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AS 2007 2191

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del 28 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:

1 Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D, delle sottocategorie C1 o D1 o della categoria speciale F (art. 3 OAC2. Ai conducenti di veicoli provenienti dall’estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis OAC) non possono essere rila- sciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell’Unione europea.

Art. 21 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. g nonché cpv. 3 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause e del riposo (art. 5–11) è punito con la multa. 2 È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18), in particolare chi: g. abrogata 3 Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le disposizioni speciali (art. 19 e 20) è punito con la multa.

Art. 23 cpv. 1–3 1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente, dell’azienda e del controllo nonché le autorità competenti per l’esecuzione.

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