoria D1 deve aver condotto:
a. durante almeno tre mesi un autocarro o un filobus; b. regolarmente durante almeno un anno autoveicoli della categoria B. 4 Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver con- dotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
5 Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente arti- colo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la pre- sentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di con- durre. Le corse di scuola di guida non valgono come pratica di guida. 6 Durante il periodo di prova secondo i capoversi 1–5, ma almeno nell’anno prece- dente il rilascio della licenza per allievo conducente o, se detta licenza non è neces- saria, l’ammissione all’esame pratico di conducente, il richiedente non deve aver commesso, con un veicolo a motore, un’infrazione alle norme della circolazione che hanno comportato la revoca della licenza di condurre.
Art. 9 Esame della vista 1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo condu- cente o di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un oculista o un ottico riconosciuto dall’autorità cantonale. L’esame avviene confor- memente all’allegato 4. Il risultato va allegato alla domanda.
2 Vengono verificate le seguenti funzioni:
a. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie A o B, delle sottocategorie A1 o B1 e delle catego- rie speciali F, G o M: – l’acuità visiva, – il campo visivo, e – la motilità oculare (diplopia); b. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie C e D, delle sottocategorie C1 e D1 o di un permes- so per il trasporto professionale di persone e per una domanda di una licenza per allievo conducente delle categorie I, II e IV anche lo strabismo e la pu- pillomotricità.
3 L’esame della vista non deve risalire a più di dodici mesi prima.
Art. 10 Corso di pronto soccorso 1 Per annunciarsi all’esame teorico di base, il candidato alla licenza di condurre delle categorie A, B o C oppure delle sottocategorie A1, B1 o C1 deve dimostrare di aver partecipato a un corso di pronto soccorso. 2 La prova della formazione di pronto soccorso è prodotta mediante un certificato di un istituto riconosciuto dall’USTRA. Il certificato può essere rilasciato soltanto ai partecipanti che hanno seguito interamente il corso. Il corso non deve risalire a più di sei anni prima.
3 Il corso impartisce:
a. istruzioni riguardo alla sicurezza sul luogo dell’incidente e all’allarme delle forze di salvataggio;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
b. conoscenze sui provvedimenti che devono essere presi per garantire le fun- zioni vitali della persona ferita fino all’intervento del medico; e c. conoscenze in particolare sul collocamento corretto della persona ferita, sulla respirazione artificiale, sul comportamento in caso di gravi emorragie e le basi del massaggio cardiaco. 4 L’organizzazione e il programma dei corsi di pronto soccorso nonché le esigenze imposte agli istruttori devono essere approvate dall’USTRA.
5 Sono dispensati dal corso di pronto soccorso:
a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie e sottocategorie menzio- nate nel capoverso 1; b. medici, dentisti e veterinari; c. il personale sanitario in possesso di un diploma o di un certificato di ido- neità; d. gli istruttori che impartiscono i corsi di pronto soccorso; e. altre persone non menzionate nelle lettere a-d che possono provare di aver ricevuto la formazione in materia di pronto soccorso presso un istituto rico- nosciuto dall’USTRA.
Titolo prima dell’art. 11
122 Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza
per condurre
Art. 11 Presentazione della domanda 1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all’autorità d’ammissione o a un ufficio da questa designato: a. un modulo di domanda debitamente compilato e conforme a verità secondo l’allegato 4; b. due fotografie a colori formato passaporto 31×25 mm; c. un certificato sulla partecipazione completa a un corso riconosciuto ai sensi dell’articolo 10. 2 L’apprendista conducente di autocarri che non ha ancora compiuto 18 anni e l’ap- prendista meccanico di motoveicoli devono inoltre allegare alla domanda un certifi- cato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale che provi la conclusione di un contratto di tirocinio valido. 3 Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi per- sonalmente e produrre una carta d’identità valida con fotografia. La persona incari- cata del ricevimento della domanda verifica e certifica l’identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all’autorità d’ammissione.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Art. 11a Certificato di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali 1 È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali designato dall’autorità cantonale per i candidati: a. alla licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 b. al permesso per il trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25; c. alla licenza per maestri conducenti; d. che hanno superato il 65° anno d’età; e. che sono affetti da un’infermità fisica. 2 La prima visita di un medico di fiducia si estende ai punti menzionati nel certifi- cato medico secondo l’allegato 2. Il risultato della visita è notificato all’autorità cantonale con il formulario secondo l’allegato 3. 3 Gli epilettici sono ammessi a circolare soltanto sulla base di un certificato d’ido- neità rilasciato da un neurologo o da un medico specialista in epilessia.
Art. 11b Esame della domanda 1 L’autorità d’ammissione esamina se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre (art. 5a seg.) o di un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 25 in relazione con l’art. 11a cpv. 1 lett. b). Essa: a. invita il richiedente a sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia o un istituto specializzato da essa designati qualora nutra dubbi circa l’ido- neità fisica a condurre veicoli a motore; b. invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato qualora nutra dubbi circa l’attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore; c. invita il richiedente conformemente all’articolo 11a capoverso 1 a farsi vi- sitare da un medico di fiducia o in un istituto specializzato da essa designati; d. ascolta un richiedente minore o messo sotto curatela e il suo rappresentante legale se quest’ultimo rifiuta la firma sul modulo di richiesta; e. chiarisce se il richiedente è registrato in ADMAS; f. può procurarsi un estratto del casellario giudiziale centrale e in caso di dub- bio chiede alla polizia un certificato di buona condotta. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, l’autorità cantonale mette a disposizione del medico di fiducia o dell’istituto specialistico riconosciuto tutti gli atti che con- cernono l’idoneità della persona da visitare.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Art. 11c Segreto d’ufficio, riconoscimento dei certificati d’idoneità 1 I membri, i funzionari e gli impiegati delle autorità d’ammissione nonché le auto- rità di ricorso sottostanno all’obbligo di mantenere il segreto riguardo agli accerta- menti e ai rapporti loro forniti in merito allo stato di salute fisica e psichica e all’esame dell’acuità visiva dei richiedenti la licenza per allievi conducenti e dei ti- tolari di una licenza di condurre. Questa disposizione non si applica allo scambio d’informazioni tra tali autorità o con gli istituti incaricati degli esami. 2 Gli accertamenti e i rapporti concernenti lo stato di salute fisica e psichica devono essere conservati in modo che non siano accessibili a persone non autorizzate. 3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e non risalgano a più di un anno prima.
Titolo prima dell’art. 12
123 Disposizioni comuni agli esami teorici e all’esame pratico
di conducente
Art. 12 Luogo dell’esame
1 Il Cantone di domicilio può autorizzare che l’esame teorico di base, l’esame
teorico complementare e l’esame pratico di conducente siano sostenuti in un altro Cantone. 2 L’autorizzazione non è necessaria se la formazione e l’esame avvengono in corsi dell’esercito.
Art. 12a Risultato dell’esame Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato. Il non superamento dell’esame deve essere motivato, su richiesta, in forma scritta.
