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AS 2003 3288

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono,

Traduzione 1

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Concluso a Montreal il 17 settembre 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 6 giugno 20022 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 agosto 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2002

Art. 1 Emendamento A. Articolo 4 paragrafo 1quater Dopo il paragrafo 1ter dell’articolo 4 del Protocollo3 va inserito il seguente para- grafo: 1quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.

B. Articolo 4 paragrafo 2quater Dopo il paragrafo 2ter dell’articolo 4 del Protocollo va inserito il seguente para- grafo: 2quater. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.

C. Articolo 4 paragrafi 5–7 Nei paragrafi 5–7 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole: e del gruppo II dell’Allegato C saranno sostituite da: e del gruppo II dell’Allegato C e dell’Alle- gato E

D. Articolo 4 paragrafo 8 Nel paragrafo 8 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole: l’articolo 2G saranno

E. Articolo 4A Controllo del commercio con le Parti Al Protocollo va aggiunto il seguente articolo 4A: 1. Qualora, dopo la data di dismissione ad essa applicabile per una sostanza con- trollata, una Parte, nonostante abbia adottato tutte le misure possibili per ottempera-

RS 0.814.021.3

1 Dal testo originale francese (RO 2003 3288).

2 RU 2003 3287 3 RS 0.814.021

3288 2001-1559

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono RU 2003

re agli obblighi di cui al Protocollo, non sia in grado di sospendere la produzione di quella sostanza per consumo interno, diverso dagli usi che le Parti hanno convenuto essere usi di primaria importanza, vieterà l’esportazione di quantità usate, riciclate e recuperate di quella sostanza, per scopi diversi dalla distruzione. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica senza pregiudicare il contenuto dell’articolo 11 della Convenzione e la procedura di non ottemperanza messa a punto ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo.

F. Articolo 4B Autorizzazioni Al Protocollo va aggiunto il seguente articolo 4B: 1. Ogni Parte, entro il 1° gennaio 2000 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo per essa a seconda della data posteriore, creerà ed attue- rà un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate nuove, usate, riciclate e recuperate di cui agli Allegati A à E. 2. Fermo restando il paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5 e che decide di non essere in grado di creare ed attua- re un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate di cui agli Allegati C ed E, può rinviare l’adozione di tali misure fino al 1° gennaio 2005, rispettivamente fino al 1° gennaio 2002. 3. Ogni Parte, entro tre mesi dalla data in cui ha adottato il suo sistema di autorizza- zione, riferisce al Segretariato circa la creazione ed il funzionamento di tale sistema. 4. Il Segretariato preparerà e distribuirà periodicamente a tutte le Parti un elenco delle Parti che hanno ad esso inviato la relazione sui loro sistemi di autorizzazione ed inoltrerà tali informazioni al Comitato Esecutivo, che li esaminerà ed elaborerà le adeguate raccomandazioni alle Parti.

Art. 2 Collegamenti con l’emendamento del 1992 Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emen- damento senza avere precedentemente o contestualmente depositato un analogo strumento relativo all’emendamento adottato in occasione della quarta riunione delle Parti tenutasi a Copenhagen il 25 novembre 1992.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, a condizione che

siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti contraenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data questa condizione non è soddisfatta, l’emendamento entra in vigore il novantanovesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta.

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono RU 2003

2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono aggiunti al computo di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 3. Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, per tutte le altre Parti al Protocollo il presente strumento entra in vigore il novantanovesimo giorno successi- vo al deposito da parte di queste ultime del relativo strumento di ratifica, accettazio- ne o approvazione.

Seguono le firme

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono RU 2003

Campo d’applicazione dell’emendamento il 28 luglio 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Antigua e Barbuda 10 febbraio 2000 10 maggio 2000 Argentina 15 febbraio 2001 16 maggio 2001 Australia 5 gennaio 1999 10 novembre 1999 Austria 7 agosto 2000 5 novembre 2000 Azerbaigian 28 settembre 2000 27 dicembre 2000 Bahrein 13 marzo 2001 11 giugno 2001 Bangladesh 27 luglio 2001 25 ottobre 2001 Barbados 10 dicembre 2002 A 10 marzo 2003 Bolivia 12 aprile 1999 A 10 novembre 1999 Bulgaria 24 novembre 1999 22 febbraio 2000 Burkina Faso 11 novembre 2002 9 febbraio 2003 Burundi 18 ottobre 2001 16 gennaio 2002 Canada 27 marzo 1998 10 novembre 1999 Capo Verde 31 luglio 2001 A 29 ottobre 2001 Ciad 30 maggio 2001 28 agosto 2001 Cile 17 giugno 1998 10 novembre 1999 Cipro 2 giugno 2003 31 agosto 2003 Colombia 16 giugno 2003 A 14 settembre 2003 Comore 2 dicembre 2002 A 2 marzo 2003 Comunità europea (CE/UE/CEE) 17 novembre 2000 15 febbraio 2001 Congo (Brazzaville) 19 ottobre 2001 A 17 gennaio 2002 Corea (Nord) 13 dicembre 2001 A 13 marzo 2002 Corea (Sud) 19 agosto 1998 10 novembre 1999 Croazia 8 settembre 2000 7 dicembre 2000 Egitto 20 luglio 2000 18 ottobre 2000 El Salvador 8 dicembre 2000 A 8 marzo 2001 Estonia 11 aprile 2003 A 10 luglio 2003 Finlandia 18 giugno 2001 16 settembre 2001 Gabon 4 dicembre 2000 A 4 marzo 2001 Germania 5 gennaio 1999 10 novembre 1999 Georgia 12 luglio 2000 A 10 ottobre 2000 Giappone 30 agosto 2002 28 novembre 2002 Gibuti 30 luglio 1999 A 10 novembre 1999 Giordania 3 febbraio 1999 10 novembre 1999 Grenada 20 maggio 1999 A 10 novembre 1999 Guatemala 21 gennaio 2002 A 21 aprile 2002 Guinea-Bissau 12 novembre 2002 A 10 febbraio 2003 Guyana 23 luglio 1999 10 novembre 1999 Haiti 29 marzo 2000 A 27 giugno 2000 India 3 marzo 2003 A 1° giugno 2003 Iran 17 ottobre 2001 15 gennaio 2002 Islanda 8 febbraio 2000 8 maggio 2000

