Lexipedia

AS 2006 975

Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc)

Ordinanza sugli emolumenti del Segretariato di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc)

del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Segretariato di Stato dell’economia (Seco) nel campo dell’accreditamento. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 2 Supplemento Il Seco può riscuotere i seguenti supplementi: a. fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d’urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e b. fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate partico- lari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rapporto a casi simili precedenti.

Art. 3 Disborsi 1 Sono considerati disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singo- la attività assoggettata, segnatamente spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.

2 In caso di riutilizzazione i disborsi possono essere suddivisi.

Art. 4 Preventivo Il Seco informa anticipatamente la persona assoggettata circa l’ammontare delle spese presumibili.

RS 946.513.7

2006-0228 975

Emolumenti del Segretariato di Stato dell’economia nel campo RU 2006 dell’accreditamento

Art. 5 Fatture parziali

1 Per lavori di lunga durata il Seco può fatturare prestazioni parziali.

2 Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabi- li aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. 3 In caso di morosità l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.

Art. 6 Emolumenti secondo il tempo impiegato La tariffa dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a: franchi

a. per il personale del settore amministrativo 120.– b. per i periti principali del settore accreditamento 190.–

Art. 7 Emolumento d’iscrizione

1 Con la domanda di accreditamento la persona richiedente deve pagare un emolu-

mento d’iscrizione di 1800 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell’incartamento, informazione, documentazione, colloquio). Per ogni ulteriore domanda della mede- sima persona richiedente questa tariffa è ridotta a 900 franchi.

2 L’emolumento è fatturato immediatamente dopo il deposito della domanda.

3 In caso d’interruzione della procedura d’accreditamento è addebitato l’intero

emolumento d’iscrizione.

Art. 8 Emolumento annuo 1 Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accre- ditati il Seco riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per: a. l’aggiornamento dell’incartamento degli organismi accreditati; b. la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all’estero; c. il sostegno e l’informazione degli organismi accreditati.

2 Ammontare dell’emolumento annuo per:

franchi

a. organismi di ispezione e di certificazione per prodotti e personale 3500.– b. laboratori di taratura e laboratori di prova tipo A 1800.– c. laboratori di prova tipo B 2200.– d. laboratori di prova tipo C 2800.– e. organismi di certificazione per il sistema di gestione 1800.– f e per ciascun certificato valido supplementare 20.–

Emolumenti del Segretariato di Stato dell’economia nel campo RU 2006 dell’accreditamento

3 Le organizzazioni con più organismi accreditati secondo il capoverso 2 lettere a–d usufruiscono dei seguenti ribassi: a. organizzazioni con due organismi 25 per cento dell’emolumento annuo b. con tre o più organismi 40 per cento dell’emolumento annuo.

4 Gli emolumenti annui non possono superare i 30 000 franchi per organizzazione.

5 Nel caso di rinuncia di un organismo all’accreditamento o di revoca dell’accredita- mento gli emolumenti per l’anno corrente devono essere pagati pro rata temporis entro 60 giorni.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o aprile 2006.

10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Emolumenti del Segretariato di Stato dell’economia nel campo RU 2006 dell’accreditamento

Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) | Lexipedia | Lexipedia