Titolo prima dell’art. 13
124 Esame teorico di base e prima registrazione dei dati
in FABER
Art. 13 Esame teorico di base 1 L’esame teorico di base permette all’autorità d’ammissione di stabilire se il richie- dente conosce le prescrizioni secondo l’allegato 11 numero II.1. Il manuale delle norme di circolazione edito dall’USTRA serve da riferimento per l’esame. L’autorità cantonale consegna il manuale a tutte le persone che per la prima volta fanno do- manda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre svizzera.
2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
3 Sono dispensate dall’esame teorico di base le persone che si candidano:
a. a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocate- gorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie o sottocategorie; b. a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una licen- za di condurre della categoria speciale G; c. a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sotto- categorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo trattore. 4 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo.
5 Un esame teorico di base superato è valido due anni.
Titolo prima dell’art. 14 Abrogato
Art. 14 Prima registrazione dei dati in FABER Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M l’autorità d’ammissione registra in FABER i dati per- sonali del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.
Titolo prima dell’art. 15
125 Licenza per allievo conducente
Art. 15 Rilascio 1 La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell’esame teo- rico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo con- ducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla. 2 La licenza per allievo conducente della categoria A è limitata ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto della potenza del mo- tore e del peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Ciò non vale per: a. le persone che hanno già compiuto 25 anni; b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria IV; c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell’esercito o della polizia. 3 Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse restrizioni e condizioni speciali come nella licenza di condurre (art. 24b).
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
4 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all’autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzio- ne della licenza.
Art. 16 Validità
1 La licenza per allievo conducente è valida:
a. quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1; b. 12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F; c. 24 mesi per tutte le altre categorie. 2 La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocate- goria A1 è prorogata di dodici mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l’articolo 19. 3 La durata della validità della licenza per allievo conducente si estingue se il titolare non ha superato per tre volte l’esame di conducente e l’autorità d’ammissione in ba- se a una perizia nega l’idoneità a condurre del candidato. 4 Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell’autorità d’ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l’esame. L’autorità d’ammissione stabilisce eventuali condizioni.
Art. 17 Scuola di guida 1 È considerata corsa di scuola di guida ogni corsa effettuata con un veicolo a moto- re il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente. 2 La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola di guida senza ac- compagnatore. 3 Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola di guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trat- tore. 4 Nelle corse di scuola di guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l’accompagnatore titola- re della pertinente licenza di condurre e il maestro conducente. 5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizza- zioni e condizioni: a. la licenza per allievo conducente della categoria C o della sottocategoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola di guida con un autoveicolo della cate- goria B;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
b. i sordi e le persone invalide fisicamente possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli; c. gli apprendisti conducenti di autocarri possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da un maestro conducente o da una persona autorizzata a formarli. Nelle corse di scuola di guida con un veicolo a moto- re della categoria B questo accompagnamento è necessario soltanto fino al compimento dei 18 anni d’età. 6 Durante le corse di scuola di guida gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone.
Titolo prima dell’art. 17a Abrogato
Abrogati
Titolo prima dell’art. 18
126 Formazione di guida
Art. 18 Corsi di teoria della circolazione 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sotto- categorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione. La frequenza del corso non deve risalire a più di due anni prima. 2 La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo condu- cente. 3 Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1. 4 Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circola- zione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difen- siva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro condu- cente. 5 Il maestro conducente rilascia all’allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione.
Art. 19 Formazione pratica di base degli allievi motociclisti 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un titolare di una licenza di maestro conducente della categoria IV.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
2 Durante la formazione pratica di base, l’allievo conducente deve acquisire le cono- scenze di base della dinamica di guida e della tecnica d’osservazione, necessarie per la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e par- simoniosa dal profilo energetico.
3 La formazione pratica di base dura per il candidato:
a. alla licenza di condurre della categoria A: dodici ore; b. alla licenza di condurre della sottocategoria A1: otto ore; c. alla licenza di condurre della categoria A già titolare della licenza di condur- re della sottocategoria A1: sei ore 4 Il maestro conducente attesta per scritto all’allievo conducente che ha partecipato alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso.
Art. 19a Esecuzione L’USTRA emana istruzioni concernenti la presentazione e il contenuto dei corsi di teoria della circolazione e della formazione pratica di base.
Art. 20 Formazione degli apprendisti conducenti di autocarri 1 Chi vuole formare apprendisti conducenti di autocarri necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall’autorità cantonale soltanto ai maestri di tiroci- nio o alle persone occupate nell’impresa che siano esperte nella professione dell’au- tista e abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazio- ni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, che godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che può essere loro affidata l’istruzione di giovani adulti. 2 Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L’USTRA emana direttive concernenti i corsi d’istruzione. 3 Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prolungato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall’ultima proro- ga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli appren- disti da lui regolarmente accompagnati ha superato l’esame di conducente di auto- carri. 4 Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista conducente di autocarri prima del compimento dei 18 anni d’età, il maestro conducente deve notificare immediatamente ogni interruzione anticipata del tirocinio all’autorità cantonale d’ammissione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Titolo prima dell’art. 21
127 Esame teorico complementare per la guida di autocarri
e autobus
Art. 21 1 L’esame teorico complementare permette all’autorità d’ammissione di stabilire se il richiedente di una licenza di condurre delle categorie C o D oppure delle sottoca- tegorie C1 o D1 dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 numero II. 2.
2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA.
3 Le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottoca- tegorie di cui nel capoverso 1 sono dispensate dall’esame teorico complementare.
4 Un esame teorico complementare superato è valido due anni.
Titolo prima dell’art. 22
128 Esame pratico di conducente
Art. 22 Esame pratico di conducente 1 Con l’esame pratico, l’esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stra- dale e tenendo conto degli altri utenti della strada.
2 I requisiti d’ammissione e la materia d’esame si basano sull’allegato 12.
3 Non devono superare l’esame pratico di conducente:
a. i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e hanno concluso la formazione pratica di base secondo l’articolo 19; b. le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie spe- ciali G o M. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2. 4 Se durante l’esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce sufficientemente le norme della circolazione, l’autorità d’ammissione ordina un nuovo esame teorico di base.
Art. 23 Ripetizione 1 Chi non supera per due volte l’esame pratico di conducente è ammesso a un ulte- riore esame soltanto se un maestro conducente attesta che la formazione di guida è conclusa. 2 Chi non supera per tre volte l’esame pratico di conducente può essere ammesso a un quarto esame soltanto in base a una perizia che ne attesta l’idoneità secondo l’articolo 16 capoverso 3.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Titolo prima dell’art. 24
129 Licenza di condurre
Art. 24 Rilascio 1 La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la catego- ria speciale F dopo aver superato l’esame pratico di conducente; per le categorie speciali G e M dopo aver superato l’esame teorico di base. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2. 2 La licenza di condurre della categoria A è rilasciata limitatamente ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Questa limitazione non vale per: a. i titolari di una licenza per allievo conducente per motoveicoli con potenza del motore illimitata e che hanno superato l’esame pratico di conducente su un motoveicolo a due posti con una potenza del motore di almeno 35 kW; b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria IV; c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell’esercito o della polizia. 3 La restrizione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se l’autorità d’ammissione accerta che, nei due anni prima della presentazione della domanda, il richiedente non ha commesso nessuna infrazione contro le disposizioni del diritto della circolazione stradale implicante la revoca della licenza di condurre.
