AS 2003 1998
Ordinanza sui pagamenti diretti all'agricoltura
Ordinanza sui pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 2 luglio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
Art. 73 cpv. 10 10 In deroga all’articolo 45 capoverso 2 lettera c (zone di montagna III e IV), nel
2003 il primo sfalcio non può essere effettuato prima del 5 luglio.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.
2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.13
1998 2003-1446