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AS 2010 1505

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Modifica del 12 aprile 2010

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2bis 2bis Su domanda, l’UFCOM può esonerare un fornitore di servizi di telecomunica- zione dall’obbligo di diffondere servizi abbinati, nella misura in cui, per motivi tecnici, la diffusione richiede una spesa sproporzionata. Il fornitore di servizi di telecomunicazione esonerato da tale obbligo informa annualmente l’UFCOM sullo stato della tecnica.

Art. 12 Investimenti computabili (art. 51 cpv. 2 ORTV)

Sono computate come investimenti le spese concernenti: a. gli impianti per la diffusione, la preparazione e la conduzione del segnale d’emissione; b. la pianificazione e la realizzazione di reti di diffusione.

Art. 12a Partecipazione agli investimenti di terzi La partecipazione, da parte di un’emittente, agli investimenti in una rete di trasmetti- tori realizzata da terzi (art. 51 cpv. 1 lett. b ORTV) deve avvenire sotto forma di prestito.

Art. 12b Utilizzo dei contribuiti agli investimenti conforme allo scopo previsto Le emittenti devono dimostrare all’UFCOM che i contributi agli investimenti sono stati utilizzati in modo conforme allo scopo previsto.

1 RS 784.401.11

2010-0361 1505

Radiotelevisione. O del DATEC RU 2010

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2010.

12 aprile 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Moritz Leuenberger

1506

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