Art. 24a Iscrizioni di autorizzazioni Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni: a. il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l’articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del vei- colo con cui possono essere effettuati i trasporti; b. il permesso di condurre filobus secondo l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordi- nanza del 6 luglio 19519 sulle filovie; c. il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d’urgenza su proposta della società cantonale dei medici.
Art. 24b Iscrizione di restrizioni e dati supplementari 1 Per le restrizioni e i dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di condurre come decisione, devono essere utilizzati codici o scritte abbreviate. L’USTRA emana le pertinenti istruzioni.
9 RS 744.211
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
2 L’autorità stralcia le restrizioni iscritte nella licenza di condurre quando il titolare della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della catego- ria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente.
Art. 24c Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre 1 Se l’autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all’autorità. 2 In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per scritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all’autorità. Le persone domiciliate all’estero ricevono di norma soltanto un attestato delle autorizzazioni di condurre registrate in Svizzera.
Art. 24d Obbligo di recare seco le licenze in casi particolari 1 I conducenti di veicoli a motore agricoli non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre se circolano tra la fattoria, i campi o la foresta. 2 Le persone che frequentano l’apprendistato di conducente di autocarri o la forma- zione minima secondo l’allegato 10 numero 1 devono recare seco il loro certificato di capacità o l’attestato loro rilasciato quando effettuano trasporti internazionali di merci.
Titolo prima dell’art. 25 129a Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti
Art. 25 Permesso 1 Chi vuole trasportare professionalmente persone con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria speciale F necessita di un per- messo per il trasporto professionale di persone.
2 Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:
a. il trasporto professionale di feriti, malati o invalidi in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV) se:
1. con un veicolo che appartiene all’azienda vengono trasportate esclusi-
vamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell’azienda,
2. il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell’ambito
della sua attività di servizio presso la polizia, l’amministrazione milita- re, la protezione civile o il servizio antincendio e se l’autorità ne ha dato l’autorizzazione;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
b. trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km. 3 Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato ai titolari di una licenza di condurre delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 o C1 o della cate- goria speciale F se questi: a. in un esame teorico complementare dimostrano di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il tra- sporto di persone e di automobili pesanti; è dispensato dall’esame teorico complementare chi è già titolare di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1; e b. in un esame pratico complementare di guida dimostrano di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili. 4 Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.
5 Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.
Titolo prima dell’art. 26 12a Obblighi di annunciare e visite di controllo
Art. 26 Obblighi di annunciare 1 Il titolare deve annunciare all’autorità entro 14 giorni, presentando la propria li- cenza di condurre o il permesso speciale, ogni circostanza che esige la sostituzione della licenza o del permesso. 2 Il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio. In caso di cambia- mento di domicilio all’estero, deve annunciare la partenza all’autorità competente fino a quel momento.
Abrogati
Titolo prima dell’art. 27 Abrogato
Art. 27 Visita di controllo di un medico di fiducia
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia:
a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d’età, ogni cinque anni, successivamente ogni tre anni:
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sotto-
2. i conducenti di veicoli che trasportano professionalmente persone,
3. i maestri conducenti;
b. i titolari di una licenza che hanno compiuto 70 anni, ogni due anni; c. i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute a incidenti o dopo gravi malattie.
2 L’autorità cantonale può:
a. affidare ai medici curanti le visite di controllo nei casi del capoverso 1 lette- re b e c; b. su proposta di un medico, ridurre i termini di cui nel capoverso 1 lettere a e b; c. in altri casi ordinare visite mediche di controllo periodiche. 3 La visita medica effettuata da un medico di fiducia comprende tutti i punti indicati nell’allegato 2. Il risultato della visita è comunicato all’autorità cantonale mediante un modulo secondo l’allegato 3. 4 L’autorità cantonale può ordinare che la visita del medico di fiducia sia limitata a taluni punti o estesa ad altri, in questi casi il medico non è vincolato ai moduli se- condo gli allegati 2 e 3. 5 Su richiesta, l’autorità cantonale mette a disposizione del medico tutti i documenti concernenti l’idoneità della persona da visitare a condurre veicoli a motore.
Titoli prima dell’art. 28
13 Provvedimenti nei confronti dei conducenti di veicoli
131 Nuovo esame di conducente e corsa di controllo
Art. 28 Nuovo esame di conducente 1 Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare delle sue conoscenze delle norme della circolazione, della sua idoneità ad applicarle o della sua tecnica di guida, l’autorità d’ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di condu- cente oppure entrambi gli esami. 2 L’autorità può ordinare che il richiedente di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M o un conducente di veicoli a motore per i quali non è richiesta una licenza di condurre siano sottoposti a un esame pratico di conducente se sussistono dubbi sulla loro capacità di condurre. 3 Se il nuovo esame è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre, di norma può aver luogo al più presto un mese dopo la scadenza della revoca; l’autorità rilascia alla persona interessata una licenza per allievo conducente.
4 Se la persona interessata non supera il nuovo esame, si applica l’articolo 23.
5 La data del nuovo esame di conducente non è iscritta nella licenza di condurre.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Art. 29 Corsa di controllo 1 Se esistono dubbi sull’idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari.
2 Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:
a. la licenza di condurre è revocata. La persona interessata può chiedere una li- cenza per allievo conducente; b. è deciso un divieto di circolare se la corsa di controllo è effettuata con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre.
3 La corsa di controllo non può essere ripetuta.
4 Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata. L’autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell’omessa partecipazione.
Titolo prima dell’art. 30
132 Revoca della licenza di condurre e divieto di circolare
Art. 34 Portata della revoca 1 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una determinata categoria (art. 3 cpv. 1) o di una sottocategoria (art. 3 cpv. 2) comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie e sottocategorie. Questa disposizione non è applicabile quando la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per ragioni mediche sol- tanto per una determinata categoria o sottocategoria. 2 In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria o sottocategoria può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza: a. ha commesso l’infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo che non gli serve per l’esercizio della sua professione; e b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo della categoria o della sottocategoria per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca. 3 La revoca della licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M ha come con- seguenza la revoca della licenza di condurre per tutte le categorie speciali. 4 Se l’infrazione è stata commessa con un veicolo a motore di una categoria speciale, l’autorità di revoca può ordinare anche la revoca della licenza di condurre per vei- coli a motore delle categorie o sottocategorie. 5 Se l’infrazione è stata commessa con un veicolo a motore di una categoria o sotto- categoria, l’autorità di revoca può ordinare anche la revoca della licenza di condurre per un veicolo a motore delle categorie speciali.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Titolo prima dell’art. 36 Abrogato
Art. 36 rubrica, cpv. 1, 2 e 3 frase introduttiva e lett. e Divieto di circolare 1 L’autorità amministrativa del Cantone di domicilio deve vietare di circolare con veicoli a motore per cui non è necessaria la licenza di condurre alle persone che, a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcoolismo o altre forme di tossicomania o per altre ragioni non ne sono idonee. 2 Un divieto di circolare può essere ordinato per al minimo un mese se il conducen- te, violando le norme della circolazione, ha messo in pericolo in modo grave o ripe- tutamente il traffico o disturbato ripetutamente gli utenti della circolazione. Se ri- nuncia a un divieto di circolare, l’autorità può impartire un ammonimento. 3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere ordinato nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condur- re: e. hanno guidato nonostante il divieto di circolare;
Art. 37 Portata del divieto di circolare; procedura
1 Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.
