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AS 2007 433

Accordo del 25 ottobre 2006 sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein alla gestione e all'utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale (con all.)

Accordo del 25 ottobre 2006 sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la partecipazione del Liechtenstein alla gestione e all’utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale

Entrato in vigore il 1° novembre 2006

Traduzione1

Dipartimento federale Berna, 25 ottobre 2006 degli affari esteri

Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua massima considerazione e ha l’onore di confermare il ricevi- mento della sua nota del 25 ottobre 2006, del tenore seguente: «L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein esprime al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima considerazione e ha l’onore di sottoporgli quanto segue: In virtù dell’articolo 99 capoverso 10 della legge sulla circolazione stradale del Liechtenstein, il quale prevede che il Governo del Principato del Liechtenstein può stipulare accordi con la Svizzera in merito alla partecipazione alla gestione e all’uti- lizzazione dei registri automatizzati svizzeri paragonabili a quelli indicati negli arti- coli 99b–d della legge sulla circolazione stradale del Liechtenstein o a quelli che hanno per oggetto i tipi di veicoli e le carte per l’odocronografo, e in virtù del fatto che il Consiglio federale svizzero, secondo gli articoli 56 e 106 capoverso 5, 104a capoverso 7, 104b capoverso 7, 104c capoverso 7 nonché 104d capoverso 7 della legge svizzera sulla circolazione stradale2, può autorizzare le competenti autorità del Principato del Liechtenstein a partecipare alla gestione e all’utilizzazione dei registri definiti negli articoli 104a–d, il Governo del Principato del Liechtenstein propone al Consiglio federale svizzero, per proseguire e approfondire la collaborazione sinora avuta in questo settore, di stipulare il seguente Accordo concernente la partecipa- zione del Liechtenstein alla gestione e all’utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale:

RS 0.741.511.514

1 Traduzione del testo originale tedesco (AS 2007 433).

2 RS 741.01

2006-0549 433

Gestione e utilizzazione dei registri automatizzati nel settore RU 2007

1. Il Liechtenstein e la Svizzera collaborano nel settore dei registri previsti dal- le rispettive legislazioni nazionali. Tale collaborazione riguarda in partico- lare i seguenti registri: – Registro dei veicoli e dei detentori di veicoli – Registro delle misure amministrative – Registro delle autorizzazioni a condurre – Registro dei tipi di veicoli – Registro delle carte per l’odocronografo. 2. Il Liechtenstein partecipa alla gestione e all’utilizzazione dei registri auto- matizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale come indicato nelle disposizioni che seguono.

3. La legislazione federale svizzera applicabile nel Liechtenstein al momento

dell’entrata in vigore del presente Accordo, fatte salve le disposizioni che figurano qui appresso, è indicata nell’allegato al presente Accordo. Integra- zioni o modifiche di tale legislazione sono comunicate tempestivamente per iscritto dall’Ufficio federale delle strade al Controllo dei veicoli a motore (Motorfahrzeugkontrolle) e confermate da quest’ultimo dopo che si sarà giunti a un’intesa in merito al loro inserimento nell’allegato.

4. Le competenti autorità del Liechtenstein, compresa la polizia nazionale e le

autorità inquirenti, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle corrispon- denti autorità svizzere e viceversa. Le autorità federali svizzere hanno, nei confronti del Liechtenstein, gli stessi diritti e doveri che competono loro nei confronti delle autorità cantonali, e viceversa.

5. Per l’attuazione del presente Accordo sono competenti, nel Liechtenstein, il

Controllo dei veicoli a motore e, in Svizzera, l’Ufficio federale delle strade. 6. Nella misura in cui non è stato stabilito altrimenti nel presente Accordo, per la collaborazione nel quadro dell’Accordo stesso si applicano le rispettive disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

7. I dati trasmessi nell’ambito del presente Accordo possono essere comunicati

a Stati terzi solo previo consenso scritto della Parte contraente che ha tra- smesso i dati. 8. L’elaborazione dei dati in altri sistemi è consentita previa esplicita autoriz- zazione. 9. Previa esplicita autorizzazione, i dati trasmessi dalle autorità del Liechten- stein possono essere messi a disposizione dalle autorità svizzere per scopi statistici e di ricerca. Se il Consiglio federale svizzero approva quanto precede, la presente nota e la nota di risposta della Svizzera costituiranno un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore il 1° novembre 2006. L’Accordo potrà essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti contra- enti con preavviso di dodici mesi.

Gestione e utilizzazione dei registri automatizzati nel settore RU 2007

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua massima consi- derazione.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein che il Consiglio federale svizzero è d’accordo con quanto precede e che la nota dell’Ambasciata e la presente nota di risposta del Dipartimento costituiscono un Accordo tra i due Governi che entra in vigore il 1° novembre 2006. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’assicurazione della sua massima considerazione.

Gestione e utilizzazione dei registri automatizzati nel settore RU 2007

Allegato

Allestito il 25 ottobre 2006

RS Atto legislativo RU

741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente 1995 3997

l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) 1995 4921 Il Liechtenstein non effettua approvazioni del tipo e 1998 1796 ha unicamente un diritto di consultazione dei dati nel senso indicato dall’art. 11 cpv. 2 1998 2501 2000 243 2000 2291 2002 3309 2002 3310 2002 4212 2004 5069 2005 4193 2006 1681

741.53 Ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro 2000 2300

delle autorizzazioni a condurre 2002 3316 2003 3375 2004 5071 2006 1685

741.55 Ordinanza del 18 ottobre 2000 concernente il registro 2000 2800

automatizzato delle misure amministrative 2002 3320 (Ordinanza sul registro ADMAS) 2004 2871 Applicabile ad eccezione dell’art. 7 lett. c e d nonché dell’art. 10 cpv. 1bis 2004 5073

741.56 Ordinanza del 3 settembre 2003 concernente il registro 2003 3376

automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) Applicabile con la riserva che le istruzioni di cui all’art. 18 diventino vincolanti in base ad un decreto del Governo del Principato del Liechtenstein e ad eccezione dell’art. 17

Gestione e utilizzazione dei registri automatizzati nel settore RU 2007

RS Atto legislativo RU

822.223 Ordinanza del 29 marzo 2006 sul registro delle carte 2006 1703

per l’odocronografo (ORECO)

Gestione e utilizzazione dei registri automatizzati nel settore RU 2007

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