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AS 2007 5225

Ordinanza sull'impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull’impiego di società di sicurezza, OISS)

del 31 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza stabilisce le condizioni minime applicabili all'impiego di società di sicurezza private nei casi in cui la legge autorizza la Confederazione a delegare loro compiti di protezione. 2 Si applica a tutte le autorità federali (autorità) che delegano l’esecuzione di compiti di protezione a una società di sicurezza privata in Svizzera o all’estero.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. società di sicurezza privata: una società che esercita un’attività nel settore della sicurezza quale la sorveglianza di beni mobili o immobili, la protezione di persone o l’assicurazione del trasporto di beni e valori; b. personale di sicurezza: il personale di una società di sicurezza privata che esegue il compito di protezione delegatole dall’autorità.

Art. 3 Base legale L’autorità può delegare a una società di sicurezza privata l’esecuzione di un compito di protezione, incluso l’impiego della coercizione e di misure di polizia, soltanto se è data una base legale sufficiente.

RS 124 1 RS 101

2007-0633 5225

O sull’impiego di società di sicurezza RU 2007

Art. 4 Legislazione sugli acquisti pubblici Se un’autorità delega un compito di protezione a una società di sicurezza privata si applicano gli articoli 32–39 dell’ordinanza dell’11 dicembre 19952 sugli acquisti pubblici.

Sezione 2: Condizioni

Art. 5 Condizioni concernenti la società di sicurezza privata 1 Prima di ricorrere alle prestazioni di una società di sicurezza privata, l’autorità deve assicurarsi che quest’ultima soddisfi le seguenti condizioni: a. la società di sicurezza offre garanzie sufficienti per quanto concerne l’assun- zione, la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza; b. la sua buona reputazione e serietà sono sufficientemente comprovate, in par- ticolare dall’applicazione di un codice di condotta, dalle esperienze maturate sul campo, dalle referenze o dall’affiliazione a un’associazione professio- nale; c. è solvibile; d. dispone di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisce il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che prevede misure disciplinari in caso di violazione; e. è autorizzata a esercitare un’attività nel campo della sicurezza conforme- mente alla legislazione applicabile; f. ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per un importo che cor- risponde al rischio assunto.

2 L’autorità consulta l’incaricato della sicurezza del suo dipartimento.

3 Quando l’autorità ricorre alle prestazioni di una società di sicurezza privata per l’esecuzione di un compito di protezione all’estero, la stipulazione di un’assicura- zione di responsabilità civile non è obbligatoria se comporta spese sproporzionate. 4 Il capoverso 1 non si applica nel caso in cui la protezione o la guardia a opere militari è assicurata da persone assunte contrattualmente a tal fine giusta l’articolo 6 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 19903 concernente la protezione delle opere militari.

Art. 6 Formazione 1 L’autorità si assicura che il personale di sicurezza abbia acquisito una formazione adeguata in considerazione del contratto concluso e imperniata in particolare sui seguenti temi:

2 RS 172.056.11 3 RS 510.518.1

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a. comportamento con le persone che oppongono resistenza o che fanno uso della violenza; b. uso della forza fisica; c. uso di mezzi ausiliari e di armi se il compito di protezione da eseguire richiede tale equipaggiamento; d. valutazione dei rischi per la salute insiti nell’uso della forza e primi soccorsi; e. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale; f. lotta contro la corruzione.

2 Tiene segnatamente conto degli standard di formazione in ambito di polizia

dell’Istituto svizzero di polizia.

Art. 7 Situazioni particolari all’estero 1 Eccezionalmente, l’autorità può ricorrere a una società di sicurezza privata che non soddisfa completamente le esigenze di cui all’articolo 6 qualora sul luogo di esecu- zione del contratto non sia disponibile una società di sicurezza privata che adempie dette esigenze e la protezione di edifici o persone all’estero non può essere garantita altrimenti. 2 L’autorità si adopera affinché la società di sicurezza privata soddisfi quanto prima le esigenze di cui all’articolo 6 e stabilisce nel contratto misure a tale scopo.