2 Contro un divieto di circolare può essere interposto ricorso ai sensi dell’articolo 24 LCStr. Alla procedura si applica per analogia l’articolo 35.
Art. 38 cpv. 1 lett. c e 2 lett. d 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre deve essere sequestrata sul posto se il conducente: c. non ha con sé gli occhiali o le lenti a contatto prescritti; 2 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se il conducente: d. non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all’uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura;
Art. 41 cpv. 3 3 Se, durante il corso, si nutrono dubbi circa l’idoneità a condurre di un partecipante, l’autorità cantonale deve esserne informata. Questa prende i provvedimenti che s’impongono; può segnatamente ordinare la ripetizione del corso, lezioni di guida oppure un nuovo esame di guida (art. 28).
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:
b. le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatrico- lati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l’articolo 25.
Art. 44 cpv. 1 1 Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di con- trollo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nes- suna corsa di controllo per quest’ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia l’articolo 7 capoverso 1, 9, 11a capoversi 1 e 2 nonché 27.
Art. 49 cpv. 2 lett. e Abrogata
Art. 58 cpv. 3 lett. a
3 Ogni maestro conducente deve tenere aggiornati i mezzi di controllo seguenti:
a. una cartella concernente la formazione di ogni allievo conducente dove sono annotate le lezioni pratiche e di teoria della circolazione specificate con data e ora, il grado di formazione e gli esami di guida sostenuti;
Art. 72 cpv. 1 lett. k, l nonché cpv. 2
1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:
k. ciclomotori leggeri; l. carrozzelle per invalidi con dispositivo di propulsione elettrica e una velo- cità massima di 10 km/h. 2 Per i veicoli a motore menzionati nel capoverso 1 lettere a, b, k e l è richiesto un contrassegno d’assicurazione secondo l’articolo 37 OAV.
Art. 80 cpv. 1 lett. c 1 Valgono come condizioni speciali ai sensi degli articoli 10 capoverso 3 e 96 nume- ro 1 capoverso 3 LCStr: c. le iscrizioni relative al numero dei posti.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Art. 88 Veicoli per gli esami 1 Per gli esami di guida si deve far uso dei veicoli menzionati nell’allegato 12 nume- ro V. 2 I veicoli per gli esami non devono essere provvisti di accessori speciali che facili- tano la guida.
Art. 88a Veicoli speciali per gli esami 1 L’esame pratico di conducente sostenuto con un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica dà diritto a condurre soltanto veicoli corrispondenti. 2 L’esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motovei- colo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti.
3 Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24b).
Art. 89 Veicoli per la scuola di guida 1 I veicoli per la scuola di guida devono essere conformi alle prescrizioni concer- nenti i veicoli per gli esami (all. 12 n. V). Eccetto i veicoli di riserva, devono essere muniti, per le categorie B, C e D e per le sottocategorie C1 e D1, di un secondo pe- dale del freno e della frizione e di uno specchio retrovisore supplementare ad uso del maestro conducente. 2 Sono considerati veicoli per la scuola di guida i veicoli messi a disposizione dai maestri conducenti per le lezioni di guida.
Art. 94 cpv. 4 L’autorità iscrive il numero della targa nella licenza di circolazione. Su richiesta del detentore, il medesimo numero di targa può essere iscritto nella licenza di circo- lazione di altri ciclomotori dello stesso detentore con stanza nel medesimo Cantone. Il contrassegno di assicurazione viene incollato unicamente in una licenza di circo- lazione. Detta licenza di circolazione deve essere recata seco insieme alla licenza del ciclomotore utilizzato.
Art. 106 cpv. 2 lett. c
2 La licenza di circolazione può essere revocata se:
c. non sono state pagate le imposte o le tasse dovute per i veicoli del medesimo detentore.
Art. 119 Abrogato
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Art. 143 n. 3 primo comma 3. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condur- re, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio svizzero,
Art. 145 n. 1 e 2 Abrogati
Art. 150 cpv. 2 lett. b, 4, 5 periodo introduttivo e lett. c nonché 7
2 L’USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto,
aspetto, materiale e stampa per: b. licenze di condurre; Un duplicato della licenza di circolazione che l’autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell’originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all’autorità entro 14 giorni dopo il ritro- vamento dell’originale. L’USTRA può: c. fissare un metodo uniforme per le visite secondo gli articoli 9 capoverso 1, 7 L’USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell’articolo 4 capo- verso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la necessaria comprensione di base della dinamica di condotta per la guida nella cir- colazione e la padronanza del veicolo. L’USTRA emana direttive sull’esecuzione di questi corsi.
2 La limitazione è soppressa se l’idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l’esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la forma- zione minima secondo l’allegato 10 numero 2.
Art. 151d Disposizioni transitorie alla modifica del 3 luglio 2002 1 La portata delle autorizzazioni rilasciate anteriormente è mantenuta, tranne per i titolari della licenza di condurre della vecchia categoria C per il trasporto non pro- fessionale di persone in torpedone.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
2 È rilasciata una nuova licenza di condurre:
a. se sono constatate modifiche delle circostanze ai sensi dell’articolo 26; b. alla scadenza della durata della revoca, se è stato revocata una licenza di condurre secondo il diritto anteriore. 3 Se contro il titolare di una licenza per allievo conducente o di una licenza di con- durre secondo il diritto anteriore è decisa la revoca dell’autorizzazione a condurre veicoli a motore di una categoria o sottocategoria secondo il nuovo diritto, senza che in pari tempo sia stata vietata la guida di veicoli a motore di categorie speciali, l’autorizzazione a condurre veicoli a motore della categoria speciale F rimane valida soltanto per i veicoli a motore menzionati nell’articolo 3 capoverso 3. 4 Per il rilascio della licenza di condurre a titolari della licenza per allievo condu- cente secondo il diritto anteriore si applica la procedura secondo il diritto anteriore. I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 devono frequentare la formazione pratica di base secondo l’articolo 19. 5 I titolari di una licenza per allievo conducente della vecchia categoria A1 possono, con un permesso dell’autorità d’ammissione: a. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg; b. eseguire corse di scuola di guida con motoveicoli della categoria A con una potenza del motore di oltre 25 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,16 kW/kg se hanno già compiuto 25 anni d’età. I veicoli adatti all’esame delle categorie C, D e CE, che adempiono i requisiti se- condo il diritto anteriore, devono adempiere i nuovi requisiti entro il 1° gennaio 2006. 7 La vecchia categoria A1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre motoveicoli della nuova categoria A con una potenza del motore non su- periore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Questa limitazione viene abrogata su richiesta del titolare della licenza se questi dimostra una pratica biennale di guida con motoveicoli della vecchia cate- goria A1 oppure ha già compiuto 25 anni d’età e ha superato l’esame pratico di con- ducente con un motoveicolo con una potenza del motore di almeno 35 kW. L’au-
torità d’ammissione rilascia la corrispondente licenza per allievo conducente. 8 La vecchia categoria C1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1 e C1E e autoveicoli adi- biti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio di oltre 7500 kg. 9 La vecchia categoria D1 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condurre, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E nonché al trasporto professionale di persone secondo l’articolo 25. 10 La vecchia categoria D2 autorizza, dopo il rilascio della nuova licenza di condur- re, a condurre veicoli a motore delle nuove sottocategorie D1 e D1E, limitata alla guida di furgoncini fino a 3500 kg per il trasporto non professionale di persone. La limitazione ai furgoncini fino a 3500 kg non si applica ai titolari di una licenza di
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
condurre della vecchia categoria C1. La limitazione viene tolta con l’ottenimento della nuova categoria C1. L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera a numero 1 vige soltanto per titolari di una licenza di condurre della sottocategoria D1 non limitata. 11 La vecchia categoria F autorizza, dopo il rilascio di una nuova licenza di condur- re, a condurre veicoli a motore della nuova categoria speciale F nonché della nuova sottocategoria A1, limitata a motoveicoli con una velocità massima di 45 km/h. 12 L’obbligo della visita di controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera b non si applica alle persone già titolari di una licenza di condurre per ciclomotori. 13 I titolari delle sottocategorie C1 e D1 sono dispensati dall’esame teorico comple- mentare secondo l’articolo 21 soltanto se le hanno già acquisite sul fondamento di un esame secondo l’allegato 11 numero II.2. 14 La vecchia categoria C senza l’autorizzazione di trainare rimorchi della categoria E con veicoli a motore della categoria C (vecchia rubrica 09), autorizza, dopo il rila- scio della nuova licenza di condurre, a condurre le nuove categorie BE e DE nonché le nuove sottocategorie C1E e D1E, qualora sia stata rilasciata una licenza di con- durre per il corrispondente veicolo trattore.
