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AS 2005 1341

Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)

Modifica del 4 marzo 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1 1 Se l’acquirente, il coniuge o un suo figlio minore di 18 anni sono già proprietari di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in apparthotel, l’acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005.

4 marzo 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 211.412.411

2005-0051 1341

Acquisto di fondi da parte di persone all’estero. O RU 2005

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