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AS 2006 939

Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato

Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato

Modifica del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° dicembre 19991 sul casellario giudiziale informatizzato è modifi- cata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. c 3 Le seguenti autorità possono consultare direttamente (online) i dati per l’adem- pimento dei loro compiti legali: c. l’Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria e per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento nonché ai fini della trasmissione all’Ufficio europeo di polizia (Europol), se i dati sono necessari a Europol per un’indagine di polizia giudiziaria;

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 331

2006-0089 939

Casellario giudiziale informatizzato RU 2006

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