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AS 2006 1081

Ordinanza dell'UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

Ordinanza dell’UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

del 16 marzo 2006

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE), ordina:

Art. 1 Divieto di importazione e di transito 1 L’importazione e il transito degli animali e delle merci indicate qui di seguito provenienti da Paesi diversi da quelli dell’UE e dalla Norvegia sono vietati: a. animali della classe zoologica degli uccelli, a eccezione del pollame da red- dito; b. prodotti derivati dagli animali della classe zoologica degli uccelli, a eccezio- ne del pollame da reddito; c. piume grezze e parti di piume indicate al numero di tariffa doganale 05053, di tutti gli animali della classe zoologica degli uccelli; il divieto non si appli- ca alle piume trasformate, indicate a tale numero di tariffa, se sono accom- pagnate da un documento commerciale che attesta che le piume e le parti di piume sono state sottoposte ad un trattamento a getto di vapore o ad un altro trattamento che garantisca l’eliminazione degli agenti patogeni.

2 Il divieto secondo il capoverso 1 lettera b non si applica a:

a. prodotti animali che figurano nell’allegato 1 lettere a–c ed f provenienti da Paesi che, secondo l’articolo 40 capoverso 3bis dell’OITE, informano rego- larmente sulla situazione epizootica, sulla comparsa di focolai epizootici e sui risultati dei loro esami dei residui contenuti nella carne e che sono regi- strati nel pertinente elenco4 di Paesi dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV) per l’importazione dei relativi prodotti; b. sottoprodotti di origine animale, a eccezione di trofei di caccia non preparati e di carcasse destinate all’alimentazione degli animali da zoo, provenienti da Paesi che, secondo l’articolo 40 capoverso 3bis OITE, informano regolar- mente sulla situazione epizootica, sulla comparsa di focolai epizootici e sui

RS 916.443.40 4 L’elenco dei Paesi è ottenibile al seguente indirizzo internet: www.bvet.admin.ch

2006-0827 1081

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica. RU 2006

risultati dei loro esami dei residui contenuti nella carne e che sono registrati nel pertinente elenco di Paesi dell’UFV per l’importazione dei relativi pro- dotti; c. guano. 3 Per quanto riguarda la Croazia e la Bulgaria sono inoltre vietati l’importazione e il transito dei seguenti animali e prodotti animali: a. pollame da reddito; b. prodotti animali di selvaggina di piuma che figurano nell’allegato 1 lette- re a–c; c. alimenti grezzi per animali da compagnia e altri alimenti per animali non trattati che contengono carne di selvaggina di piuma. 4 Sono inoltre vietati l’importazione e il transito del pollame da reddito e dei prodotti animali di cui all’allegato 1, provenienti dai Paesi che figurano nell’allegato 2. 5 I divieti si applicano all’importazione e al transito di merci commerciali e di merci ad uso privato, comprese le merci nel traffico viaggiatori. 6 È inoltre vietata l’importazione nel traffico viaggiatori dei prodotti animali di cui all’allegato 1 lettere c e d provenienti da tutti i Paesi asiatici e africani.

Art. 2 Deroghe Se sono rispettate determinate condizioni di sicurezza, l’UFV può autorizzare l’importazione e il transito di uccelli e di prodotti animali da essi derivati, in partico- lare di prodotti a base di carne e di alimenti per animali che hanno subito un tratta- mento termico.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’UFV (2/05) del 31 ottobre 20055 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 4 aprile 2006.

16 marzo 2006 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss

5 RU 2005 4931, 2006 745

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica. RU 2006

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1 lett. b e cpv. 3)

Sono considerati prodotti animali i seguenti prodotti derivati da animali della classe zoologica degli uccelli:

a. carne; b. derrate alimentari con un contenuto di carne superiore al 20 per cento (pro- dotti a base di carne); c. derrate alimentari con un contenuto di carne fino al 20 per cento; d. uova da cova, uova destinate al consumo e uova di trasformazione; e. sottoprodotti di origine animale quali piume non trasformate, trofei di uccel- li, escrementi e alimenti per animali; f. guano.

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica. RU 2006

Allegato 2 (art. 1 cpv. 3)

Paesi in provenienza dai quali l’importazione e il transito di tutti gli animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati sono vietati:

Afghanistan Albania Armenia Azerbaigian Benin Burkina Faso Cambogia Camerun Capo verde Costa d’avorio Egitto Gambia Georgia Ghana Giordania Guinea Guinea-Bissau India Indonesia Iran Iraq Israele Kazakistan La parte settentrionale dell’isola di Cipro sulla quale il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo Laos Liberia Malesia

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica. RU 2006

Mali Moldavia Mongolia Myanmar Niger Nigeria Pakistan Repubblica democratica di Corea Repubblica popolare cinese, compresa la regione amministrativa speciale di Hongkong Romania Russia Senegal Sierra Leone Siria Thailandia Togo Turchia Turkmenistan Ucraina Uzbekistan Vietnam

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