AS 2006 5121
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi
Modifica del 15 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accen- dini e sugli articoli per scherzi è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
Art. 2 1 Gli oggetti che vengono a contatto diretto con la pelle per un periodo prolungato, come orecchini, montature di occhiali, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia e anelli, casse di orologi a polso, cinturini e chiusure di orologi, borchie e bottoni, cerniere lampo, fermagli e marchi metallici applicati agli indumenti, nonché fibbie di cinture, non devono cedere più di 0,5 μg di nichelio per cm2 e settimana. 2 Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, quest’ultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dell’oggetto di almeno due anni. 3 I perni di qualsiasi forma introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 μg di nichelio per cm2 e settimana.
Art. 5 cpv. 3 lett. a e cpv. 4
3 I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere
nessuna delle seguenti sostanze: a. ammine aromatiche di cui all’allegato 1 e coloranti azoici o pigmenti che a causa di una dissociazione riduttiva formano ammine aromatiche; l’artico- lo 21 si applica per analogia.
1 RS 817.023.41
2006-2270 5121
Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli RU 2006 nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi.
4 Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente possono essere impiegati sola- mente conservanti che secondo l’allegato 3 OCos sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle. Si applicano le concentrazioni massime ivi menzionate. Non sono ammesse le combinazioni di diversi conservanti che figurano nella OCos.
Art. 6 rubrica nonché cpv. 1 Requisiti relativi all’igiene dei colori per tatuaggi, di colori per il trucco permanente e di perni destinati alla prima perforazione 1 I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e confe- zionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Dopo l’apertura della confezione devono essere adottati tutti i provvedimenti volti ad escludere qualsiasi contaminazione microbica.
Art. 8 cpv. 1 lett. b e d Concerne soltanto il testo francese.
Art. 13 rubrica nonché cpv. 2 Campo d’applicazione e definizione 2 Per «articolo di puericultura» ai sensi della presente sezione s’intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene o il nutrimento del poppante.
Art. 14 Requisiti generali relativi ad articoli di puericultura 1 Gli articoli di puericultura non devono contenere più di 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP2), ftalato di dibutile (DBP3) e ftalato di butilbenzile (BBP4). 2 Gli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca da poppanti e bambi- ni piccoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP5), ftalato di disodecile (DIDP6) e ftalato di diottile (DNOP7).
2 N. CAS 117-81-7; Einecs-Nr. 204-211-0
3 N. CAS 84-74-2; Einecs-Nr. 201-557-4
4 N. CAS 85-68-7; Einecs-Nr. 201-622-7
5 N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. Einecs 249-079-5 e 271-090-9
6 N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. Einecs 247-977-1 e 271-091-4
7 N. CAS 117-84-0; n. Einecs 204. 214-7
Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli RU 2006 nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi.
Art. 14a Biberon e succhiotti 1 I poppatoi per biberon e le tettarelle possono cedere ad un simulatore di saliva i seguenti quantitativi massimi di sostanze: a. N-nitrosamine: 0,01 mg per kg di parti di elastomero o gomma; b. sostanze N-nitrosificabili: 0,1 mg per kg di parti di elastomero o gomma. 2 I poppatoi per biberon e le tettarelle devono contenere al massimo 0,5 per cento in massa di zinco.
Art. 14b Biberon I biberon per poppanti e bambini piccoli devono recare un’avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato (suzione continua) di bevande zuccherate o agrodolci. L’avvertenza deve figurare nelle tre lingue ufficiali.
Art. 26 frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese.
II Gli allegati 1 e 5 sono modificati secondo le nuove versioni qui annesse.
III
Disposizioni transitorie Gli oggetti di cui agli articoli 14, 14a e 14b possono essere fabbricati e importati secondo il diritto anteriore fino al 16 gennaio 2007. Essi possono essere consegnati ai consumatori ancora fino al 31 marzo 2008.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli RU 2006 nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi.
Allegato 1 (art. 5 cpv. 3 lett. a)
Elenco delle ammine aromatiche che non devono essere contenute nei colori per tatuaggi e nei colori per trucco permanente
Numero CAS8 Numero d’indice Numero CE Nome della sostanza
92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil-4-ammine 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidina 95-69-2 202-411-6 4-cloro-o-toluidina 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilammina 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-ammino-azotoluene 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidina 106-47-8 203-401-0 4-cloranilina 615-05-4 210-406-1 4-metossi-m-fenilendiammina 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-metilendianilina 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-diclorobenzidina 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-dimetossibenzidina 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-dimetilbenzidina 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 3,3’-metilenedi-o-toluidina 120-71-8 204-419-1 6-metossi-m-toluidina 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 101-80-4 202-977-0 4,4’-ossidianilina 139-65-1 205-370-9 4,4’-tiodianilina 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidina 2-amminotoluene 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilendiammina 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina 90-04-4 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidina 60-09-3 4-amminoazobenzene 399-95-1 604-028-00-X 402-230-0 4-ammino-3-fluorofenolo 4-ammino-3-fluorofenolo 95-68-1 2,4’-xilidina 87-62-7 2,6’-xilidina 293733-21-8 6-ammino-2-etossinaftalina
8 CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society
Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli RU 2006 nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi.
Allegato 5 (art. 20 cpv. 1)
Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili9
Numero Titolo
SN EN 1101: 1995 con Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – emendamento A1:2005 Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma) SN EN 1102: 1995 Tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali SN EN 1103: 2005 Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento
9 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, Internet: www.snv.ch.
Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli RU 2006 nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi.