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AS 2007 2193

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Modifica del 28 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 maggio 19811 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 4 4 I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di tassì debbano riempire, al posto del libretto di lavoro (art. 17 e 18), carte di lavoro. Le carte di lavoro devono conte- nere le principali indicazioni previste nel libretto di lavoro.

Art. 28 cpv. 1–3 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–13) è punito con la multa. 2 È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15–23), in particolare chi: a. non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; b. non mantiene l’odocronografo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsi- fica le registrazioni; c. fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in parti- colare sul disco dell’odocronografo, nel registro della durata del lavoro, del- la guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell’elenco di conducenti, oppu- re ne rende difficile la lettura; d. abrogata

3 Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le

disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con la multa.

1 RS 822.222

2006-3192 2193

Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri RU 2007 per il trasporto di persone e di automobili pesanti

Art. 31 cpv. 1–3 1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l’esecuzione. 2 Il controllo dei periodi di riposo e di lavoro sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale.

3 Abrogato

II La presente modifia entra in vigore come segue: a. gli articoli 25 capoverso 4 e 28 capoversi 1, 2 frase introduttiva e lettere a e b nonché capoverso 3, il 1° luglio 2007; b. gli articoli 28 capoverso 2 lettere c e d, e 31 capoversi 1–3, il 1° gennaio 2008.

28 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 741.013; RU 2007 2081

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