II
1 Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 11 e 12.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Allegato 1
Esigenze mediche 1° gruppo 2° gruppo 3° gruppo
Licenza a. Licenza di condurre della ca- a. Licenza di condurre di condurre tegoria C delle categorie A e B della categoria D b. Licenze di condurre delle sot- b. Licenza di condurre tocategorie delle sottocategorie A1 c. Permesso per il trasporto pro- c. Licenza di condurre fessionale di persone delle categorie speciali F, G e M d. Licenza di condurre per mae- d. Licenza di condurre stri conducenti (categoria I, II per maestri conducenti e IV) della categoria III e. Esperti della circolazione
...
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Allegato 4 (art. 11)
Domanda di licenza per allievo conducente o di licenza di condurre
1 Dati personali
Cognome (anche cognome da nubile): Nome: Eventuali cognomi precedenti: Cognome dei genitori:
Data di nascita (giorno/mese/anno): Indirizzo esatto: Comune di origine (stranieri: Paese di origine) Domicilio precedente: fino al:
Foto formato passaporto Firma: (31×25 cm)
Campo del modulo per lo scanning della firma
si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di con- durre della(e) categoria(e): A B C D BE CE DE della(e) categoria(e) F G M speciale(i):
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
o di un permesso per il trasporto professionale di persone (Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)
Il richiedente dichiara:
2 Licenze già rilasciate
2.1 Possedete o avete posseduto una licenza per allievo conducente o una licen-
za di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone? Sì No
2.2 In caso affermativo, per quale(i) categoria(e) di veicolo?
.........................................................................................................................
2.3 Da quale Cantone o Stato è stata(o) rilasciata(o)?
.........................................................................................................................
2.4 Data del rilascio:
......................................................................................................................... 2.5 In caso di conversione della licenza di condurre straniera: in quale Stato ha superato l’esame di conducente? .........................................................................................................................
3 Pratica di guida
Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone Dispone di una pratica di guida con veicoli delle categorie risp. sotto- categorie e in caso affermativo da quanto tempo? B anni mesi C anni mesi F anni mesi Filobus anni mesi
4 Pene/provvedimenti
4.1 È in corso contro di voi un procedimento penale? sì no
4.2 La licenza per allievo conducente, la licenza di sì no
condurre o il permesso per il trasporto professio- nale di persone vi è già stata revocata o negata o la guida di un veicolo vi è già stata vietata?
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
5 Malattie, infermità e dipendenze
5.1 Soffrite di una delle malattie seguenti non completamente guarita:
– malattia degli organi respiratori?.................................................................. – malattia cardiaca o dei vasi sanguigni? ........................................................ – malattia renale? ............................................................................................ – malattia nervosa?.......................................................................................... – malattia degli organi dell’addome? .............................................................. – conseguenze di un infortunio?......................................................................
5.2 Soffrite o avete sofferto di:
– casi di svenimento? ...................................................................................... – stati di debolezza? ........................................................................................ – dipendenze (alcool, stupefacenti, medicamenti)? ......................................... – malattie psichiche? ....................................................................................... – epilessia o crisi analoghe? ............................................................................ – sordità?.........................................................................................................
5.3 La vostra pressione arteriosa è troppo alta o troppo bassa ?
5.4 Siete stato ricoverato in un istituto per alcolizzati? ........................................
5.5 Avete fatto una cura di disintossicazione da stupefacenti?............................
5.6 Siete stato ricoverato in una clinica psichiatrica? ...........................................
5.7 Beneficiate di una rendita per malattia o infortunio? ......................................
5.8 Soffrite di altre malattie o infermità che potrebbero ostacolarvi nella guida di un veicolo a motore? ....................................................................................
5.9 Esame della vista (validità: 12 mesi):
Che cosa deve essere esaminato? Per tutti i richiedenti: numeri da 1 a 3 Per i candidati a una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sotto- categorie C1 e D1 o a un permesso per il trasporto professionale di persone: anche i numeri 4 e 5.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
1. Acuità visiva: da lontano non corretta corretta
D:............. S: ............. D: ............ S: .............
2. Campo visivo orizzontale
normale ≥ 140° < 140 Difetti campimetrici: sì: destra sinistra
3. Motilità oculare
verificata verso l’alto a destra, a destra, in basso a destra, verso l’alto a sinistra, a sinistra, in basso a sinistra Diplopia: no sì, in che direzione? ...................
4. Visione stereoscopica
Vi sono limitazioni importanti? sì no
5. Pupillomotricità
Vi è un’anisocoria? sì no Reazione alla luce immediata (bilaterale) rallentata o mancante Risultato: I requisiti del gruppo ................. adempiuti. senza ausilio visivo con occhiali o lenti a contatto soltanto con l’assenso di un oculista Osservazioni..................................................................................................... .........................................................................................................................
Data: ....................................................Timbro e firma: ...................................
