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AS 2002 3841

Accordo del 20 novembre 1992 tra la Confederazione svizzera e il Governo del Brunei Darussalam concernente il traffico aereo di linea

Accordo del 20 novembre 1992 tra la Confederazione svizzera e il Governo del Brunei Darussalam concernente il traffico aereo di linea Modifica dell’Allegato1

Concluso il 2 luglio 2001 Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 luglio 2001

Traduzione2 Allegato

Tavole delle linee Tavola I Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti nel Brunei Punti oltre il Brunei Darussalam Darussalam

Punti in Svizzera Tre punti Un punto Due punti

Tavola II Linee sulle quali l’impresa designata dal Brunei Darussalam può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera

Punti nel Brunei Tre punti Punti Due punti Darussalam in Europa

Note:

1. Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto

conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.

2. Ciascuna impresa designata può terminare ogni suo servizio convenuto sul

territorio dell’altra Parte.

3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre non

menzionati nell’Allegato del presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte

1 RS 0.748.127.192.00

2 Dal testo originale inglese.

2002-1425 3841

Traffico aereo di linea. Accordo con il Brunei RU 2002

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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