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AS 2006 1087

Ordinanza dell'UFV (2/06) sulle misure transitorie per l'importazione e il transito di pollame da reddito e di prodotti derivati provenienti dalla Francia e dai Paesi Bassi

Ordinanza dell’UFV (2/06) sulle misure transitorie per l’importazione e il transito di pollame da reddito e di prodotti derivati provenienti dalla Francia e dai Paesi Bassi

del 16 marzo 2006

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Divieto di importazione e di transito Sono vietati l’importazione e il transito di pollame da reddito vivo, comprese le uova da cova, in provenienza da aziende della Francia e dei Paesi Bassi in cui è praticata la vaccinazione contro l’influenza aviaria classica.

Art. 2 Importazione e transito con documenti Gli invii di pollame da reddito vivo e di prodotti derivati provenienti dalla Francia o dai Paesi Bassi, devono essere accompagnati dai seguenti documenti: a. per pollame da reddito vivo, incluse le uova da cova, si deve presentare una dichiarazione ufficiale che attesta che gli animali provengono da aziende in cui non è praticata la vaccinazione contro l’influenza aviaria classica. Questa dichiarazione può essere integrata nel certificato TRACES o fornita sotto forma di certificato complementare; b. per carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame con un contenuto di carne superiore al 20 per cento, un certificato ufficiale deve comprovare:

1. che la carne o il prodotto a base di carne proviene da animali di aziende

in cui non è praticata la vaccinazione contro l’influenza aviaria classica, oppure

RS 916.443.41

2006-0828 1087

Misure transitorie per l’importazione e il transito di pollame da reddito RU 2006 e di prodotti derivati. O (2/06) dell’UFV

2. per gli invii dalla Francia, che sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 6

della decisione della Commissione 2006/148/CE3, e per gli invii dai Paesi Bassi, che sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 8 della decisio- ne della Commissione 2006/147/CE4;5 c. per prodotti a base di carne di pollame con un contenuto di carne uguale o inferiore al 20 per cento, un documento commerciale deve comprovare:

1. che la carne elaborata proviene da animali di aziende in cui non è prati-

cata la vaccinazione contro l’influenza aviaria classica, oppure

2. per gli invii dalla Francia, che sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 6

della decisione della Commissione 2006/148/CE, e per gli invii dai Paesi Bassi, che sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 8 della decisio- ne della Commissione 2006/147/CE; d. per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione un docu- mento commerciale deve comprovare:

1. che le uova provengono da animali di aziende in cui non è praticata la

vaccinazione contro l’influenza aviaria classica, oppure

2. per gli invii dai Paesi Bassi, che sono soddisfatti i requisiti dell’arti-

colo 7 della Decisione della Commissione 2006/147/CE.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 4 aprile 2006.

16 marzo 2006 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss

3 GU L 55 del 24.2.2006, p. 51.

4 GU L 55 del 24.2.2006, p. 47.

5 I testi delle decisioni citate nella presente ordinanza si possono consultare gratuitamente presso l’UFV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna, oppure ordinare contro pagamento presso tale ufficio; possono inoltre essere scaricati da Internet all’indirizzo www.europa.eu.int/eurlex.

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