6 Tutela
Siete minorenni o sotto tutela? sì no Nome e indirizzo del tutore o del rappresentante legale:
Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 LCStr) e deve prevedere la revoca della licenza (art. 16 LCStr)
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
La persona sottoscritta conferma di aver compilato il modulo di richiesta in modo conforme alla verità:
Luogo e data:
Firma del rappresentante legale (per minorenni o persone sotto tutela): L’ufficio autorizzato a ricevere la presente domanda deve certificare l’identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, licen- za di condurre o permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3 dell’OAC): Certifica l’identità della persona richiedente (timbro e firma):
Documenti Eventualmente (art. 10 OAC): il certificato del superamento allegati di un corso riconosciuto di pronto soccorso (Indicare quanto fa al caso) Apprendisti conducenti di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d’età: certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Apprendisti meccanici di motoveicoli: certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC) Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre straniera
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Annesso
Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre A Motoveicoli; B Autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un veicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio di oltre 750 kg a condizione che il peso totale non superi 3500 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore; C Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può esse- re trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; BE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria B e un rimorchio la cui combinazione non rientri nella categoria B; CE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria C e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; DE Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della categoria D e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg; A1 Motoveicoli con un cilindrata non superiore a 125 cm3 e una potenza del motore massima di 11 kW; B1 Quadricicli a motore e tricicli a motore con un peso a vuoto massimo non superiore a 550 kg; C1 Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg; con un autoveicolo di questa sotto- categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore a 750 kg; D1 Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto, ma meno di sedici posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa sot- tocategoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superio- re ai 750 kg; C1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
D1E Combinazioni di veicoli composti di un veicolo trattore della sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale superiore a 750 kg, a condizione che il peso del convoglio sia inferiore a 12 000 kg e il peso totale del rimorchio non superi il peso a vuoto del veicolo trattore e il rimorchio non sia utiliz- zato per il trasporto di persone; F Veicoli a motore, esclusi i motoveicoli con una velocità massima di G Veicoli a motore agricoli con una velocità massima di 30 km/h, esclusi i veicoli speciali; M Ciclomotori.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Allegato 11 (art. 13 e 21)
Verifica delle conoscenze teoriche
I. Conoscenze I conducenti di veicoli a motore devono avere sempre le capacità e i comportamenti che consentano loro di: – riconoscere i pericoli della circolazione e valutarne la gravità – individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto oppor- tuno rimedio – tener conto di tutti i fattori che influiscono sull’idoneità alla guida (alcool, medicinali, droghe, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l’uso delle capacità necessarie per condurre con sicurezza il veicolo.
II. Requisiti minimi La prova delle conoscenze di cui al numero 1 è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:
1 Esame teorico di base (art. 13)
1.1 Prescrizioni in materia di circolazione stradale:
in particolare la segnaletica, compresi demarcazioni e segnali luminosi, le regole di precedenza e le prescrizioni sulle limitazioni della velocità.
1.2 Il conducente:
1.2.1 importanza dell’atteggiamento vigile e del comportamento corretto nei con- fronti degli altri utenti; 1.2.2 percezione, valutazione e decisione riguardo alle situazioni del traffico, in particolare tempi di reazione e cambiamenti nel comportamento del condu- cente indotti da alcool, droghe e medicinali, stati d’animo e affaticamento; 1.2.3 regole per un utilizzo dei veicoli rispettoso dell’ambiente (guida parsimonio- sa ed ecologica, riduzione del rumore), in particolare: – utilizzare la marcia più alta possibile – passare tempestivamente alla marcia superiore – spegnere il motore non appena possibile (soprattutto davanti a passaggi a livello chiusi e semafori) – conoscenza del principio di sfruttamento della spinta.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
1.3 La strada:
1.3.1 i più importanti principi relativi all’osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada del veicolo nelle diverse condizioni meteorologiche e secondo lo stato della strada; 1.3.2 fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada – in particolare secondo le condizioni atmosferiche e nelle ore diurne e notturne; 1.3.3 caratteristiche dei diversi tipi di strade e relative norme di comportamento.
1.4 Gli altri utenti della strada:
1.4.1 fattori di rischio specificamente legati all’inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta; 1.4.2 rischi che si verificano quando al traffico stradale partecipano diversi tipi di veicolo, differenti per caratteristiche di guida e campo visivo offerto al con- ducente.
1.5 Prescrizioni generali e regole diverse:
1.5.1 prescrizioni sui documenti amministrativi per l’impiego dei veicoli;
1.5.2 regole generali di comportamento del conducente del veicolo in caso di inci- dente (collocazione dei segnali di pericolo, segnalazione dell’incidente, mi- sure di prima assistenza agli infortunati); 1.5.3 fattori di sicurezza legati al carico del veicolo e alle persone trasportate.
1.6 Precauzioni da adottare nel lasciare il veicolo:
1.6.1 elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono esse- re in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci, fari e fari a luce anabbagliante, indicatori di direzione, catarifrangenti, specchi retrovisori, tergicristalli, la- vavetri, dispositivo di scappamento, cinture di sicurezza e dispositivi di av- vertimento acustico; 1.6.2 dispositivi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e dei dispositivi per la sicurezza dei bambini.
2 Esame teorico complementare (art. 21)
2.1 prescrizioni sulla durata del lavoro e del riposo; impiego dell’odocrono-
grafo;
2.2 prescrizioni che regolano il trasporto di cose o persone;
2.3 conoscenza dei documenti di circolazione e di trasporto necessari per il tra- sporto nazionale e internazionale di cose o persone;
2.4 comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente
o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l’evacuazione dei passeggeri;
2.5 precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
2.6 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
2.7 limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
2.8 lettura di una carta stradale, pianificazione del percorso, compreso l’impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo); 2.9 fattori di sicurezza relativi alle operazioni di carico dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), gestione di problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad es. carichi liquidi o sporgenti), operazioni di ca- rico e scarico ed impiego delle necessarie attrezzature;
2.10 nozioni sui principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi:
motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido la- vavetri), dispositivo d’alimentazione del carburante, impianto elettrico, ac- censione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
2.11 conoscenze sui mezzi di lubrificazione e protezione dal gelo;
2.12 conoscenze sui principi di costruzione e adeguamento, corretto impiego e
manutenzione degli pneumatici; 2.13 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
2.14 conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti;
2.15 conoscenze generali sulla manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a
motore e sulle riparazioni da effettuare tempestivamente.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Allegato 12 (art. 22)
Esame pratico di conducente
I. Requisiti d’ammissione Sono ammessi all’esame pratico di conducente: a. i richiedenti una licenza di condurre della categoria A che
1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della ca-
tegoria A
2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
3. hanno frequentato la formazione pratica di base per allievi conducenti
di motoveicoli (art. 19), b. i richiedenti una licenza di condurre della categoria B che
1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della ca-
tegoria B, e
2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
c. i richiedenti una licenza di condurre della categoria C che
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della ca-
tegoria C, e
3. hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21),
d. i richiedenti una licenza di condurre della categoria D che
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria C, o
2. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di
una licenza per allievo conducente valida della categoria D, e
3. hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21),
e. i richiedenti una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE nonché
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida per il veicolo tratto-
re, e
2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida per la
pertinente combinazione di rimorchi, f. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria A1 che
1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
sottocategoria A1
2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18), e
3. hanno frequentato la formazione pratica di base degli allievi motocicli-
sti (art. 19),
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
g. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria B1 che
1. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
sottocategoria B1, e
2. hanno frequentato un corso di teoria della circolazione (art. 18),
h. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria C1 che
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B
2. sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della
sottocategoria C1, e
3. hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21),
i. i richiedenti una licenza di condurre della sottocategoria D1 che
1. sono in possesso di una licenza di condurre valida della sottocategoria
2. sono in possesso di una licenza di condurre valida della categoria B e di
una licenza per allievo conducente valida della sottocategoria D1, e
3. hanno superato l’esame teorico complementare (art. 21),
j. i richiedenti una licenza di condurre della categoria speciale F che sono in possesso di una licenza per allievo conducente valida della categoria spe- ciale F.
