AS 2007 2869
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
Correzione (art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
Modifica del 23 giugno 2006 (RU 2006 4399; RS 935.61)
Invece di:
Art. 12 lett. f L’avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: f. dev’essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità pro- fessionale o fornire una garanzia equivalente;
Leggasi:
Art. 12 lett. f L’avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: f. dev’essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l’entità dei rischi connessi con la sua atti- vità; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all’anno; in luogo dell’assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti;
23 maggio 2007 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2007-1341 2869
Legge sugli avvocati. Correzione RU 2007