3 La durata del contratto è di al massimo sei mesi.

Art. 8 Coercizione e misure di polizia

1 L'autorità disciplina nel contratto:

a. se e in che misura l’adempimento del compito di protezione necessita dell’impiego della coercizione e di misure di polizia conformemente alla legge; b. i mezzi ausiliari e le armi cui può ricorrere il personale di sicurezza; c. le misure di polizia cui può ricorrere il personale di sicurezza. 2 Se il compito di protezione è svolto all’estero, il personale di sicurezza non è autorizzato a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia. 3 Per impiego della coercizione di polizia nei confronti di persone s’intende l’uso:

a. della forza fisica; b. di mezzi ausiliari, quali manette e altri mezzi per immobilizzare, nonché i cani di servizio; c. di armi, quali manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti e armi da fuoco.

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4 Per misure di polizia s’intendono:

a. il fermo di breve durata di persone; b. la perquisizione di persone e dei loro effetti personali; c. la perquisizione di locali e veicoli; d. il sequestro di oggetti. 5 L’impiego della coercizione e di misure di polizia è retto dalle pertinenti disposi- zioni del diritto federale.

Art. 9 Equipaggiamento del personale di sicurezza 1 L’autorità disciplina contrattualmente se il personale di sicurezza deve portare un'arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità. 2 Sono fatte salve le pertinenti disposizioni in materia di legittima difesa e stato di necessità.

Art. 10 Equipaggiamento del personale di sicurezza all’estero 1 Se il compito di protezione è svolto all’estero, il personale di sicurezza non è, di principio, armato. 2 Se la situazione all’estero esige, in via eccezionale, il porto di un’arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l’autorità lo prevede nel con- tratto. 3 Il capo del Dipartimento competente è informato qualora il contratto preveda il porto d’armi da fuoco. 4 Sono fatte salve le prescrizioni dell’autorità estera in materia d’armi applicabili nel luogo dell’esecuzione del contratto.

Art. 11 Autorizzazioni per il porto d’armi e per l’impiego di mezzi ausiliari Se il contratto prevede il porto di un’arma o l’impiego di mezzi ausiliari, l’autorità verifica che il personale di sicurezza dispone delle autorizzazioni necessarie secondo la legislazione applicabile.

Art. 12 Identificazione L’autorità provvede affinché il personale di sicurezza sia identificabile nell’esercizio della sua funzione e non venga scambiato con il personale di un’autorità.

Art. 13 Controllo dell'autorità L'autorità provvede affinché la corretta esecuzione del contratto sia controllata regolarmente.

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Art. 14 Contenuto del contratto

1 Ilcontratto concluso con la società di sicurezza prevede che quest’ultima è

tenuta a: a. comunicare informazioni relative all’esecuzione del contratto su domanda dell’autorità; b. comunicare all’autorità l’identità del personale di sicurezza messo a sua disposizione; c. allestire un rapporto d’attività all’indirizzo dell’autorità; d. sostituire immediatamente il personale di sicurezza sprovvisto delle cono- scenze necessarie o che ostacola l’esecuzione del contratto; e. comunicare immediatamente all’autorità ogni circostanza suscettibile di ostacolare l’esecuzione del contratto; f. comunicare immediatamente all’autorità ogni atto compiuto dal personale di sicurezza in caso di impiego della coercizione o di misure di polizia oppure in caso di legittima difesa o stato di necessità; g. comunicare immediatamente all’autorità i casi in cui le condizioni concer- nenti la società di sicurezza privata e la formazione non sono più soddisfatte; h. ottenere un accordo scritto dell’autorità prima di subappaltare compiti di protezione. 2 Il contratto prevede una clausola penale in caso di inadempimento dello stesso.

Art. 15 Contratto tipo 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia allestisce un contratto tipo per i contratti eseguiti in Svizzera. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri allestisce un contratto tipo per i contratti eseguiti all’estero.

3 I due Dipartimenti si consultano prima.

4 I contratti tipo sono accessibili online.

Art. 16 Comunicazione agli incaricati della sicurezza dei dipartimenti All’incaricato della sicurezza del suo dipartimento l’autorità: a. trasmette una copia del contratto concluso con la società di sicurezza privata; b. comunica i problemi riscontrati in occasione dell’esecuzione del contratto.

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Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 17 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 giugno 20014 sui Servizi di sicurezza di competenza federale è modificata come segue: Art. 3 cpv. 3 Abrogato

Art. 18 Disposizioni transitorie 1 La presente ordinanza si applica ai contratti conclusi con le società di sicurezza private dopo la sua entrata in vigore. 2 L’autorità adegua i contratti conclusi anteriormente, al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2007.

31 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 120.72