II. Capacità e comportamento I conducenti di veicoli a motore devono avere in qualsiasi momento le capacità e i comportamenti che consentano loro di: – avere la padronanza del loro veicolo per non dare luogo a situazioni perico- lose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino – osservare le prescrizioni sulla circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevo- lezza del traffico – contribuire alla sicurezza degli altri utenti, in particolare dei più deboli, me- diante un atteggiamento attento alla personalità altrui – guidare in modo parsimonioso e rispettoso dell’ambiente.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
III. Requisiti minimi La prova delle capacità e dei comportamenti di cui al numero I è fornita mediante esame dei seguenti aspetti:
A. Tutte le categorie e sottocategorie
1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura: devono effettuare un controllo, scelto a caso, della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catene, livello dell’olio, luci, catarifrangenti, indicatori di direzione e dispositivi di avvertimento acustico.
2 Comportamento nel traffico:
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
2.1 partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, lasciare
l’autostrada, 2.2 guida su strada rettilinea: incrocio con veicoli che provengono dalla direzio- ne opposta, anche in spazio limitato,
2.3 guida in curva,
2.4 affrontare e superare incroci e raccordi,
2.5 cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra, cambiamento di cor-
sia, 2.6 ingresso o uscita dall’autostrada o semiautostrada (se disponibile): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione,
2.7 sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento
di veicoli parcheggiati o fermi e di ostacoli, sorpasso da parte di altri veicoli (se opportuno), 2.8 elementi stradali speciali (se disponibili): intersezioni con percorso rotatorio obbligato, passaggi a livello, fermate di bus/tram; passaggi pedonali; guida su lunghe salite/discese,
2.9 rispetto delle necessarie precauzioni nel lasciare il veicolo.
B. Categoria A e sottocategoria A1
1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:
1.1 regolare correttamente l’equipaggiamento protettivo quale guanti, stivali,
abbigliamento e casco, 1.2 effettuare un controllo, scelto a caso, dell’interruttore d’emergenza (se pre- sente), delle catene e del livello dell’olio,
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
1.3 padroneggiare i fattori di rischio, connessi con le differenti condizioni stra- dali, in particolare tenendo in considerazione le condizioni di scivolosità su coperture di condotte, demarcazioni stradali e rotaie tranviarie.
2 Conoscenza di manovre particolari in relazione con la sicurezza stradale:
2.1 togliere il motoveicolo dal cavalletto e, senza l’aiuto del motore, spostarlo stando a fianco del veicolo,
2.2 issare il motoveicolo sul cavalletto,
2.3 almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom per
verificare la capacità di utilizzare in modo combinato frizione e freno, di ri- manere in equilibrio, di dirigere lo sguardo e di stare seduto sul motoveico- lo, tenendo i piedi sui poggiapiedi,
2.4 almeno due manovre da eseguire a velocità più elevata, di cui una in seconda
o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h e l’altra consistente nello schivare un ostacolo alla velocità costante di 50 km/h per verificare la posi- zione sul motoveicolo, la direzione dello sguardo, l’equilibrio, la tecnica di guida e la tecnica di cambio delle marce,
2.5 frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una
frenata d’emergenza ad una velocità minima di 50 km/h per verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la dire- zione dello sguardo e la posizione sul motoveicolo.
Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale: – regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, – regolazione degli specchi retrovisori, delle cinture di sicurezza e di eventuali poggiatesta.
D. Categorie B e BE nonché sottocategoria B1
1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:
1.1 controllo della chiusura delle porte,
1.2 controllo, scelto a caso, delle condizioni dei liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri), 1.3 controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci e della cabina, metodi di cari- co, fissaggio del carico (soltanto per la categoria BE), 1.4 controllo del meccanismo della frizione, dei freni e dei collegamenti elettrici (soltanto per la categoria BE).
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
2 Categoria B e sottocategoria B1: scelte a caso, manovre particolari da
verificare ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due manovre indicate nei numeri 2.1-2.4, di cui una a marcia indietro): 2.1 marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi accostato al bordo della strada,
2.2 inversione di marcia del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti sia alla
marcia indietro, 2.3 parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pet- tine dritto o obliquo al margine della carreggiata; marcia avanti o indietro; in piano, in pendenza o in discesa), 2.4 frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l’esecu- zione di una frenata di emergenza è facoltativa.
3 Categoria BE: manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stra-
dale: 3.1 aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all’inizio della ma- novra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l’uno dietro l’altro),
3.2 marcia indietro in curva,
3.3 parcheggio sicuro per operazioni di carico e scarico.
E. Categorie C, D, CE e DE nonché sottocategorie C1, D1, C1E e D1E
1 Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale:
1.1 controllo del servofreno e del servosterzo, delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo e im- piego della strumentazione installata, compreso l’odocronografo, 1.2 controllo della pressione dell’aria, del serbatoio dell’aria compressa e delle sospensioni, 1.3 controllo dei fattori di sicurezza del carico: carrozzeria del veicolo, teli di copertura, chiusura del compartimento merci (se del caso) e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico, 1.4 controllo di frizione e freno nonché dei collegamenti elettrici (soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E), 1.5 adozione di misure di sicurezza particolari per il veicolo; controllo di: car- rozzeria del veicolo, aperture di servizio, uscite d’emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (soltanto per le ca- tegorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E),
1.6 lettura di una cartina stradale (facoltativo).
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
2 Manovre particolari da verificare ai fini della sicurezza stradale:
2.1 aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trattore
(soltanto per le categorie CE e DE e le sottocategorie C1E e D1E); all’inizio della manovra il veicolo trattore e il rimorchio o il semirimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l’uno dietro l’altro),
2.2 marcia indietro in curva,
2.3 parcheggio in sicurezza per operazioni di carico o scarico tramite apposita
rampa/piattaforma o strutture similari (soltanto per le categorie C e CE e le
2.4 parcheggio in sicurezza per permettere la salita e la discesa dei passeggeri
(soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E).
