AS 2004 2411
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Modifica del 7 aprile 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 4a Istituti ospedalieri e cliniche pubblici 1 La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell’ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti. 2 Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un’amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica o come enti di diritto pubblico. 3 Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l’esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di: a. ottenere un titolo di medico specialista; oppure b. ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un proprio studio.
Art. 7 cpv. 3
3 Sono fatti salvi gli articoli 4 e 4a.
Art. 12 cpv. 1 Abrogato
Art. 86 rubrica Sistema automatizzato di informazione e di documentazione
1 RS 822.111
2004-0364 2411
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
7 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz