AS 2008 765
Legge federale concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Legge federale concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20061, decreta:
I La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 14a Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando: a. la tassa non è stata pagata e il detentore è stato invano diffidato; b. i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautela- tivi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato; c. il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
Art. 20 cpv. 5 5 Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente è esente da pena.
Art. 21 Abrogato
Art. 22 Perseguimento penale da parte dell’Amministrazione delle dogane L’Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni confor- memente alla legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
2005-1664 765
Misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico RU 2008 pesante commisurata alle prestazioni. LF
Art. 23 cpv. 3 3 Le decisioni d’imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.
II La legge del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2 2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l’imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rila- sciata solo se è comprovato che: a. il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento; b. il veicolo è stato assoggettato all’imposta o esentato dall’imposta secondo la legge del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli autoveicoli; e c. la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giu- sta la legge federale del 19 dicembre 19976 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
Art. 16 cpv. 5
5 La licenza di circolazione viene revocata se:
a. la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicem- bre 19977 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure b. il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
4 RS 741.01 5 RS 641.51 6 RS 641.81 7 RS 641.81
Misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico RU 2008 pesante commisurata alle prestazioni. LF
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 FF 2007 6519
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