F. Categoria speciale F L’esame deve tener conto delle peculiarità di questa categoria speciale, in particolare della ridotta velocità massima: – preparazione prima della partenza (dispositivo d’illuminazione, spec- chio retrovisore, dispositivo di protezione, ecc.), – controlli generali: licenza di circolazione, dispositivo d’illuminazione, specchio retrovisore, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeg- gianti, pneumatici e cerchioni, carico (tipo, baricentro, sicurezza ed equipaggiamento complementare, ad es. gru), sponde, copertura con telone (ghiaccio, neve), controllo sotto il veicolo, scarico dell’acqua condensata dai serbatoi dell’aria compressa, – controlli funzionali: posizionamento dello specchio retrovisore, indi- catori di direzione lampeggianti, dispositivo di avvertimento, cruscotto, controllo dei freni (pressione di riserva, spia del sistema di freno a dop- pio circuito, fuga d’aria), avviamento, odocronografo, – tenere particolarmente conto del peso e delle dimensioni del veicolo che serve agli esami e delle velocità massime, evitare impedimenti alla circolazione e la formazione di colonne, – attenzione alla buona visibilità, – assicurare il veicolo in salita e in discesa (provvedimenti in caso di as- senza del bloccaggio di marcia), – particolare attenzione alle peculiarità del veicolo nell’entrata in una colonna, nell’utilizzo dello spazio libero e nell’attraversamento della carreggiata (accelerazione e velocità massime limitate), – condurre debitamente a destra, – conoscere il comportamento dei freni.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
IV. Durata dell’esame e distanza percorsa La durata dell’esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente alle- gato. La durata dell’esame non deve in ogni caso essere non superiore a – 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1, – 60 minuti per la categoria B, le sottocategorie B1 e C1 e la categoria spe- ciale F, – 90 minuti per la categoria C e la sottocategoria D1, – 120 minuti per la categoria D, – 60 minuti per le categorie BE e DE e le sottocategorie C1E e D1E, – 90 minuti per la categoria CE.
V. Veicoli per gli esami Categoria A: un motoveicolo a due ruote senza carrozzino laterale con (illimitata) una potenza del motore di almeno 35 kW e due posti a sede- re; Categoria A: un motoveicolo a due ruote senza carrozzino laterale con (limitata) due posti a sedere, esclusi i motoveicoli della sottocategoria Categoria B: un autoveicolo leggero che raggiunge una velocità di almeno Categoria C: un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, una lunghezza di almeno 8 m e una larghez- za di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; Categoria D: un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 100 Categoria BE: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della categoria B e un rimorchio con un peso to- tale ammesso di almeno 1000 kg, che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella categoria B. La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa può essere anche leggermente meno larga a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraverso gli specchi re- trovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Categoria CE: un autoarticolato o un autocarro con un rimorchio lungo al- meno 7,5 m. Sia l’autoarticolato sia la combinazione di ri- morchi devono avere un peso totale ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di almeno
14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiunge-
re una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; Categoria DE: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della categoria D e un rimorchio con un peso to- tale ammesso di almeno 1250 kg, largo almeno 2,30 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; Sottocategoria A1: un motoveicolo a due ruote della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale; Sottocategoria B1: un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a vuoto massimo di 550 kg, che raggiunge una velocità di al- Sottocategoria C1: un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso to- tale ammesso di almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; Sottocategoria D1: un autoveicolo adibito al trasporto di persone con più di ot- to, ma al massimo 16 posti a sedere, escluso quello del con- ducente. Il veicolo deve avere una lunghezza di almeno 5 m e raggiungere una velocità di almeno 80 km/h; Sottocategoria C1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della sottocategoria C1 e un rimorchio con un pe- so totale ammesso di almeno 1250 kg, lungo almeno 8 m e che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente. La sovrastruttura chiusa del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a condizione che la visione posteriore risulti garantita attraver- so gli specchi retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un minimo di 800 kg di peso effettivo; Sottocategoria D1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della sottocategoria D1 e un rimorchio con un pe- so totale ammesso di almeno 1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg;
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Categoria un veicolo a motore della categoria speciale F con una velo- speciale F: cità di almeno 30 km/h; Trasporto profes- un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale sionale di persone saranno effettuati i trasporti professionali di persone o di una con veicoli leggeri categoria di licenza superiore (esclusa categoria A e sotto- adibiti al trasporto categoria A1. di persone e con automobili pesanti
VI. Luogo dell’esame La parte d’esame di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effet- tuata su un apposito percorso d’esame. La parte di esame volta a valutare il com- portamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abi- tato, strade interurbane e autostrade (o semiautostrade) nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone con limite di velocità fissato a 30 km/h, zone residenziali e stra- de urbane a scorrimento veloce) rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. L’esame pratico di conducente deve preferibilmente essere effettuato in diverse condizioni di intensità di traffico. La durata dell’esame deve essere impiegata al meglio per valutare le capacità dell’allievo conducente nelle diverse zone di circolazione, ponendo in modo particolare l’accento sul pas- saggio da una zona all’altra.
VII. Valutazione
1 Per ciascuna delle situazioni di guida, deve essere valutata la padronanza
dimostrata dall’allievo conducente nel maneggiare i vari comandi del vei- colo e nell’affrontare senza impaccio e in piena sicurezza il traffico. L’esperto della circolazione deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento dell’esame. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettono a re- pentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esperto della circolazione o l’ac- compagnatore abbia dovuto intervenire o no, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all’esperto della circolazione decidere se l’esame pra- tico di conducente debba essere portato a termine o no.
2 Nel corso della prova l’esperto della circolazione deve prestare particolare
attenzione al fatto che l’allievo conducente dimostri nella guida un atteg- giamento difensivo, cortese e rispettoso dell’ambiente. Questi aspetti si ri- flettono anche nella valutazione dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada – in particolare i più vulnerabili – anticipandone le mosse.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
3 L’esperto della circolazione deve inoltre valutare le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
3.1 controllo degli elementi di comando del veicolo: corretto impiego delle cin-
ture di sicurezza, degli specchi retrovisori, dei poggiatesta, del sedile, dei di- spositivi d’illuminazione, della frizione, del cambio, dell’acceleratore, del sistema di frenatura (sistema terziario compreso, se disponibile) e dello ster- zo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; guida re- golare; caratteristiche, peso e dimensioni del veicolo nonché peso e tipo di carico (soltanto per le categorie C, BE, CE e DE e sottocategorie C1, C1E e D1E); comfort dei passeggeri (nessuna accelerazione né frenata brusca, gui- da fluida) (soltanto per le categorie D e DE e le sottocategorie D1 e D1E);
3.2 guida parsimoniosa e rispettosa dell’ambiente, che tenga conto del numero
dei giri, del cambio delle marce, delle frenate e delle accelerazioni; 3.3 attenzione: osservazione a 360 gradi, corretto impiego degli specchi retrovi- sori, visuale a lunga e media distanza nonché a distanza ravvicinata; 3.4 precedenze: precedenza agli incroci, precedenza in situazioni diverse (in ca- so di inversione e cambiamento di corsia, esecuzione di manovre speciali);
3.5 corretto posizionamento sulla carreggiata: corretto posizionamento sulla
strada, nelle corsie, in un percorso rotatorio obbligato, a seconda del tipo di veicolo a motore e delle sue caratteristiche; posizionamento previdente sulla strada;
3.6 distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo
che precede, da quello che segue e da quelli a fianco; mantenimento di una distanza adeguata dagli altri utenti della strada; 3.7 velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento delle velocità alle condizioni di traffico e climatiche, guida ad una velocità che permetta l’arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella degli utenti del traffico del medesimo genere; 3.8 semafori, segnaletica stradale e altre segnalazioni di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica e della demarcazione stradale; 3.9 segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi op- portuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; reazione corretta in risposta alle segnalazioni degli altri utenti della strada; 3.10 frenata: tempestiva riduzione della velocità, frenate adeguate alle circostan- ze, anticipo, utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (soltanto per le categorie C, D, CE e DE); utilizzo di altri sistemi di riduzione della velocità (soltanto per le categorie C, D, CE e DE).
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
Ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2002
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.