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono RU 2003

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Isole Marshall 27 gennaio 2003 A 27 aprile 2003 Isole Salomon 17 agosto 1999 A 15 novembre 1999 Israele 28 maggio 2003 26 agosto 2003 Italia 1° maggio 2001 30 luglio 2001 Kenya 12 luglio 2000 10 ottobre 2000 Kirghizistan 13 maggio 2003 11 agosto 2003 Kuwait 13 giugno 2003 A 11 settembre 2003 Lettonia 14 giugno 2002 12 settembre 2002 Libano 31 luglio 2000 A 29 ottobre 2000 Lussemburgo 8 febbraio 1999 10 novembre 1999 Macedonia 31 agosto 1999 A 29 novembre 1999 Madagascar 16 gennaio 2002 A 16 aprile 2002 Malaysia 26 ottobre 2001 24 gennaio 2002 Maldive 27 settembre 2001 26 dicembre 2001 Mali 7 marzo 2003 5 giugno 2003 Mauritius 24 marzo 2003 22 giugno 2003 Micronesia 27 novembre 2001 A 25 febbraio 2002 Monaco 26 luglio 2001 24 ottobre 2001 Mongolia 28 marzo 2002 26 giugno 2002 Niger 8 ottobre 1999 6 gennaio 2000 Nigeria 27 settembre 2001 26 dicembre 2001 Norvegia 30 dicembre 1998 10 novembre 1999 Nuova Zelanda 3 giugno 1999 10 novembre 1999 Tokelau 3 giugno 1999 10 novembre 1999 Paesi Bassi 21 febbraio 2000 21 maggio 2000 Palaos 29 maggio 2001 A 27 agosto 2001 Panama 5 marzo 1999 10 novembre 1999 Paraguay 27 aprile 2001 26 luglio 2001 Polonia 6 dicembre 1999 5 marzo 2000 Regno Unito 12 ottobre 2001 10 gennaio 2002 Repubblica Ceca 5 novembre 1999 3 febbraio 2000 Romania 21 maggio 2001 19 agosto 2001 Saint Kits e Nevis 25 febbraio 1999 10 novembre 1999 Samoa 4 ottobre 2001 2 gennaio 2002 Santa Lucia 24 agosto 1999 A 22 novembre 1999 Sao Tomé e Principe 19 novembre 2001 A 17 febbraio 2002 Senegal 12 agosto 1999 A 10 novembre 1999 Seychelles 26 agosto 2002 A 24 novembre 2002 Sierra Leone 29 agosto 2001 A 27 novembre 2001 Singapore 22 settembre 2000 A 21 dicembre 2000 Siria 30 novembre 1999 A 28 febbraio 2000 Slovacchia 3 novembre 1999 1° febbraio 2000 Slovenia 15 novembre 1999 13 febbraio 2000 Somalia 1° agosto 2001 A 30 ottobre 2001 Spagna 11 maggio 1999 10 novembre 1999

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono RU 2003

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Sri Lanka 20 agosto 1999 A 18 novembre 1999 Svezia 12 luglio 1999 10 novembre 1999 Svizzera 28 agosto 2002 26 novembre 2002 Tanzania 6 dicembre 2002 6 marzo 2003 Thailandia 23 giugno 2003 22 settembre 2003 Togo 26 novembre 2001 24 febbraio 2002 Trinidad e Tobago 10 giugno 1999 10 novembre 1999 Tunisia 19 ottobre 1999 17 gennaio 2000 Tuvalu 31 agosto 2000 29 novembre 2000 Uganda 23 novembre 1999 A 21 febbraio 2000 Ungheria 26 luglio 1999 10 novembre 1999 Uruguay 16 febbraio 2000 A 16 maggio 2000 Venezuela 13 maggio 2002 11 agosto 2002 Yemen 23 aprile 2001 A 22 luglio 2001