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AS 2003 3661

Legge federale sulle indennità parlamentari (Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari)

Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) (Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari)

Modifica del 13 dicembre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:

I La legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale4, ...

Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa. 3 La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l’artico- lo 35a della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro.

Art. 6a Assegno di custodia Il parlamentare riceve l’assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale. Gli assegni di custodia versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati.

4 Queste disposizioni corrispondono all’articolo 164 capoverso 1 lettera g della

Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 5 RS 822.11

2002-1085 3661

Legge federale sulle indennità parlamentari RU 2003

Art. 7 Indennità di previdenza

1 Fino all’età di 65 anni, il parlamentare riceve:

a. un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia; b. prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vinco- lata riconosciute (pilastro 3a).

2 L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.

Art. 8 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 1 Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera. 2 La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.

Art. 8a Aiuto transitorio

1 Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:

a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall’esercizio del mandato parlamentare; o b. si trova in stato di bisogno. 2 L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo. 3 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esamina- re le domande.

II

Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002 Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all’articolo 7 della legge del 18 marzo 19886 sulle indennità parla- mentari continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamen- tare anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

6 RS 171.21

Legge federale sulle indennità parlamentari RU 2003

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 La Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.7 2 La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2003, su decisione della Conferen- za di coordinazione dell’Assemblea federale.

La Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale: 28 agosto 2003 Ufficio del Consiglio nazionale 29 agosto 2003 Ufficio del Consiglio degli Stati

7 FF 2002 7327

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