AS 2003 392
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD)
Modifica del 24 gennaio 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 3 dicembre 19961 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.
24 gennaio 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Moritz Leuenberger
Allegato (art. 1 cpv. 2)
Prescrizioni in deroga al RID
Numeri delle prescrizioni del RID Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
1.1.3 I seguenti oggetti:
– UN 0378, UN 0044, capsule d’accensione; – UN 0339, UN 0012, capsule per armi da fuoco portatili; – UN 0338, UN 0014, cartucce per armi e per manovre; – UN 0379, UN 0055, cartucce propulsive con innesco della carica propulsiva non sono soggetti alle prescrizioni dei capitoli 1.3, 5.3, 7.2, 7.5.11, disposizione speciale CV1 del RID, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Questi oggetti possono essere attribuiti a una delle
denominazioni precitate solo previa intesa con l’autorità competente.
2. Questi oggetti devono essere imballati secondo quanto
indicato per ogni singolo caso nel capitolo 3.2 RID, tabella A colonne 8, 9a e 9b. Devono essere rispettate le prescri- zioni generali d’imballaggio delle sottosezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.5 come pure le particolari prescrizioni d’imballaggio delle sottosezioni 4.1.5.2, da 4.1.5.10 a 4.1.5.14.
3. La massa massima per ogni singolo collo e per ogni
singolo invio non deve superare rispettivamente 10 e
50 kg.
1.1.4.4 I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto
combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare le condizioni dell’ordinanza del 17 aprile 19852 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).
4.1.4.1 P200 (9) I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che
contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O (RID 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3) devono essere sottoposti ad un esame visuale ogni due anni e mezzo e ad un esame periodico completo ogni cinque anni. I recipienti in materiale composito contenenti gas dei gruppi A, O e F devono essere sottoposti ad un esame periodico ogni 5 anni.
2 RS 741.621
Trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) RU 2003
Numeri delle prescrizioni del RID Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
5.4.1.1.1 Per designare la merce nella lettera di vettura si può procedere come segue: Ad eccezione delle sostanze e degli oggetti della classe 7, è ammessa una designazione generale a condizione che alla lettera di vettura sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La designazione generale deve essere completata dall’abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es.: «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nella lettera di vettura.
6 Misure transitorie
I contenitori-cisterna ammessi per il trasporto di determi- nate sostanze secondo le prescrizioni del capoverso 1.2.8.5 dell’Appendice X, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come grandi recipienti (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni RID 6.5.1.5, 6.5.1.6.4, 6.5.1.6.5 e 6.5.4.14. 6.8.2.4.3 I dispositivi per il recupero dei gas durante le operazioni di riempimento e svuotamento di vagoni-cisterna, cisterne asportabili, contenitori-cisterna e cisterne intercambiabili (contenitori intercambiabili) nonché di veicoli batteria e MEGC (cfr. 4.3.2.3.3 RID) sono considerati equipaggia- menti di servizio delle cisterne. In occasione del primo esame, degli esami periodici e degli esami sull’equipag- giamento delle cisterne, l’autorità competente deve verificare l’ermeticità di questi dispositivi.
7.6 e 7.1.7 Ai sensi di questo capoverso Rail Express è considerato un
collo espresso. Nessuna prescrizione Disposizioni completive: Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose sui battelli: Per il trasporto di merci pericolose su battelli sono appli- cabili le seguenti disposizioni:
1. Battelli passeggeri
Le prescrizioni dei capitoli 7.6 e 7.1.7 RID sono applicabili per analogia. Le sostanze e gli oggetti del RID, che sono ammessi unicamente al trasporto sui treni merci, non possono essere trasportati sui battelli passeggeri. Le sostanze e gli oggetti del RID non devono essere trasportati nei locali accessibili ai passeggeri.
2. Traghetti
Sulle tratte Horgen-Meilen e Beckenried-Gersau i veicoli a motore e i relativi rimorchi o altri mezzi di trasporto possono essere trasportati sui traghetti a condizione che tali mezzi (compreso il loro carico) rispettino le prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore.
3. Trasporto di UN 1076 fosgene
Dal 1° gennaio 2004 sarà vietato il trasporto di fosgene in vagoni-cisterne o contenitori di trasporto in quantità superiori a 1000 kg di peso netto.
Trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) RU 2003
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