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AS 2010 5443

Decisione n. 4/1998 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento dell'articolo 15 e nuovo allegato XII sulla protezione della proprietà intellettuale dell'Accord del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia

Traduzione1

Accordo del 10 dicembre 19912 tra i Paesi dell’AELS e la Turchia Decisione n. 4/1998 del Comitato misto AELS-Turchia: emendamento dell’articolo 15 e nuovo allegato XII sulla protezione della proprietà intellettuale3

Adottata il 4 febbraio 1998 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 2002

L’articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

Art. 15 Protezione della proprietà intellettuale 1. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano e assicurano una protezione ade- guata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazioni e pira- taggio, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’allegato XII del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 3 dell’Accordo dell’OMC del 15 aprile 19964 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale atti- nenti al commercio (TRIPS). 3. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5. 4. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di modificare, su domanda di uno di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’allegato XII, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.632.317.631 3 Ad eccezione della presente modifica, la decisione non è pubblicata né nella RU né nella RS. Può essere ottenuta in versione originale inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-trade- agreements/turkey.aspx

4 RS 0.632.20 Allegato 1.C

2010-2448 5443

Dec. n. 4/1998 del Comitato misto AELS-Turchia RU 2010

Decisione n. 4/1998 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento dell'articolo 15 e nuovo allegato XII sulla protezione della proprietà intellettuale dell'Accord del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia | Lexipedia | Lexipedia